SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso tempestivamente depositato, S.C. impugnava la sentenza n.
25581/01 emessa in data 22.6.2001 con la quale il Tribunale di Roma,
nello stabilire le condizioni economiche conseguenti alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario dallo stesso
contratto con P.C. - pronunciata con sentenza non definitiva - aveva
posto a suo carico a decorrere dalla sentenza un assegno divorzile pari
a Lire 600.000 mensili rivalutabili in favore della ex moglie, nonché
un contributo di Lire 1.200.000 complessivi per il mantenimento dei
figli M. e F., quest'ultimo ancora minore ed affidato alla madre (cui
era altresì assegnata l'ex casa coniugale sita in Roma, V. xxx), oltre
rivalutazione.
Di entrambi tali statuizioni si doleva
l'appellante, lamentando che il primo giudice - il quale aveva
disatteso la sua richiesta di affidamento del figlio minore F. che,
ormai diciassettenne, ben poteva (ove sentito) manifestare il desiderio
di vivere con il padre - nel porre a suo carico rilevanti oneri
economici in favore della ex moglie e dei figli, aveva trascurato la
documentata circostanza della cessazione della sua attività di agente
immobiliare e la condizione di impossidenza economica che ne era
conseguita.
Inoltre il Tribunale, affermando il diritto
della C. a vedersi riconosciuto un emolumento, non aveva tenuto conto
del vantaggio di cui questa beneficiava continuando ad occupare (con i
figli) un appartamento di proprietà degli anziani genitori del C. - i
quali ne avevano già ottenuto la condanna al rilascio - sì da doversi
escludere alcun onere di mantenimento a carico di esso C. finché tale
indebita occupazione si fosse protratta.
L'appellante lamentava altresì che fosse stato
attribuito un assegno in favore della ex moglie nonostante questa -
divenuta nelle more comproprietaria di una villa a Treviso pervenutale
per eredità paterna - svolgesse attività lavorativa, senza peraltro
alcun accertamento circa l'effettiva indisponibilità da parte sua di
mezzi atti a consentirne l'autonomo mantenimento.
Il C. concludeva pertanto per la riforma in tal senso dell'impugnata sentenza.
Si costituiva nel procedimento così instaurato la C. contestando l'avversa pretesa e chiedendone l'integrale rigetto.
Ribadiva preliminarmente l'appellata il suo buon
diritto a vedersi riconosciuto un assegno divorzile stante il tenore di
vita della coppia in costanza di matrimonio - caratterizzato dai
rilevanti redditi goduti dal marito - con una condizione di inferiorità
economica da parte sua accertata con forza di giudicato dalla sentenza
che aveva pronunciato la separazione fra i coniugi con addebito al C.
La C. - la quale sottolineava come quest'ultimo
non avesse da tempo più versato alcunché in favore suo e dei figli,
limitandosi a pagare le spese condominiali dell'ex casa familiare, un
immobile di proprietà dei suoi genitori, che stavano peraltro agendo in
sede giudiziale nei confronti di essa C. per ottenerne il rilascio -
deduceva altresì che l'ex marito (il quale dopo la separazione aveva
formalmente cessato ogni attività lavorativa) continuava ad operare di
fatto nel campo delle compravendite immobiliari ricavandone notevoli
redditi, che chiedeva fossero accertati a mezzo di indagini della
Guardia di Finanza.
L'appellata concludeva pertanto instando per
l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, con previsione di un
aumento dell'assegno in suo favore per il caso di effettivo rilascio da
parte sua dell'ex casa coniugale, il cui godimento costituiva una
componente dell'emolumento che le era stato attribuito.
Accertato nelle more del giudizio l'intervenuto
rilascio da parte della C. dell'abitazione di V. xxx - già venduta a
terzi dai suoceri che ne erano i proprietari - veniva disposta
l'audizione dei figli della coppia, M. e F.C., divenuti nel frattempo
entrambi maggiorenni.
Raccolte le dichiarazioni del solo F. (M. faceva
pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita agli
atti), era disposto l'espletamento di indagini di Polizia Tributaria
sulla situazione economica del C.
