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Corte Appello di Roma, 26-04-2006


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MATRIMONIO E DIVORZIO
Corte di Appello di  Roma, 26-04-2006


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato, S.C. impugnava la sentenza n. 25581/01 emessa in data 22.6.2001 con la quale il Tribunale di Roma, nello stabilire le condizioni economiche conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dallo stesso contratto con P.C. - pronunciata con sentenza non definitiva - aveva posto a suo carico a decorrere dalla sentenza un assegno divorzile pari a Lire 600.000 mensili rivalutabili in favore della ex moglie, nonché un contributo di Lire 1.200.000 complessivi per il mantenimento dei figli M. e F., quest'ultimo ancora minore ed affidato alla madre (cui era altresì assegnata l'ex casa coniugale sita in Roma, V. xxx), oltre rivalutazione.

Di entrambi tali statuizioni si doleva l'appellante, lamentando che il primo giudice - il quale aveva disatteso la sua richiesta di affidamento del figlio minore F. che, ormai diciassettenne, ben poteva (ove sentito) manifestare il desiderio di vivere con il padre - nel porre a suo carico rilevanti oneri economici in favore della ex moglie e dei figli, aveva trascurato la documentata circostanza della cessazione della sua attività di agente immobiliare e la condizione di impossidenza economica che ne era conseguita.

Inoltre il Tribunale, affermando il diritto della C. a vedersi riconosciuto un emolumento, non aveva tenuto conto del vantaggio di cui questa beneficiava continuando ad occupare (con i figli) un appartamento di proprietà degli anziani genitori del C. - i quali ne avevano già ottenuto la condanna al rilascio - sì da doversi escludere alcun onere di mantenimento a carico di esso C. finché tale indebita occupazione si fosse protratta.

L'appellante lamentava altresì che fosse stato attribuito un assegno in favore della ex moglie nonostante questa - divenuta nelle more comproprietaria di una villa a Treviso pervenutale per eredità paterna - svolgesse attività lavorativa, senza peraltro alcun accertamento circa l'effettiva indisponibilità da parte sua di mezzi atti a consentirne l'autonomo mantenimento.

Il C. concludeva pertanto per la riforma in tal senso dell'impugnata sentenza.

Si costituiva nel procedimento così instaurato la C. contestando l'avversa pretesa e chiedendone l'integrale rigetto.

Ribadiva preliminarmente l'appellata il suo buon diritto a vedersi riconosciuto un assegno divorzile stante il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio - caratterizzato dai rilevanti redditi goduti dal marito - con una condizione di inferiorità economica da parte sua accertata con forza di giudicato dalla sentenza che aveva pronunciato la separazione fra i coniugi con addebito al C.

La C. - la quale sottolineava come quest'ultimo non avesse da tempo più versato alcunché in favore suo e dei figli, limitandosi a pagare le spese condominiali dell'ex casa familiare, un immobile di proprietà dei suoi genitori, che stavano peraltro agendo in sede giudiziale nei confronti di essa C. per ottenerne il rilascio - deduceva altresì che l'ex marito (il quale dopo la separazione aveva formalmente cessato ogni attività lavorativa) continuava ad operare di fatto nel campo delle compravendite immobiliari ricavandone notevoli redditi, che chiedeva fossero accertati a mezzo di indagini della Guardia di Finanza.

L'appellata concludeva pertanto instando per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, con previsione di un aumento dell'assegno in suo favore per il caso di effettivo rilascio da parte sua dell'ex casa coniugale, il cui godimento costituiva una componente dell'emolumento che le era stato attribuito.

Accertato nelle more del giudizio l'intervenuto rilascio da parte della C. dell'abitazione di V. xxx - già venduta a terzi dai suoceri che ne erano i proprietari - veniva disposta l'audizione dei figli della coppia, M. e F.C., divenuti nel frattempo entrambi maggiorenni.

