(indietro)                    A cura della Dr.ssa Sara Macrini                 (home)

 

 INTERPELLO

 L'interpello è un istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria italiana, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad una operazione economica incerta.  L'amministrazione finanziaria deve rispondere entro 120 giorni, se la risposta non arriva entro questo termine si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente (si applica, cioè, il c.d. "silenzio-assenso").

L'ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli, tra cui l'interpello generale e l'interpello speciale.

L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26 aprile 2001 e consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti.

L’interpello speciale è stato istituito dall’art. 21, L.413 del 1991 e può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente evasive

L'interpello all'Agenzia delle entrate riguarda tutti i tributi di competenza statale e non quindi, ad esempio, le tasse automobilistiche che sono di competenza regionale. L’istituto dell’interpello costituisce “lo strumento attraverso il quale si esplica, nei confronti della generalità dei contribuenti, l’attività interpretativa o di consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate, volta ad individuare il corretto trattamento tributario delle fattispecie di volta in volta prospettate”

 

Listanza deve essere presentata personalmente dal contribuente interessato, salvo eccezioni.

Oltre che dal singolo contribuente  l'interpello puo' essere presentato anche dal procuratore generale o speciale dello stesso. In tal caso la procura deve essere conferita secondo le formalita' stabilite all'articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti. “Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata.....). L’istanza di interpello o    può essere consegnata direttamente, oppure deve essere scritta in carta libera e spedita per raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, in ragione del domicilio fiscale del contribuente. I fogli su cui è scritta l’istanza non devono essere inseriti in una busta, ma piegati in due o anche tre parti , i cui bordi vanno fermati con colla o punti metallici. Su una facciata del plico va scritto l’indirizzo, sull’altra il mittente. Non sono previsti mezzi di comunicazione alternativi quali il fax o la posta elettronica Grava sul contribuente l’onere di allegare la copia della documentazione non in possesso dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche, rilevante ai fini dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata. Lo stesso contribuente deve esporre in maniera chiara ed univoca la soluzione interpretativa sul piano giuridico che intende adottare. Ciò significa che il contribuente deve indicare la l’opzione interpretativa prescelta in quanto se l’Amministrazione non risponde entro 120, si intende corretta la soluzione prospettata dal contribuente. Le istanze, che debbono essere circostanziate e specifiche, debbono riguardare l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali 

Istanze di interpello e di consulenza presentate da professionisti

Le istanze di interpello e di consulenza giuridica presentate da professionisti non muniti di procura dovranno essere dichiarate inammissibili, senza procedere all’esame di merito delle medesime. La richiesta di parere da parte del professionista, salvo che non riguardino la loro posizione fiscale, sono riconducibili nell'ambito della consulenza giuridica.

Contenuto dell'interpello

L’istanza deve contenere:

· dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

· circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da

trattare ai fini tributari sul quale sussistono le condizioni di incertezza;

· indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario (è

opportuno indicare anche il numero di telefono e il n. di fax);

· sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

Tale ultimo requisito può essere sanato su invito della Direzione competente, entro 30 giorni dal suo ricevimento. In tal caso l’interpello si considera regolarmente presentato alla data di sottoscrizione.

La mancanza degli altri requisiti determina invece l’inammissibilità dell’istanza con la conseguenza che gli effetti dell’interpello non si producono e non vi è alcun obbligo di risposta la quale, se viene resa, è inquadrabile nella ordinaria attività di consulenza giuridica.

Altro requisito dell’istanza, non previsto a pena di ammissibilità, è l’esposizione della soluzione interpretativa che si intende adottare. La presenza di tale requisito condiziona gli effetti di una eventuale mancata risposta da parte dell’amministrazione nel termine di 120 giorni.

 

Documentazione da allegare all’istanza

Il contribuente deve allegare all’istanza la documentazione necessaria ad individuare e a qualificare la fattispecie prospettata. La Direzione può richiedere ulteriore documentazione integrativa necessaria per inquadrare correttamente la questione e per fornire una risposta esauriente.

La richiesta di ulteriore documentazione corrisponde esclusivamente alla necessità di dare una risposta quanto più possibile completa.

Tale richiesta deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la risposta ed interrompe il termine dei 120 giorni.

Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui la Direzione riceve la documentazione la quale deve essere trasmessa con le stesse modalità previste per la trasmissione dell’istanza. Eventuali altre richieste di documenti non rilevano ai fini di una ulteriore interruzione del termine.

Risposta all’istanza

La risposta deve essere notificata al contribuente, presso il domicilio indicato nell’istanza, secondo le modalità previste dall’art. 60 del D.P.R. 600/73 (cioè attraverso i messi comunali), oppure tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la notifica si dà per avvenuta alla data di sottoscrizione dell’avviso; se viene inviata tramite fax o all’indirizzo diposta elettronica indicato nell’istanza, la risposta si intende fornita alla data di inoltro della comunicazione.

La risposta fornita nel termine di 120 giorni vincola l’Amministrazione e l’operato degli uffici i quali, in sede di controllo, devono uniformarsi alla risposta resa al contribuente e non possono emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita. Non impegna in alcun modo il contribuente che rimane libero di uniformarsi o meno. La mancata risposta nel termine di 120 giorni comporta il formarsi del silenzio assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente. Anche in tal caso è nullo qualsiasi atto impositivo in contrasto con la soluzione accettata implicitamente dall’Agenzia. La risposta è efficace solo nei confronti del contribuente istante limitatamente al caso concreto e personale prospettato. Ciò comporta che, in relazione a casi analoghi relativi a persone diverse dall’interpellante, quella risposta non ha alcuna rilevanza né, chi ne viene a conoscenza, può utilizzarla in sede contenziosa per sostenere le sue ragioni.