La causa perveniva una prima volta alla
decisione all'udienza del 17.11.2005; indi, richiamata in istruttoria
per l'acquisizione della sentenza n. 33091/02 - con la quale il
Tribunale di Roma aveva condannato i nonni paterni a corrispondere un
assegno alimentare di Euro 152,35 mensili per il mantenimento dei
nipoti a seguito dell'inadempienza del C. agli obblighi su di lui
gravanti - veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni
in epigrafe trascritte all'udienza del 9.2.2006.
Motivi della decisioneL'appello proposto dal C. non può trovare accoglimento.
Deve invero rilevarsi come, con riferimento alla
statuizione relativa all'attribuzione di un assegno divorzile in favore
dell'ex moglie, le censure mosse dall'appellante alle valutazioni
espresse dal Tribunale - il quale ha affermato la ricorrenza del
relativo diritto della C. in ragione dello squilibrio esistente fra le
rispettive posizioni economiche degli ex coniugi, pur considerato il
reperimento da parte della donna di un'attività lavorativa retribuita e
tenuto conto nel contempo del godimento a titolo gratuito da parte sua
dell'immobile di V. xxx - non possano essere condivise.
E' appena il caso invero di richiamare qui la finalità eminentemente assistenziale dell'assegno di divorzio ,
che trova fondamentale presupposto per la sua attribuzione
nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un superiore principio
solidaristico, allo stato di disagio economico in cui venga a trovarsi
la parte più debole in dipendenza dello scioglimento del vincolo
matrimoniale (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7541/01 e 898/97).
A ciò consegue che peculiari sono i parametri di riferimento fissati dall'art. 5 della legge n. 898/70 come modificato dalla legge n. 74/87
per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, da compiersi
tenendo conto delle condizioni dei coniugi, della natura della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché
della durata del matrimonio stesso.
Del pari rilevante ai fini che interessano è
sottolineare che il giudizio di adeguatezza o meno dei mezzi del
coniuge richiedente va compiuto con riferimento al livello di vita
goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, che costituisce - per
costante orientamento giurisprudenziale: cfr., ex plurimis, Cass. n.
2079/03 - il dato di raffronto per le valutazioni da esprimere.
Ciò non comporta peraltro che il predetto
coniuge si trovi in stato di bisogno o comunque in condizioni
economiche precarie (cfr. Cass. n. 7541/01), in quanto rileva al
proposito solo l'apprezzabile deterioramento delle sue condizioni
economiche - fatto riferimento ai redditi, ai cespiti patrimoniali ed
alle altre utilità di cui questo possa disporre - rispetto a quelle su
cui egli poteva contare in costanza del rapporto, con riferimento ai
mezzi apportati dall'altro coniuge (cfr. Cass. n. 2087/98).
Orbene, deve premettersi - con riferimento al parametro delle "ragioni della decisione" menzionato dal sesto comma dell'art. 5 della legge n. 898/70
fra quelli che presiedono all'accertamento del diritto all'assegno
divorzile - che la causa della fine dell'unione è da ascrivere a fatto
e colpa esclusivi del marito, come del resto già accertato dal giudice
della separazione con la sentenza n. 15638/95.
Costituisce invero dato pacifico fra le parti
che il matrimonio contratto dai C.-C. - nell'anno 1978 ed allietato
dalla nascita di due figli, M. e F. - si sia di fatto concluso nel 1991
a seguito dell'iniziativa presa dal marito di presentare ricorso per
separazione e di lasciare la casa coniugale.
Tale ultima condotta non è risultata purtuttavia
giustificata da alcuna valida ragione (che il C. ha omesso del tutto di
dimostrare, limitandosi a dedurre a sostegno del proprio comportamento
una generica incompatibilità di carattere con la moglie), sicché
l'interruzione della convivenza coniugale e la cesura del rapporto che
ne sono conseguite risultano a lui esclusivamente imputabili.