Raccolte le dichiarazioni del solo F. (M. faceva pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita agli atti), era disposto l'espletamento di indagini di Polizia Tributaria sulla situazione economica del C.

La causa perveniva una prima volta alla decisione all'udienza del 17.11.2005; indi, richiamata in istruttoria per l'acquisizione della sentenza n. 33091/02 - con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato i nonni paterni a corrispondere un assegno alimentare di Euro 152,35 mensili per il mantenimento dei nipoti a seguito dell'inadempienza del C. agli obblighi su di lui gravanti - veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 9.2.2006.

Motivi della decisione

L'appello proposto dal C. non può trovare accoglimento.

Deve invero rilevarsi come, con riferimento alla statuizione relativa all'attribuzione di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie, le censure mosse dall'appellante alle valutazioni espresse dal Tribunale - il quale ha affermato la ricorrenza del relativo diritto della C. in ragione dello squilibrio esistente fra le rispettive posizioni economiche degli ex coniugi, pur considerato il reperimento da parte della donna di un'attività lavorativa retribuita e tenuto conto nel contempo del godimento a titolo gratuito da parte sua dell'immobile di V. xxx - non possano essere condivise.

E' appena il caso invero di richiamare qui la finalità eminentemente assistenziale dell'assegno di divorzio, che trova fondamentale presupposto per la sua attribuzione nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un superiore principio solidaristico, allo stato di disagio economico in cui venga a trovarsi la parte più debole in dipendenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7541/01 e 898/97).

A ciò consegue che peculiari sono i parametri di riferimento fissati dall'art. 5 della legge n. 898/70 come modificato dalla legge n. 74/87 per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, da compiersi tenendo conto delle condizioni dei coniugi, della natura della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché della durata del matrimonio stesso.

Del pari rilevante ai fini che interessano è sottolineare che il giudizio di adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente va compiuto con riferimento al livello di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, che costituisce - per costante orientamento giurisprudenziale: cfr., ex plurimis, Cass. n. 2079/03 - il dato di raffronto per le valutazioni da esprimere.

Ciò non comporta peraltro che il predetto coniuge si trovi in stato di bisogno o comunque in condizioni economiche precarie (cfr. Cass. n. 7541/01), in quanto rileva al proposito solo l'apprezzabile deterioramento delle sue condizioni economiche - fatto riferimento ai redditi, ai cespiti patrimoniali ed alle altre utilità di cui questo possa disporre - rispetto a quelle su cui egli poteva contare in costanza del rapporto, con riferimento ai mezzi apportati dall'altro coniuge (cfr. Cass. n. 2087/98).

Orbene, deve premettersi - con riferimento al parametro delle "ragioni della decisione" menzionato dal sesto comma dell'art. 5 della legge n. 898/70 fra quelli che presiedono all'accertamento del diritto all'assegno divorzile - che la causa della fine dell'unione è da ascrivere a fatto e colpa esclusivi del marito, come del resto già accertato dal giudice della separazione con la sentenza n. 15638/95.

Costituisce invero dato pacifico fra le parti che il matrimonio contratto dai C.-C. - nell'anno 1978 ed allietato dalla nascita di due figli, M. e F. - si sia di fatto concluso nel 1991 a seguito dell'iniziativa presa dal marito di presentare ricorso per separazione e di lasciare la casa coniugale.

Tale ultima condotta non è risultata purtuttavia giustificata da alcuna valida ragione (che il C. ha omesso del tutto di dimostrare, limitandosi a dedurre a sostegno del proprio comportamento una generica incompatibilità di carattere con la moglie), sicché l'interruzione della convivenza coniugale e la cesura del rapporto che ne sono conseguite risultano a lui esclusivamente imputabili.

