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2) D.L. 29-11-2008 n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo
le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile
all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del
procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette
le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. 2. La
richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di
fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli
atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri
d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare. 3. Con uno o
più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1. 4.
Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per
favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato
su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione
delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,
garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo
della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di
posta elettronica certificata sono senza oneri. 6. Per i
medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza
la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005
o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle
comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto
equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta,
per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. 7. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di
evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di
quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio . 8. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non
impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 9.
All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del
Sistema pubblico di connettività (SPC)»;
b)
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del
contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10.
In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo
43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio
in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. 11.
In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso
modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. ---------------------------------------------------------------------------------------- |