Passando ora alle valutazioni da compiere in
ordine al contributo da ciascuno dei coniugi fornito alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, si osserva che
particolare rilievo assume in proposito la circostanza che per tutta la
durata del matrimonio il solo a lavorare sia stato il marito - il quale
svolgeva attività nell'ambito dell'intermediazione immobiliare dapprima
e nella realizzazione di parcheggi sotterranei poi, costituendo a tale
fine ultimo una società di cui deteneva il 95% delle quote - mentre la
C. si dedicava in via esclusiva alla cura del marito e dei due figli
(riuscendo a reperire solo dopo la separazione occasionali attività
lavorative).
Sotto l'aspetto del livello di vita goduto dalla
coppia in costanza di matrimonio - che costituisce il dato di raffronto
per le valutazioni da compiere circa l'adeguatezza dei mezzi di cui la
sola ex moglie dispone a consentirne la riproduzione anche dopo la fine
dell'unione coniugale - va poi rilevato come possa ritenersene
accertato in causa il tenore elevato.
Deve invero osservarsi al proposito che la
stessa tipologia dell'attività svolta dal marito e dei proventi che vi
sono notoriamente correlati, nonché le risultanze processuali in ordine
all'iscrizione del C. a costosi circoli privati ed ai dispendiosi
viaggi che egli era solito compiere concorrono a delineare lo stile di
vita dei coniugi in termini di oggettiva agiatezza.
Il fatto che il C. fosse il solo dei coniugi a
lavorare e contribuisse alle esigenze della famiglia anche con la
possibilità di godimento del prestigioso immobile di V. xxx (messo a
disposizione dai suoi genitori che ne erano i proprietari perché fosse
destinato a casa coniugale), suffraga peraltro la convinzione che il
ménage si sia conformato esclusivamente sulle sue disponibilità
economiche, sì da doversi ritenere che egli abbia contribuito in modo
determinante alla conduzione della vita familiare ed alla formazione
del patrimonio comune, che di fatto erano improntati dagli apporti che
egli solo forniva.
Tali ultime considerazioni assumono particolare
rilievo al fine di valutare - nell'ambito del parametro concernente la
rispettiva situazione economica attuale degli ex coniugi, che ha
formato principale oggetto delle rispettive deduzioni difensive - la
circostanza relativa alla condizione di attuale impossidenza economica
a sé rivendicata dall'appellante.
Orbene, anche a prescindere per il momento
dall'esame nello specifico delle risultanze della informativa della
Guardia di Finanza - di cui più avanti si dirà - sulla scorta delle
emergenze processuali deve pervenirsi alla conclusiva valutazione di
inattendibilità di tale deduzione.
Sostiene invero l'appellante di aver cessato
nella primavera del 1993 - e cioè circa un anno e mezzo dopo la
presentazione del ricorso per separazione nei confronti della C. -
l'attività nel campo immobiliare fino a quel momento svolta, e di non
aver più intrapreso alcuna attività lavorativa dopo tale data,
trovandosi a tutt'oggi a non disporre di reddito alcuno.
Orbene, se è già di per sé singolare che un uomo
ancor giovane come era il C. (di soli quarantaquattro anni) all'epoca,
non abbia reperito un'altra attività pur trovandosi nel pieno della
capacità lavorativa ed avendo maturato specifiche esperienze in un
settore dinamico come quello immobiliare, si osserva come in ogni caso
non sia stato da lui fornito nessun elemento di valutazione atto a
comprovare la ricorrenza di oggettive ragioni giustificative della
cessazione da parte sua dell'attività fino a quel momento svolta.
Del pari non risulta in alcun modo giustificata
dall'appellante la cessione delle sue quote di partecipazione nella
società C. s.r.l., che ancora nel 1998 rappresentavano per lui fonte di
proventi per Lire 15.000.000 annui (cfr. pag. 1 punto 1. Redditi del
rapporto della Guardia di Finanza acquisito agli atti).
Ne consegue che sia l'una che l'altra evenienza
- tali, nel complesso, da privare il C. dei mezzi che fino a quel
momento gli avevano consentito di condurre e di garantire alla sua
famiglia l'elevato tenore di vita di cui sopra - devono ritenersi
frutto di una sua volontaria decisione, e pertanto non sono utilmente
invocabili al fine di sostenerne la sopravvenuta mancanza di
disponibilità economiche.