Passando ora alle valutazioni da compiere in ordine al contributo da ciascuno dei coniugi fornito alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, si osserva che particolare rilievo assume in proposito la circostanza che per tutta la durata del matrimonio il solo a lavorare sia stato il marito - il quale svolgeva attività nell'ambito dell'intermediazione immobiliare dapprima e nella realizzazione di parcheggi sotterranei poi, costituendo a tale fine ultimo una società di cui deteneva il 95% delle quote - mentre la C. si dedicava in via esclusiva alla cura del marito e dei due figli (riuscendo a reperire solo dopo la separazione occasionali attività lavorative).

Sotto l'aspetto del livello di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio - che costituisce il dato di raffronto per le valutazioni da compiere circa l'adeguatezza dei mezzi di cui la sola ex moglie dispone a consentirne la riproduzione anche dopo la fine dell'unione coniugale - va poi rilevato come possa ritenersene accertato in causa il tenore elevato.

Deve invero osservarsi al proposito che la stessa tipologia dell'attività svolta dal marito e dei proventi che vi sono notoriamente correlati, nonché le risultanze processuali in ordine all'iscrizione del C. a costosi circoli privati ed ai dispendiosi viaggi che egli era solito compiere concorrono a delineare lo stile di vita dei coniugi in termini di oggettiva agiatezza.

Il fatto che il C. fosse il solo dei coniugi a lavorare e contribuisse alle esigenze della famiglia anche con la possibilità di godimento del prestigioso immobile di V. xxx (messo a disposizione dai suoi genitori che ne erano i proprietari perché fosse destinato a casa coniugale), suffraga peraltro la convinzione che il ménage si sia conformato esclusivamente sulle sue disponibilità economiche, sì da doversi ritenere che egli abbia contribuito in modo determinante alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, che di fatto erano improntati dagli apporti che egli solo forniva.

Tali ultime considerazioni assumono particolare rilievo al fine di valutare - nell'ambito del parametro concernente la rispettiva situazione economica attuale degli ex coniugi, che ha formato principale oggetto delle rispettive deduzioni difensive - la circostanza relativa alla condizione di attuale impossidenza economica a sé rivendicata dall'appellante.

Orbene, anche a prescindere per il momento dall'esame nello specifico delle risultanze della informativa della Guardia di Finanza - di cui più avanti si dirà - sulla scorta delle emergenze processuali deve pervenirsi alla conclusiva valutazione di inattendibilità di tale deduzione.

Sostiene invero l'appellante di aver cessato nella primavera del 1993 - e cioè circa un anno e mezzo dopo la presentazione del ricorso per separazione nei confronti della C. - l'attività nel campo immobiliare fino a quel momento svolta, e di non aver più intrapreso alcuna attività lavorativa dopo tale data, trovandosi a tutt'oggi a non disporre di reddito alcuno.

Orbene, se è già di per sé singolare che un uomo ancor giovane come era il C. (di soli quarantaquattro anni) all'epoca, non abbia reperito un'altra attività pur trovandosi nel pieno della capacità lavorativa ed avendo maturato specifiche esperienze in un settore dinamico come quello immobiliare, si osserva come in ogni caso non sia stato da lui fornito nessun elemento di valutazione atto a comprovare la ricorrenza di oggettive ragioni giustificative della cessazione da parte sua dell'attività fino a quel momento svolta.

Del pari non risulta in alcun modo giustificata dall'appellante la cessione delle sue quote di partecipazione nella società C. s.r.l., che ancora nel 1998 rappresentavano per lui fonte di proventi per Lire 15.000.000 annui (cfr. pag. 1 punto 1. Redditi del rapporto della Guardia di Finanza acquisito agli atti).

Ne consegue che sia l'una che l'altra evenienza - tali, nel complesso, da privare il C. dei mezzi che fino a quel momento gli avevano consentito di condurre e di garantire alla sua famiglia l'elevato tenore di vita di cui sopra - devono ritenersi frutto di una sua volontaria decisione, e pertanto non sono utilmente invocabili al fine di sostenerne la sopravvenuta mancanza di disponibilità economiche.

Ma vi è di più, posto che le cennate emergenze istruttorie consentono di accertare come, indipendentemente dal venir meno delle fonti di reddito di cui sopra, la situazione economica del C. sia pur sempre florida.

