(tratto con modifiche da http://www.rivaluta.it)

Legge 18-6-2009 n. 69


Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,  la competitività nonché in materia di processo civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.


IN VIGORE DA SABATO 04 LUGLIO 2009

Nuovi Termini processuali

Articolo
D.LGS. n. 546/92

Argomento

Termini sino al 03/07/09 (Processo Tributario)

Articoli C.P.C.
al 03/07/2009

Articoli
C.P.C. dal 04/07/2009 (Processo Civile)

Nuovi termini
dal 04/07/2009
(Processo Tributario)

Note

3, co. 2

Regolamento preventivo di giurisdizione.
Termine per la riassunzione della causa.

6 mesi

41, co. 1-50

41, co. 1-50

3 mesi

(Nuovo Termine)

Il termine di 3 mesi decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito; in difetto, il processo si estingue.

38, co. 3

Termine lungo per l’appello ed il ricorso per Cassazione

1 anno + 46 gg.

327, co. 1

327, co. 1

6 mesi

(Nuovo Termine)

Indipendentemente dalla notificazione, il termine lungo di 6 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non
aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.

43, co. 1

Ripresa del processo sospeso o interrotto

6 mesi

297-305

297-305

3 mesi

(Nuovo Termine)

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art. 295 c.p.c..Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

51, co. 1

Appello – Termine breve

60 gg.

325

325

60 gg.

Immutato

54, co. 2

Appello incidentale

60 gg.

//

//

60 gg.

Particolare procedura tributaria. Nello stesso atto di appello depositato può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.

62, co. 2

Ricorso per Cassazione

60 gg.

325, co. 2

325, co. 2

60 gg.

Termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.

63, co. 1

Cassazione – Giudizio di rinvio

1 anno + 46 gg.

392, co. 1

392, co. 1

3 mesi

(Nuovo Termine)

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.

51, co. 2

Revocazione
(art. 395 nn.1-2-3-6 c.p.c.)

60 gg.

325, co. 1

325, co. 1

60 giorni

E’ di 60 giorni il termine per proporre la revocazione. Se i fatti menzionati nell’art. 395 nn. 1,2,3 e 6 c.p.c. avvengono durante il termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso.

64, co. 1

Revocazione
(art. 395 nn.4-5 c.p.c.)

1 anno + 46 giorni

327, co. 1

327, co. 1

6 mesi

(Nuovo Termine)

 

N.B.
I nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009.
.

Casi particolari.
Indipendentemente dalla notificazione, la revocazione per i motivi particolari indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.