Ma vi è di più, posto che le cennate emergenze
istruttorie consentono di accertare come, indipendentemente dal venir
meno delle fonti di reddito di cui sopra, la situazione economica del
C. sia pur sempre florida.
Ciò è invero dato ricavare non solo dalla
circostanza che l'appellante - andato a vivere per proprio conto dopo
la separazione - sia stato sempre in grado di corrispondere un canone
locatizio per il proprio alloggio (divenuto negli ultimi anni pari a
Euro 11.760,00 annui, come attestato dal già citato rapporto della
G.d.F., a pag. 1 punto 2. voce 2), ma anche dallo stesso livello di
vita da lui condotto.
Risulta invero pacifico in causa che il C.
intrattenga una stabile relazione sentimentale con un'altra donna, tale
M.P., costellata di vacanze e viaggi (cfr. quanto riferito dal figlio
F. in sede di audizione all'udienza del 15.4.2004). Né può ritenersi di
per sé attendibile quanto dallo stesso F.C. dichiarato circa il
pagamento di una vacanza quale quella dell'estate del 2003 - trascorsa
da lui, dal padre con la compagna, nonché dal fratello e dalla ragazza
di questi per 15 giorni in Finlandia
- da parte, oltre che dei nonni paterni, della predetta P. (che risulta
essere una impiegata dipendente di una società di prodotti chimici) in
difetto di specifiche prove sul punto.
Le considerazioni che precedono sono poi
rafforzate dall'esito delle informazioni fornite dalla Polizia
Tributaria in ordine alla situazione economico-reddituale del C.
Dal rapporto acquisito agli atti emerge infatti
una redditività sostanziale dell'appellante (il quale risulta altresì
essere stato beneficiario di una donazione per Euro 27.030,00 nell'anno
2004), che gli consente di far fronte al pagamento dei canoni locatizi
e dei premi assicurativi ivi documentati.
Dalla citata informativa - che fra l'altro
riserva la comunicazione degli esiti degli accertamenti bancari avviati
ma non ancora pervenuti al momento della stesura del rapporto,
risalente al 24.11.2004 - emerge peraltro che il riscontro negativo in
ordine alla partecipazione del C. alle società S. e C. s.r.l.
(espressamente richiesti dalla Corte nella propria ordinanza del
12.5.2004), risulta basato su indagini compiute limitandosi a
consultare per la prima società, la cui sede legale è stata trasferita
nel 2001 in Spagna, solo l'ultimo elenco soci disponibile e ad
assumere, per la C., informazioni dal commercialista che ne cura le
scritture contabili.
Rilevata pertanto la mancanza di certezza circa
gli effettivi rapporti che l'appellante possa aver intrattenuto ovvero
ancora intrattenere - a titolo di socio, dipendente ovvero membro - con
le predette società che deve riconnettersi da accertamenti come sopra
espletati (senza acquisire, ad esempio, i certificati storici delle
società dai quali evincere gli eventuali mutamenti nelle persone dei
soci, ovvero i bilanci che attestino le uscite per compensi erogati a
terzi), si osserva che dalla successiva informativa della Guardia di
Finanza pervenuta in data 25.8.2005, emerge con compiutezza la funzione
di procuratore che il C. svolge per conto della società C. s.r.l. nei
rapporti di conto corrente da questa intrattenuti con alcuni istituti
di credito.
Deve invero preliminarmente rilevarsi
l'acquisibilità agli atti dell'informativa predetta, e ciò anche a
seguito dell'ordinanza emessa in data 7.7.2005 (con cui la Corte
revocava un precedente provvedimento in merito all'integrazione delle
indagini già espletate dalla G.d.F. con riferimento anche ai "rapporti
bancari di cui il C. abbia la disponibilità effettiva ancorché non ne
sia intestatario": cfr. verbale d'udienza del 12.5.2005).
Come è reso evidente dall'esame dell'informativa
del 25.8.2005, le indagini compiute dalla Polizia Tributaria - ed ivi
documentate - altro non sostanziano infatti se non l'adempimento di
quegli accertamenti sui rapporti di natura bancaria intrattenuti dal C.
già richiesti dalla Corte con il provvedimento del 12.5.2004, e che la G.d.F. si era riservata di comunicare nel proprio rapporto del 25.11.2004 (cfr. pag. 4, punto 6: Banche).