Ciò è invero dato ricavare non solo dalla circostanza che l'appellante - andato a vivere per proprio conto dopo la separazione - sia stato sempre in grado di corrispondere un canone locatizio per il proprio alloggio (divenuto negli ultimi anni pari a Euro 11.760,00 annui, come attestato dal già citato rapporto della G.d.F., a pag. 1 punto 2. voce 2), ma anche dallo stesso livello di vita da lui condotto.

Risulta invero pacifico in causa che il C. intrattenga una stabile relazione sentimentale con un'altra donna, tale M.P., costellata di vacanze e viaggi (cfr. quanto riferito dal figlio F. in sede di audizione all'udienza del 15.4.2004). Né può ritenersi di per sé attendibile quanto dallo stesso F.C. dichiarato circa il pagamento di una vacanza quale quella dell'estate del 2003 - trascorsa da lui, dal padre con la compagna, nonché dal fratello e dalla ragazza di questi per 15 giorni in Finlandia - da parte, oltre che dei nonni paterni, della predetta P. (che risulta essere una impiegata dipendente di una società di prodotti chimici) in difetto di specifiche prove sul punto.

Le considerazioni che precedono sono poi rafforzate dall'esito delle informazioni fornite dalla Polizia Tributaria in ordine alla situazione economico-reddituale del C.

Dal rapporto acquisito agli atti emerge infatti una redditività sostanziale dell'appellante (il quale risulta altresì essere stato beneficiario di una donazione per Euro 27.030,00 nell'anno 2004), che gli consente di far fronte al pagamento dei canoni locatizi e dei premi assicurativi ivi documentati.

Dalla citata informativa - che fra l'altro riserva la comunicazione degli esiti degli accertamenti bancari avviati ma non ancora pervenuti al momento della stesura del rapporto, risalente al 24.11.2004 - emerge peraltro che il riscontro negativo in ordine alla partecipazione del C. alle società S. e C. s.r.l. (espressamente richiesti dalla Corte nella propria ordinanza del 12.5.2004), risulta basato su indagini compiute limitandosi a consultare per la prima società, la cui sede legale è stata trasferita nel 2001 in Spagna, solo l'ultimo elenco soci disponibile e ad assumere, per la C., informazioni dal commercialista che ne cura le scritture contabili.

Rilevata pertanto la mancanza di certezza circa gli effettivi rapporti che l'appellante possa aver intrattenuto ovvero ancora intrattenere - a titolo di socio, dipendente ovvero membro - con le predette società che deve riconnettersi da accertamenti come sopra espletati (senza acquisire, ad esempio, i certificati storici delle società dai quali evincere gli eventuali mutamenti nelle persone dei soci, ovvero i bilanci che attestino le uscite per compensi erogati a terzi), si osserva che dalla successiva informativa della Guardia di Finanza pervenuta in data 25.8.2005, emerge con compiutezza la funzione di procuratore che il C. svolge per conto della società C. s.r.l. nei rapporti di conto corrente da questa intrattenuti con alcuni istituti di credito.

Deve invero preliminarmente rilevarsi l'acquisibilità agli atti dell'informativa predetta, e ciò anche a seguito dell'ordinanza emessa in data 7.7.2005 (con cui la Corte revocava un precedente provvedimento in merito all'integrazione delle indagini già espletate dalla G.d.F. con riferimento anche ai "rapporti bancari di cui il C. abbia la disponibilità effettiva ancorché non ne sia intestatario": cfr. verbale d'udienza del 12.5.2005).

Come è reso evidente dall'esame dell'informativa del 25.8.2005, le indagini compiute dalla Polizia Tributaria - ed ivi documentate - altro non sostanziano infatti se non l'adempimento di quegli accertamenti sui rapporti di natura bancaria intrattenuti dal C. già richiesti dalla Corte con il provvedimento del 12.5.2004, e che la G.d.F. si era riservata di comunicare nel proprio rapporto del 25.11.2004 (cfr. pag. 4, punto 6: Banche).

