IL "TESTO UNICO DELLA NOTIFICA TELEMATICA"
(raccolta di norme in proposito):
Pochi anni fa l'Ufficiale Giudiziario ed il portiere della palazzina ove ho lo studio vennero quasi alle mani perchè l'Ufficiale Giudiziario voleva accedere all'ora di pranzo, quando il portiere aveva due ore di riposo. La diatriba fu violenta ed infine i due vennero nel mio
studio, entrambe agitati e trafelati, chiedendo concitati chi dei due
avesse ragione, se il portiere a non aprire il portone alle ore 14,25 o
l'Ufficiale Giudiziario a voler accedere alla stessa ora, mentre
cioè il portiere, dopo il pranzo, stava a fare la siesta.
All'epoca non ebbi alcuna esitazione a dare ragione apriori
all'Ufficiale Giudiziario, perchè se gli avessi dato torto le
conseguenze per me sarebbero state molto gravi, sarei dovuto andare a
prendere gli atti a me notificati chissadove.
Ora queste discussioni sono un bel ricordo,e le notifiche arrivano direttamente sul PC, a tutte le ore peraltro.
Cerchiamo dunque di mettere ordine nel coacervo delle norme sulla notifica telematica e di realizzare un "TESTO UNICO" che ci consenta, prima o poi, di elaborare una formula adatta a tutte le notifiche telematiche
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La norma di riferimento che consente
agli avvocati di notificare atti giudiziari direttamente ai
destinatari, mediante l’utilizzo della Posta Elettronica
Certificata, ex art. 25 Legge 12.11.2011 n° 183 (legge di
stabilità 2012)
[nota 1- vedi L'art. 25 della Legge 183/2011]
Il recente Decreto del Ministero della Giustizia n. 48/2013, entrato in
vigore il 24 maggio 2013, ha modificato, l’articolo 18 del
decreto n. 44/2011,sulle le notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati.
[nota 2 - vedi art.18 del Decreto 44 del 2011]
La nuova rubrica dell’art. 18 “Notificazioni per via
telematica eseguite dagli avvocati” consente di affermare che,
entro certi limiti, la notifica telematica può essere
utilizzata anche nei confronti di terzi, e non solo tra avvocati.
Secondo lo stesso art. 18
l'avvocato può eseguire la notifica con modalità
telematica, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, e "deve allegare al messaggio di posta elettronica certificata
documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di
documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati
consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34".
Andiamo a vedere queste disposizioni:
[vedi nota 3 - art.3-bis della Legge 21.1.1994 n.53]
[Vedi nota 4, art.34 sulle specifiche tecniche da osservare nella notifica]
[ vedi Nota 5 Provvedimento 18 luglio 2011:
Introduzione di specifiche tecniche previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44,
recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione,
in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. (2)
Relativamente alle copie informatiche da trasmettere, secondo il
quarto comma dello stesso art. 18 l'avvocato che estrae copia
informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, deve
asseverare come previsto prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD
(Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto legislativo 07.03.2005
n. 82 aggiornato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
[Vedi nota 6 - art.22 del CAD D.Lvo 7.3.2005 n.82) convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221],
[ nota 7, IL TESTO DEL CAD Codice Amm.ne Digitale]
Vedi QUI IL TESTO DEL Codice Amministrazione Digitale - CAD,
Questa normativa regola l'inserimento della dichiarazione di conformità all'originale, nella relata di notifica, (
art. 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.)
Nel prosieguo, sarà nostra cura elaborare un modello di notifica da utilizzare secondo la necessità.
(CONTINUA)
Avv.Marco Pepe
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