Posto invero che gli accertamenti di cui sopra
dovevano riguardare sia i rapporti bancari direttamente riferibili
all'appellante (quale, ad esempio, intestatario di conti correnti o di
deposito titoli), sia quelli dal medesimo C. a qualsiasi titolo
intrattenuti con istituti di credito, ne consegue che risultano senza
alcun dubbio recepibili le informazioni fornite dalla G.d.F. in ordine
alla titolarità da parte del predetto del rapporto di conto corrente n.
xxx acceso presso la Banca I., come pure la sua possibilità di gestire,
quale procuratore, i conti correnti intestati alla C. s.r.l., quello
intestato alla s.r.l. R., nonché quello intestato agli anziani genitori.
Se non può tenersi conto dell'ulteriore dato
fornito con la citata informativa del 25.8.2005 circa l'effettiva
disponibilità da parte del C. di tali ultimi conti correnti - in quanto
informazione preclusa dalla revoca del supplemento di indagine di cui
al provvedimento del 12.5.2005 - deve pertanto ritenersi accertata la
disponibilità da parte dell'appellante delle somme depositate sul
citato c/c n. xxx in essere con la Banca I. (alla data del 28.7.2005
pari a Euro: cfr. relativo estratto conto allegato all'informativa in
atti), come pure risulta accertato il suo rapporto di procuratore oltre
che con un'altra società, con la citata s.r.l. C. della quale all'epoca
del matrimonio deteneva quote di partecipazione.
Se da ciò consegue l'inattendibilità delle
dichiarazioni rilasciate alla G.d.F. dal commercialista di tale ultima
società circa la mancanza di rapporti con il C., deve fondatamente
ricavarsi dallo svolgimento di un incarico di fiducia quale quello di
procuratore come sopra accertato la fondata presunzione della
percezione da parte dell'appellante quanto meno di un corrispettivo che
concorre, in uno alle altre risultanze sin qui evidenziate, a
delinearne in termini di maggior favore la condizione reddituale
effettiva.
Alla luce di quanto precede, deve pertanto
affermarsi la conclusiva inattendibilità delle deduzioni svolte dal C.
in ordine alla propria impossidenza economica, posto che l'istruttoria
espletata ha consentito di accertare che le sue disponibilità - da
ritenersi ancora rilevanti al momento della C. - sono rimaste
consistenti anche in epoca successiva.
Del resto, l'accertamento in questione ben può
compiersi facendo ricorso ad elementi presuntivi o a nozioni di comune
esperienza che consentano una ricostruzione anche sommaria, purché
attendibile dei redditi rispettivi dei coniugi - in tal senso cfr., da
ultimo, Cass. nn. 6970/03 e 3974/02 - e ciò alla luce della peculiarità
dei criteri di valutazione che presiedono alle verifiche da compiersi
al proposito (del tutto diversi, ad esempio, rispetto a quelli di
carattere strettamente fiscale rimessi all'Amministrazione finanziaria
destinataria delle denunce fiscali annuali).
Pertanto, in considerazione da un lato
dell'oggettiva disponibilità da parte del C. delle somme necessarie per
pagare quanto meno i canoni locatizi ed i premi assicurativi di cui
sopra e d'altro lato della presumibile percezione di compensi per
l'attività di procuratore delle società C. e R. s.r.l., va
conclusivamente ritenuto che la sua situazione economica risulti più
favorevole rispetto a quanto a sé rivendicato dall'appellante, con
consequenziale disponibilità da parte sua di mezzi sufficienti per
sostenere l'onere del pagamento dell'assegno divorzile a suo carico
previsto.
Ciò posto, deve per altro verso rilevarsi come
la condizione economica della C. sopravvenuta alla separazione
giustifichi appieno la ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione di
un assegno da parte dell'ex marito.
Richiamate le circostanze più su evidenziate in
ordine al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio,
va invero escluso che l'appellata sia in grado con i suoi soli mezzi di
poterlo ricostituire.
