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D.M. 8-4-2004 n. 127 - TARIFFA FORENSE,  CON LE TABELLE

Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.


INDICE DELLE TABELLE

Principi generali

Tabella A - ONORARI GIUDIZIALI  CIVILI

I)      onorari cause avanti al Giudice di Pace
II)     onorari cause avanti al Tribunale Civile da € 5200,00 sino a € 258,300
II-)    onorari cause avanti al Tribunale Civile  da € 258.300,1 sino a 5264.600,00
II--)  onorari cause avanti al Tribunale Civile oltre  € 5.164.600,00 e  INDETERMINABILE


CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI  1^ GRADO

III)    da € 5.200,01     ad € 51.700,00
III-)   da €  51.700,01 a   €  258.300,00
III--)  da € 258.300,01 a € 2.582.300,00
III---) oltre 2.582.300,00 e valore indeterminabile

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE

IV-)   da € 5200, a €  103,300
IV--)  da €  103.300,01 a   €  2.582.300,00
IV---) da € 2.582.300,01 a oltre  e valore indeterminabile

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE IVI COMPRESE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE  COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA

 VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA  CORTE EUROPEA PER I DIRITTI  DELL'UOMO, ALLA CORTE DI  GIUSTIZIA CEE

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI

VIII - INDENNITA' DI TRASFERTA

TABELLA B - DIRITTI DI AVVOCATO

tab.B)   da € 600,00      a     103.300,00
tab B2) da € 103.300,00 a 5.164.600,00
tab B3) Valore indeterminabile
tab B4 altre prestazioni -1  da € 600,00 sino a 103.300,00
tab B4 altre prestazioni -2  da € 103.300,1 sino a 5.164.600,00
tab B4 altre prestazioni -3  indeterminabile

II - PROCESSO DI ESECUZIONE
III - PROCEDIMENTI SPECIALI
IV - DIRITTO DI VACAZIONE
V - PRESTAZIONI DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO
VI - INDENNITÀ DI TRASFERTA

Capitolo II - Tariffa penale
TABELLA C - PENALE

Capitolo III stragiudiziale
Tabella D - STRAGIUDIZIALE

D.L. 4-7-2006 n. 223 (arbitri)

Relazione

INDICE del D.L. 127/2004

Epigrafe
Premessa

1.Tariffa giudiziale civile, amministrativa e tributaria -

Articolo 1 - Diritto dell'avvocato
Articolo 2 - Obbligo del cliente.
Articolo 3 - Giudizi non compiuti.
Articolo 4 - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.
Articolo 5 - Criteri generali per la liquidazione.
Articolo 6 - Determinazione del valore della controversia.
Articolo 7 - Pluralità di difensori e società professionali.
Articolo 8 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
Articolo 9 - Procedimenti davanti ad organi speciali.
Articolo 10 - Procedimenti arbitrali rituali.
Articolo 11 - Procedimenti speciali.
Articolo 12 - Cause in materia di rapporti di lavoro.
Articolo 13 - Cause di valore superiori a € 5.164.600,00.
Articolo 14 - Rimborso spese generali.

Tabella A - Onorari giudiziali
Tabella B - Diritti di avvocato

Capitolo II - Tariffa penale
Articolo 1
Criteri generali.

Tariffa penale - Articolo 1 - Criteri generali
Articolo 2 - Giudizi non compiuti.
Articolo 3 - Pluralità di difensori e parti. Società professionali.
Articolo 4 - Trasferte.
Articolo 5 - Parte civile.
Articolo 6 - Rimborsi.
Articolo 7 - Praticanti abilitati
Articolo 8 - Spese generali.
Tabella C - Penale

Capitolo III
Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa)
Articolo l
Criteri generali.

Tariffa stragiudiziale civile, penale, tributaria e amministrativa - Articolo 1 - Criteri generali
Articolo 2 - Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri.
Articolo 3 - Pluralità di difensori e società professionali.
Articolo 4 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
Articolo 5 - Criteri per la determinazione del valore della pratica.
Articolo 6 - Incarico non portato a termine.
Articolo 7 - Prestazioni con compenso a percentuale.
Articolo 8 - Indennità di trasferta.
Articolo 9 - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.
Articolo 10 - Applicazione analogica.
Articolo 11 - Pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00.
Articolo 12 - Rimborso spese generali.
Tabella D - Stragiudiziale

Relazione




IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;

Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera 12 giugno 1993 del Consiglio nazionale forense che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:

in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i minimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;

in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);

Adotta il seguente regolamento:
.  1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.

ALLEGATI

Capitolo I - Tariffa degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria

Articolo 1 - Diritto dell'avvocato.

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

Articolo 2  -Obbligo del cliente.

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.


Articolo 3 -  Giudizi non compiuti 

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Articolo 4  - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.

1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.

2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.


 Articolo 5 Criteri generali per la liquidazione.

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, codice di procedura civile, eccedenti il valore di € 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.


 Articolo 6  - Determinazione del valore della controversia.

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.

4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.

5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a € 516.500,00.

6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente € 25.900,00 ma non € 103.300,00 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.


 


Articolo 7  - Pluralità di difensori e società professionali.

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.


 Articolo 8 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.

1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.


