La pubblicità per gli avvocati

- (28 ottobre 2013) -La pubblicità per gli avvocati non era consentita sino al 2006, quando il Decreto Bersani DL.n.223 del 2006 pose fine alla restrizione.

Dopo il Decreto Bersani, i limiti alla pubblicità degli avvocati sono stati indicati dal Codice Deontologico, che ha affermato il principio della liberta' di forme nella comunicazione pubblicitaria, purchè non si travalichi nella vera e propria pubblicità "commerciale".

La Direttiva Bolkestein CE n.123 del 12/12/2006  distingue la pubblicità "commerciale" dalle "comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regoilamentate", operando una netta distinzione: i professionisti devono mantenere nel messaggio professionale i prinicipi di indipendenza, intergrità,dignità, ed il segreto  professionale.

La precedente Direttiva 2000/31/CE (attuata coin Dlgs 9 aprile 2003 n.70) prevedeva per le professioni che la pubblicità doveva essere conforme alle regole della deontologia professionale, l'indipendenza, la dignità, l'onore della professione, il segreto professionale e la lealtà verso clienti e colleghi.

La Direttiva  2005/29/CCE vieta la pubblicità ingannevole, molesta e contraria alle norme di diligenza professionale.

 

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