Pur considerato che la C. - che, pure, come già
rilevato, non aveva mai lavorato durante il matrimonio dedicandosi in
via esclusiva per i tredici anni in cui si è protratta l'unione alle
cure della famiglia: cfr. del resto le dichiarazioni in tal senso rese
dal medesimo C. all'udienza presidenziale nel giudizio di separazione,
come da relativo verbale in atti - è riuscita a reperire dopo la
separazione una precaria attività lavorativa come commessa, i compensi
che ne ricava (pari a circa Euro 1.000,00 mensili: si veda quanto dalla
stessa affermato all'udienza del 27.11.2003) non appaiono infatti
sufficienti né dal punto di vista della stabilità nel tempo né dal
punto di vista della remuneratività oggettiva a consentirle di
riprodurre le condizioni di vita pregresse.
Né diversamente può opinarsi con riferimento ai
proventi della vendita della quota parte della proprietà di un immobile
in Treviso pervenutole per successione paterna nel 2001, da ritenersi
pari - sulla scorta della documentazione in proposito allegata agli
atti - ad una cifra inferiore a Lire 50.000.000.
Va peraltro rilevato che successivamente
all'instaurazione del presente giudizio - e precisamente in data
16.9.2003: cfr. dichiarazioni dell'udienza del 27.11.2003 già citate)
la C. ha dovuto rilasciare l'ex casa coniugale, a seguito dell'azione
giudiziale nei suoi confronti instaurata dai genitori del C. che ne
erano proprietari.
Non può dubitarsi invero che il godimento di
tale immobile - assegnato all'appellata (che ne risultava beneficiaria
già in sede di separazione) con la pronuncia oggetto di gravame, quale
genitore convivente con i figli, dei quali all'epoca uno era minorenne
e l'altro non autosufficiente dal punto di vista economico - sia stato
espressamente considerato dal giudice del divorzio
come componente sostanziale dell'assegno da stabilirsi in suo favore
(cfr. sentenza n. 25581/01, pag. 4: "... la C. svolge attualmente
attività lavorativa... e risulta tuttora avere la disponibilità
gratuita della casa coniugale...").
Ciò consente conclusivamente di ritenere che il
beneficio economico che conseguiva all'appellata dall'uso
dell'appartamento di V. xxx si andasse ad aggiungere all'assegno posto
dal Tribunale a carico del C., con la conseguenza che anche nel periodo
di protratta occupazione dell'immobile da parte della C. risultava pur
sempre da questi dovuto il pagamento dell'importo di Lire 600.000
stabilito in favore della ex moglie con la sentenza di divorzio .
Non può pertanto riconnettersi alcun valore di
adempimento sostitutivo di tale ultima obbligazione al versamento da
parte del C. degli oneri condominiali (ivi compreso il riscaldamento)
relativi all'appartamento in oggetto, oneri che peraltro in nessun modo
dovevano gravare sulla C. - beneficiaria in virtù della pronuncia del
Tribunale della "disponibilità gratuita della casa coniugale" -
rimanendo a esclusivo carico dei proprietari dell'immobile.
Il venir meno del godimento dell'appartamento di
V. xxx da parte della C. - trovatasi per effetto del rilascio forzoso
nella necessità di reperire un nuovo alloggio e di affrontare in ogni
caso oneri in precedenza non sostenuti - non può non incidere
negativamente sulla sua condizione economica, che risulta aggravata
rispetto a quella presa in considerazione dal Tribunale per la
quantificazione dell'assegno ad essa spettante.
Se pertanto, anche sotto tale aspetto, deve
pervenirsi ad una valutazione di squilibrio fra le rispettive
condizioni economiche degli ex coniugi - a svantaggio della moglie -
tale conclusione si rafforza quando si consideri il sostanziale esonero
del C. dagli oneri a suo carico posti per il mantenimento dei figli.
E' invero compiutamente emerso dall'istruttoria
condotta che M. e F.C. - entrambi ormai maggiorenni, ma non ancora
economicamente autosufficienti - dopo il rilascio dell'appartamento di
V. xxx siano dapprima andati a vivere con i nonni paterni, e poi per
proprio conto in un appartamento di cui questi ultimi pagano l'affitto,
provvedendo altresì all'integrale mantenimento dei nipoti (cfr.
dichiarazioni rese da F.C. all'udienza del 15.4.2004).