Posto invero che gli accertamenti di cui sopra dovevano riguardare sia i rapporti bancari direttamente riferibili all'appellante (quale, ad esempio, intestatario di conti correnti o di deposito titoli), sia quelli dal medesimo C. a qualsiasi titolo intrattenuti con istituti di credito, ne consegue che risultano senza alcun dubbio recepibili le informazioni fornite dalla G.d.F. in ordine alla titolarità da parte del predetto del rapporto di conto corrente n. xxx acceso presso la Banca I., come pure la sua possibilità di gestire, quale procuratore, i conti correnti intestati alla C. s.r.l., quello intestato alla s.r.l. R., nonché quello intestato agli anziani genitori.

Se non può tenersi conto dell'ulteriore dato fornito con la citata informativa del 25.8.2005 circa l'effettiva disponibilità da parte del C. di tali ultimi conti correnti - in quanto informazione preclusa dalla revoca del supplemento di indagine di cui al provvedimento del 12.5.2005 - deve pertanto ritenersi accertata la disponibilità da parte dell'appellante delle somme depositate sul citato c/c n. xxx in essere con la Banca I. (alla data del 28.7.2005 pari a Euro: cfr. relativo estratto conto allegato all'informativa in atti), come pure risulta accertato il suo rapporto di procuratore oltre che con un'altra società, con la citata s.r.l. C. della quale all'epoca del matrimonio deteneva quote di partecipazione.

Se da ciò consegue l'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate alla G.d.F. dal commercialista di tale ultima società circa la mancanza di rapporti con il C., deve fondatamente ricavarsi dallo svolgimento di un incarico di fiducia quale quello di procuratore come sopra accertato la fondata presunzione della percezione da parte dell'appellante quanto meno di un corrispettivo che concorre, in uno alle altre risultanze sin qui evidenziate, a delinearne in termini di maggior favore la condizione reddituale effettiva.

Alla luce di quanto precede, deve pertanto affermarsi la conclusiva inattendibilità delle deduzioni svolte dal C. in ordine alla propria impossidenza economica, posto che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le sue disponibilità - da ritenersi ancora rilevanti al momento della C. - sono rimaste consistenti anche in epoca successiva.

Del resto, l'accertamento in questione ben può compiersi facendo ricorso ad elementi presuntivi o a nozioni di comune esperienza che consentano una ricostruzione anche sommaria, purché attendibile dei redditi rispettivi dei coniugi - in tal senso cfr., da ultimo, Cass. nn. 6970/03 e 3974/02 - e ciò alla luce della peculiarità dei criteri di valutazione che presiedono alle verifiche da compiersi al proposito (del tutto diversi, ad esempio, rispetto a quelli di carattere strettamente fiscale rimessi all'Amministrazione finanziaria destinataria delle denunce fiscali annuali).

Pertanto, in considerazione da un lato dell'oggettiva disponibilità da parte del C. delle somme necessarie per pagare quanto meno i canoni locatizi ed i premi assicurativi di cui sopra e d'altro lato della presumibile percezione di compensi per l'attività di procuratore delle società C. e R. s.r.l., va conclusivamente ritenuto che la sua situazione economica risulti più favorevole rispetto a quanto a sé rivendicato dall'appellante, con consequenziale disponibilità da parte sua di mezzi sufficienti per sostenere l'onere del pagamento dell'assegno divorzile a suo carico previsto.

Ciò posto, deve per altro verso rilevarsi come la condizione economica della C. sopravvenuta alla separazione giustifichi appieno la ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione di un assegno da parte dell'ex marito.

Richiamate le circostanze più su evidenziate in ordine al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, va invero escluso che l'appellata sia in grado con i suoi soli mezzi di poterlo ricostituire.

