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INTERPELLO L'ordinamento tributario
italiano prevede diversi tipi di interpelli, tra cui l'interpello
generale e
l'interpello speciale. L’interpello
generale
(o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26 aprile
2001 e
consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di
porre quesiti alla
Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate se vi sono obiettive
condizioni
di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti. L’interpello speciale è stato istituito
dall’art.
21, L.413 del 1991 e può avere per oggetto soltanto
determinate operazioni
(trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente evasive L'interpello all'Agenzia
delle entrate riguarda tutti i tributi di competenza statale e non
quindi, ad
esempio, le tasse automobilistiche che sono di competenza regionale.
L’istituto
dell’interpello costituisce “lo strumento
attraverso il quale si esplica, nei
confronti della generalità dei contribuenti,
l’attività interpretativa o di
consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate, volta ad
individuare il
corretto trattamento tributario delle fattispecie di volta in volta
prospettate” L’istanza deve
essere
presentata personalmente dal contribuente interessato, salvo
eccezioni. Oltre che dal singolo
contribuente l'interpello
puo' essere
presentato anche dal procuratore generale o speciale dello stesso. In
tal caso
la procura deve essere conferita secondo le formalita' stabilite
all'articolo
63 del D.P.R. n. 600 del 1973 (Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti.
“Presso gli uffici finanziari il contribuente può
farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto
comma. La
procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma
autenticata.....). L’istanza di interpello o
può essere consegnata direttamente,
oppure deve essere scritta in carta
libera e spedita per raccomandata con avviso di ricevimento alla
Direzione
regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente
competente, in ragione
del domicilio fiscale del contribuente. I fogli su cui è
scritta l’istanza non
devono essere inseriti in una busta, ma piegati in due o anche tre
parti , i
cui bordi vanno fermati con colla o punti metallici. Su una facciata
del plico
va scritto l’indirizzo, sull’altra il mittente. Non
sono previsti mezzi di
comunicazione alternativi quali il fax o la posta elettronica Grava sul
contribuente l’onere di allegare la copia della
documentazione non in possesso
dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche,
rilevante ai fini
dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie
prospettata. Lo
stesso contribuente deve esporre in maniera chiara ed univoca la
soluzione
interpretativa sul piano giuridico che intende adottare. Ciò
significa che il
contribuente deve indicare la l’opzione interpretativa
prescelta in quanto se
l’Amministrazione non risponde entro 120, si intende corretta
la soluzione
prospettata dal contribuente. Le istanze, che debbono essere
circostanziate e
specifiche, debbono riguardare l’applicazione delle
disposizioni tributarie a
casi concreti e personali Istanze
di interpello e di consulenza presentate da
professionisti
Le istanze di interpello e
di consulenza giuridica presentate da professionisti non muniti di
procura
dovranno essere dichiarate inammissibili, senza procedere
all’esame di merito
delle medesime. La richiesta di parere da parte del professionista,
salvo che
non riguardino la loro posizione fiscale, sono riconducibili
nell'ambito della
consulenza giuridica. Contenuto dell'interpello L’istanza
deve contenere: ·
dati
identificativi del
contribuente o del suo legale rappresentante; ·
circostanziata
e specifica
descrizione del caso concreto e personale da trattare ai
fini tributari sul quale sussistono le condizioni di
incertezza; ·
indicazione
del domicilio del
contribuente o dell’eventuale domiciliatario (è opportuno
indicare anche il numero di telefono e il n. di fax); ·
sottoscrizione
del
contribuente o del suo legale rappresentante. Tale ultimo
requisito può essere sanato su invito della
Direzione competente, entro 30 giorni dal suo ricevimento. In tal caso
l’interpello si considera regolarmente presentato alla data
di sottoscrizione. La mancanza
degli altri requisiti determina invece
l’inammissibilità dell’istanza con la
conseguenza che gli effetti
dell’interpello non si producono e non vi è alcun
obbligo di risposta la quale,
se viene resa, è inquadrabile nella ordinaria
attività di consulenza giuridica. Altro
requisito dell’istanza, non previsto
a pena di ammissibilità,
è l’esposizione della
soluzione interpretativa che si intende adottare. La presenza di tale
requisito
condiziona gli effetti di una eventuale mancata risposta da parte
dell’amministrazione nel termine di 120 giorni. Documentazione
da allegare all’istanza Il
contribuente deve allegare all’istanza la documentazione
necessaria ad individuare e a qualificare la fattispecie prospettata.
La
Direzione può richiedere ulteriore documentazione
integrativa necessaria per
inquadrare correttamente la questione e per fornire una risposta
esauriente. La richiesta
di ulteriore documentazione corrisponde esclusivamente
alla necessità di dare una risposta quanto più
possibile completa. Tale
richiesta deve essere effettuata con le stesse modalità
previste per la risposta ed interrompe
il termine dei 120 giorni. Tale termine
inizia a decorrere dal momento in cui la Direzione
riceve la documentazione la quale deve essere trasmessa con le stesse
modalità
previste per la trasmissione dell’istanza. Eventuali altre
richieste di
documenti non rilevano ai fini di una ulteriore interruzione del
termine. Risposta
all’istanza La risposta
deve essere notificata al contribuente, presso il
domicilio indicato nell’istanza, secondo le
modalità previste dall’art. 60 del
D.P.R. 600/73 (cioè attraverso i messi comunali), oppure
tramite servizio
postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la
notifica
si dà per avvenuta alla data di sottoscrizione
dell’avviso; se viene inviata
tramite fax o all’indirizzo diposta elettronica indicato
nell’istanza, la
risposta si intende fornita alla data di inoltro della comunicazione. La risposta
fornita nel termine di 120 giorni vincola
l’Amministrazione e
l’operato degli uffici i
quali, in sede di controllo, devono uniformarsi alla risposta resa al
contribuente e non possono emettere atti di accertamento a contenuto
impositivo
o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita.
Non
impegna in alcun modo il contribuente che rimane libero di uniformarsi
o meno.
La mancata risposta nel termine di 120 giorni comporta il formarsi del
silenzio
assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente. Anche in tal caso
è nullo
qualsiasi atto impositivo in contrasto con la soluzione accettata
implicitamente dall’Agenzia. La risposta è
efficace solo nei confronti del
contribuente istante limitatamente al caso concreto e personale
prospettato.
Ciò comporta che, in relazione a casi analoghi relativi a
persone diverse
dall’interpellante, quella risposta non ha alcuna rilevanza
né, chi ne viene a
conoscenza, può utilizzarla in sede contenziosa per
sostenere le sue ragioni. |