E' del pari pacifico in causa che, a seguito
della protratta inadempienza del padre al versamento del mantenimento
per la prole, la C. abbia ottenuto dal Tribunale di Roma una pronuncia
con cui i nonni paterni di M. e F. sono stati condannati a versare a
titolo di alimenti per i nipoti la somma mensile di Euro 152,35
rivalutabili (cfr. sentenza n. 33091/02 in atti).
Orbene, se della percezione di detta somma da
parte dell'appellata - e ciò anche dopo che i figli, interrotta la
convivenza con la madre, sono stati integralmente mantenuti dai nonni -
si deve tener conto nella ricostruzione dei mezzi complessivi della C.,
non può del pari dubitarsi che la situazione economica complessiva del
marito si sia giovata del beneficio rappresentato dal totale esonero
dagli obblighi su di lui gravanti nei confronti della prole.
Posto che l'onere di mantenere i figli
formalmente incombe pur sempre sul C. - e ciò indipendentemente dalle
statuizioni della sentenza di divorzio , ma per il fatto stesso di essere il padre dei minori (cfr. art. 147 c.c.),
sì da non potersi ritenere il C. liberato dalla propria obbligazione
per effetto dell'adempimento di altri soggetti in suo luogo - il fatto
che al mantenimento di M. e F. provvedano integralmente i nonni paterni
costituisce infatti elemento utilmente valutabile al fine di ritenere
la condizione economica dell'appellante ancora meno afflittiva di
quanto a sé rivendicato dal C., posto che questi si è di fatto liberato
dall'obbligo di un rilevante versamento a suo carico, a far tempo
quanto meno dal 1.4.1996 (cfr. sentenza n. 33091/02 citata).
Tutto ciò premesso in ordine alla situazione
economica rispettiva degli ex coniugi, se va pertanto confermato, sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il diritto della C.
all'attribuzione di un assegno di divorzio ,
per ciò che concerne la quantificazione del relativo importo -
richiamati i parametri di riferimento in proposito fissati dall'art. 5 della legge n. 898/70
- non può prescindersi dall'apporto fornito dalla donna al mènage
coniugale, con la dedizione prestata alla cura del marito e dei due
figli nei tredici anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tali ultime circostanze - nonché di
quelle più su evidenziate, ed in particolare dell'aggravio
rappresentato per la condizione economica della C. dal sopravvenuto
rilascio dell'ex casa coniugale - si ritiene di dover confermare
l'importo dell'assegno di divorzio
stabilito con l'appellata sentenza, rideterminandolo equitativamente
nella misura di Euro 1.000,00 mensili a far tempo dal mese successivo a
quello di rilascio dell'appartamento di V. xxx (risalente al 16
settembre 2003).
Tale importo - da maggiorarsi della
rivalutazione monetaria annuale successiva - è dovuto dal C. con le
modalità già stabilite dal Tribunale con la pronuncia n. 25581/01, da
confermarsi nel resto.
Le spese di questo grado di giudizio - che si
liquidano come in dispositivo - seguono la soccombenza del C., mentre
non può accogliersi la domanda di distrazione in proposito formulata
dal solo avv. B. - codifensore della C. con l'avv. C. - stante
l'impossibilità di stabilire la concorrente quota di esposizione di
tale ultimo professionista.
P.Q.M.La
Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello
incidentale rispettivamente proposto da C.S. e da C.P. avverso la
sentenza del Tribunale di Roma n. 25581/01 emessa il 22.6.2001, ogni
diversa istanza o deduzione respinta,
ribadisce la sussistenza del diritto della C. a
vedersi corrispondere un assegno divorzile da parte del C. che - quanto
alla misura - conferma nell'importo stabilito nella pronuncia appellata
fino al mese di settembre 2003, e ridetermina nell'importo mensile di
Euro 1.000,00 a far tempo dal mese di ottobre 2003, oltre rivalutazione
monetaria annuale successiva;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna il C. a rimborsare alla C. le spese da
questa sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro
3.000,00, di cui Euro 900,00 per competenze e Euro 2.000,00 per
onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 marzo 2006.
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2006.
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