Pur considerato che la C. - che, pure, come già rilevato, non aveva mai lavorato durante il matrimonio dedicandosi in via esclusiva per i tredici anni in cui si è protratta l'unione alle cure della famiglia: cfr. del resto le dichiarazioni in tal senso rese dal medesimo C. all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione, come da relativo verbale in atti - è riuscita a reperire dopo la separazione una precaria attività lavorativa come commessa, i compensi che ne ricava (pari a circa Euro 1.000,00 mensili: si veda quanto dalla stessa affermato all'udienza del 27.11.2003) non appaiono infatti sufficienti né dal punto di vista della stabilità nel tempo né dal punto di vista della remuneratività oggettiva a consentirle di riprodurre le condizioni di vita pregresse.

Né diversamente può opinarsi con riferimento ai proventi della vendita della quota parte della proprietà di un immobile in Treviso pervenutole per successione paterna nel 2001, da ritenersi pari - sulla scorta della documentazione in proposito allegata agli atti - ad una cifra inferiore a Lire 50.000.000.

Va peraltro rilevato che successivamente all'instaurazione del presente giudizio - e precisamente in data 16.9.2003: cfr. dichiarazioni dell'udienza del 27.11.2003 già citate) la C. ha dovuto rilasciare l'ex casa coniugale, a seguito dell'azione giudiziale nei suoi confronti instaurata dai genitori del C. che ne erano proprietari.

Non può dubitarsi invero che il godimento di tale immobile - assegnato all'appellata (che ne risultava beneficiaria già in sede di separazione) con la pronuncia oggetto di gravame, quale genitore convivente con i figli, dei quali all'epoca uno era minorenne e l'altro non autosufficiente dal punto di vista economico - sia stato espressamente considerato dal giudice del divorzio come componente sostanziale dell'assegno da stabilirsi in suo favore (cfr. sentenza n. 25581/01, pag. 4: "... la C. svolge attualmente attività lavorativa... e risulta tuttora avere la disponibilità gratuita della casa coniugale...").

Ciò consente conclusivamente di ritenere che il beneficio economico che conseguiva all'appellata dall'uso dell'appartamento di V. xxx si andasse ad aggiungere all'assegno posto dal Tribunale a carico del C., con la conseguenza che anche nel periodo di protratta occupazione dell'immobile da parte della C. risultava pur sempre da questi dovuto il pagamento dell'importo di Lire 600.000 stabilito in favore della ex moglie con la sentenza di divorzio.

Non può pertanto riconnettersi alcun valore di adempimento sostitutivo di tale ultima obbligazione al versamento da parte del C. degli oneri condominiali (ivi compreso il riscaldamento) relativi all'appartamento in oggetto, oneri che peraltro in nessun modo dovevano gravare sulla C. - beneficiaria in virtù della pronuncia del Tribunale della "disponibilità gratuita della casa coniugale" - rimanendo a esclusivo carico dei proprietari dell'immobile.

Il venir meno del godimento dell'appartamento di V. xxx da parte della C. - trovatasi per effetto del rilascio forzoso nella necessità di reperire un nuovo alloggio e di affrontare in ogni caso oneri in precedenza non sostenuti - non può non incidere negativamente sulla sua condizione economica, che risulta aggravata rispetto a quella presa in considerazione dal Tribunale per la quantificazione dell'assegno ad essa spettante.

Se pertanto, anche sotto tale aspetto, deve pervenirsi ad una valutazione di squilibrio fra le rispettive condizioni economiche degli ex coniugi - a svantaggio della moglie - tale conclusione si rafforza quando si consideri il sostanziale esonero del C. dagli oneri a suo carico posti per il mantenimento dei figli.

E' invero compiutamente emerso dall'istruttoria condotta che M. e F.C. - entrambi ormai maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti - dopo il rilascio dell'appartamento di V. xxx siano dapprima andati a vivere con i nonni paterni, e poi per proprio conto in un appartamento di cui questi ultimi pagano l'affitto, provvedendo altresì all'integrale mantenimento dei nipoti (cfr. dichiarazioni rese da F.C. all'udienza del 15.4.2004).

