TARIFFE Forensi -
Cassazione Civile
Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza 18175 del 26 luglio 2013

(n.d.r.: nella liquidazione degli onorari di avvocato si deve tener conto dell'effettivo valore del giudizio, quale risulta dagli atti e documenti della causa.Pertanto, il giudice di merito deve verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso xxx del 2011 proposto da:

T.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in Roma,  presso lo studio dell'avvocato T.R., che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO n. (OMISSIS) , COMITATO DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO n. (OMISSIS);

- intimati -

avverso il decreto nel procedimento R.G. xxx/07 del TRIBUNALE di ROMA del 12.1.2011, depositato il 13/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. P.D.;

udito per il ricorrente l'Avvocato R.T. che si riporta alla memoria e chiede l'accoglimento del ricorso;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. A.C. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Con ricorso ex art. 111 Cost. è impugnato il provvedimento 13.

1. 2011 con il quale il Tribunale collegiale di Roma ha respinto il reclamo proposto dall'avv. T.G. avverso la liquidazione del compenso dovutogli per aver assistito il Fallimento Magiste International s.a. in un ricorso davanti al Tar Lazio.

Il professionista aveva chiesto un compenso simile a 75.000 Euro oltre accessori.

Il tribunale ha riconosciuto congrua la somma di Euro 6.550,00.

Ha rilevato che l'istanza non aveva indicato il valore della causa;

che veniva applicata la tariffa per giudizi di valore indeterminabile di particolare importanza, trattandosi di impugnazione di delibera "assembleare" (recte provvedimento Consob); che il valore della lite non poteva essere determinato in relazione ad eventuali connessioni con altri giudizi.

Il ricorso per cassazione del professionista, notificato il 16/18 marzo 2011, è articolato su un motivo con due profili.

Il fallimento M. non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo l'accoglimento del ricorso.

2) L'avv. T. denuncia vizi di motivazione e violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, e dell'art. 10 c.p.c..

Ricorda: - che l'art. 6 prevede che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del Codice di Procedura Civile;

- che il terzo comma, relativo alle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, stabilisce "che il valore è determinato, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentano l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza;

- che il quarto comma prescrive che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.

Lamenta che il tribunale ha omesso di applicare questa norma, giacchè il Fallimento da lui assistito aveva dovuto resistere, si legge in narrativa, all'impugnazione, promossa dal socio R. e dalla M.II.l SA avverso la delibera Consob relativa a un patto parasociale per l'acquisto di azioni di una Banca e che egli si era costituito per il Fallimento con memoria difensiva in vista dell'udienza pubblica del dicembre 2009.

Aggiunge che il provvedimento impugnato era connesso con un giudizio penale prendente in Milano che aveva portato ad un sequestro nei confronti della M.l SA di 56 milioni di Euro circa;

che il provvedimento di liquidazione non teneva conto dell'effettivo valore della causa, per considerare il quale non era necessaria l'indicazione specifica di parte istante, atteso che comunque doveva trovare applicazione l'art. 6 e considerato che nell'istanza di liquidazione era stata indicata la connessione con il giudizio penale.

3) Le censure, qui sommariamente riassunte, sono fondate.

Anche alla luce della sua sommaria e stereotipata motivazione, il provvedimento collegiale trascura di considerare le implicazioni delle disposizioni di legge valorizzate in ricorso, utili al fine dell'individuazione del valore del alite da considerare per la liquidazione.

Esso, alla stregua della normativa richiamata, è errato nella parte in cui afferma che nella determinazione non si può tener conto di eventuali connessioni con altri giudizi.

Questa affermazione di principio collide con quanto la S.C. ha affermato in ordine alla rilevanza dell'effettivo valore della controversia (Cass. 1805/12; 13229/10).

Viene infatti trascurato il principio secondo il quale il giudice di merito deve verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa.

Altrettanto, con maggior forza, vale per il caso di controversia di valore indeterminato.

In ogni caso manca, sotto questo aspetto, motivazione adeguata, posto che non si chiarisce perchè il valore della causa non risenta, come invece è logico ritenere, degli effetti e delle ricadute sulla complessiva condizione patrimoniale della parte assistita, se coinvolta in altri giudizi dipendenti dal primo.

Il Collegio condivide pertanto l'opinamento del relatore.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato va cassato e la cognizione rimessa ad altra sezione del tribunale di Roma che si atterrà al principio di diritto sopra evidenziato e formulerà nova motivazione in riferimento alle circostanze di fatto esposte in ricorso e nel reclamo, alla luce della normativa richiamata nell'unico motivo di ricorso. Liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia ad altra sezione del tribunale di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013