E' del pari pacifico in causa che, a seguito della protratta inadempienza del padre al versamento del mantenimento per la prole, la C. abbia ottenuto dal Tribunale di Roma una pronuncia con cui i nonni paterni di M. e F. sono stati condannati a versare a titolo di alimenti per i nipoti la somma mensile di Euro 152,35 rivalutabili (cfr. sentenza n. 33091/02 in atti).

Orbene, se della percezione di detta somma da parte dell'appellata - e ciò anche dopo che i figli, interrotta la convivenza con la madre, sono stati integralmente mantenuti dai nonni - si deve tener conto nella ricostruzione dei mezzi complessivi della C., non può del pari dubitarsi che la situazione economica complessiva del marito si sia giovata del beneficio rappresentato dal totale esonero dagli obblighi su di lui gravanti nei confronti della prole.

Posto che l'onere di mantenere i figli formalmente incombe pur sempre sul C. - e ciò indipendentemente dalle statuizioni della sentenza di divorzio, ma per il fatto stesso di essere il padre dei minori (cfr. art. 147 c.c.), sì da non potersi ritenere il C. liberato dalla propria obbligazione per effetto dell'adempimento di altri soggetti in suo luogo - il fatto che al mantenimento di M. e F. provvedano integralmente i nonni paterni costituisce infatti elemento utilmente valutabile al fine di ritenere la condizione economica dell'appellante ancora meno afflittiva di quanto a sé rivendicato dal C., posto che questi si è di fatto liberato dall'obbligo di un rilevante versamento a suo carico, a far tempo quanto meno dal 1.4.1996 (cfr. sentenza n. 33091/02 citata).

Tutto ciò premesso in ordine alla situazione economica rispettiva degli ex coniugi, se va pertanto confermato, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il diritto della C. all'attribuzione di un assegno di divorzio, per ciò che concerne la quantificazione del relativo importo - richiamati i parametri di riferimento in proposito fissati dall'art. 5 della legge n. 898/70 - non può prescindersi dall'apporto fornito dalla donna al mènage coniugale, con la dedizione prestata alla cura del marito e dei due figli nei tredici anni di durata del matrimonio.

Alla luce di tali ultime circostanze - nonché di quelle più su evidenziate, ed in particolare dell'aggravio rappresentato per la condizione economica della C. dal sopravvenuto rilascio dell'ex casa coniugale - si ritiene di dover confermare l'importo dell'assegno di divorzio stabilito con l'appellata sentenza, rideterminandolo equitativamente nella misura di Euro 1.000,00 mensili a far tempo dal mese successivo a quello di rilascio dell'appartamento di V. xxx (risalente al 16 settembre 2003).

Tale importo - da maggiorarsi della rivalutazione monetaria annuale successiva - è dovuto dal C. con le modalità già stabilite dal Tribunale con la pronuncia n. 25581/01, da confermarsi nel resto.

Le spese di questo grado di giudizio - che si liquidano come in dispositivo - seguono la soccombenza del C., mentre non può accogliersi la domanda di distrazione in proposito formulata dal solo avv. B. - codifensore della C. con l'avv. C. - stante l'impossibilità di stabilire la concorrente quota di esposizione di tale ultimo professionista.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale rispettivamente proposto da C.S. e da C.P. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25581/01 emessa il 22.6.2001, ogni diversa istanza o deduzione respinta,

ribadisce la sussistenza del diritto della C. a vedersi corrispondere un assegno divorzile da parte del C. che - quanto alla misura - conferma nell'importo stabilito nella pronuncia appellata fino al mese di settembre 2003, e ridetermina nell'importo mensile di Euro 1.000,00 a far tempo dal mese di ottobre 2003, oltre rivalutazione monetaria annuale successiva;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

condanna il C. a rimborsare alla C. le spese da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 900,00 per competenze e Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 marzo 2006.

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2006.

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