 Articolo 9 Procedimenti davanti ad organi speciali.

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.


 Articolo 10  - Procedimenti arbitrali rituali.

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.


 Articolo 11 - Procedimenti speciali.

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.

3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.


 Articolo 12  -  Cause in materia di rapporti di lavoro.

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera € 500,00 gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.


 Articolo 13 -  Cause di valore superiori a € 5.164.600,00.

1. Per le cause di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.


 Articolo 14 -  Rimborso spese generali.

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.


 


TABELLA A - ONORARI GIUDIZIALI

 

I - CAUSE AVANTI AI GIUDICI DI PACE

 

 

fino a € 600,00

 

PRESTAZIONE

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

 

 

1. Per l'intero giudizio

55

190

 

 

 

 

 

 

da € 600,01 a

da € 1.600,01 a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

2. Studio della controversia

55

145

75

165

 

 

 

 

 

 

 

3. Consultazioni con il cliente

30

70

40

80

 

 

 

 

 

 

 

4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti

20

35

25

40

 

 

 

 

 

 

 

5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della

 

 

 

 

 

comparsa di risposta

45

115

60

130

 

 

 

 

 

 

 

6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono

 

 

 

 

 

disposti semplici rinvii

20

25

25

30

 

 

 

 

 

 

 

7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo

 

 

 

 

 

istruttorio)

35

115

60

130

 

 

 

 

 

 

 

8. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni,

 

 

 

 

 

per ogni memoria

30

60

50

80

 

 

 

 

 

 

 

9. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)

150

280

155

325

 

 

 

 

 

 

 

10. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio

45

145

75

170

 

 

 

 

 

 

 

11. Opera prevista la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale

40

115

60

130

 

 

II - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

 

 

 

da € 5.200,01 a

da € 25.900,01 a

da € 51.700,01 a

da € 103.300,00 a

 

fino a € 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

€ 258.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Studio della controversia

80

205

105

415

210

835

420

1.255

630

1.675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Consultazioni con il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cliente

40

105

55

210

110

420

215

630

320

840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ispezione dei luoghi della

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documenti

30

50

35

105

55

215

110

325

165

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Preparazione e redazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'atto introduttivo del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giudizio o della comparsa

70

165

85

330

170

665

335

995

500

1.330

di risposta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Assistenza a ciascuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udienza di trattazione,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escluse quelle in cui sono

25

40

30

80

40

165

85

245

125

330

disposti semplici rinvii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Assistenza ai mezzi di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prova disposti dal giudice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(per ogni mezzo istruttorio)

55

165

85

330

170

665

335

995

500

1.330

compreso l'interrogatorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Memorie depositate fino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all'udienza di precisazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle conclusioni, per ogni

55

95

60

190

100

385

195

580

295

770

memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Redazione delle difese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(comparse conclusionali e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repliche)

205

405

210

810

410

1.625

815

2.440

1.225

3.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Discussione in pubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udienza o in camera di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consiglio

70

210

110

425

215

855

430

1.285

645

1.710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Opera prestata per la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conciliazione ove avvenga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in sede giudiziale

55

165

85

330

170

665

335

995

500

1.330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II s  - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

 

 

da € 258.300,01 a

da € 516.500,01 a

da € 1.549.400,01 a

da € 2.582.300,01 a

 

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

5.164.600,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Studio della controversia

840

2.515

1.260

3.355

1.680

4.195

2.100

5.035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Consultazioni con il cliente

425

1.260

635

1.680

845

2.100

1.055

2.525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ispezione dei luoghi della

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti

220

650

330

865

435

1.080

545

1.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Preparazione e redazione dell'atto

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo del giudizio o della

670

1.995

1.000

2.665

1.335

3.330

1.670

3.995

comparsa di risposta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Assistenza a ciascuna udienza di

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione, escluse quelle in cui sono

170

495

250

660

335

825

415

990

disposti semplici rinvii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

670

1.995

1.000

2.665

1.335

3.330

1.670

3.995

istruttorio) compreso l'interrogatorio

 

 

 

 

 

 

 

 

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Memorie depositate fino all'udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione delle conclusioni, per

390

1.160

585

1.545

775

1.935

970

2.320

ogni memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Redazione delle difese (comparse

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche)

1.630

4.880

2.445

6.505

3.255

8.130

4.070

9.760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Discussione in pubblica udienza o in

 

 

 

 

 

 

 

 

camera di consiglio

860

2.570

1.290

3.425

1.715

4.285

2.145

5.140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Opera prestata per la conciliazione

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale

670

1.995

1.000

2.665

1.335

3.330

1.670

3.995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II -- CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA


 

 

 

di valore

di particolare

 

oltre € 5.164.600,00

indeterminabile

importanza e

 

 

 

indeterminabile

PRESTAZIONE

 

 

 

 

coeff.

coeff.

 

 

 

 

 

min.

max

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

12. Studio della controversia

0,000407

0,000975

210

1.255

210

2.515

 

 

 

 

 

 

 

13. Consultazioni con il cliente

0,000204

0,000489

110

630

110

1.260

 

 

 

 

 

 

 

14. Ispezione dei luoghi della

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti

0,000106

0,000252

55

325

55

650

 

 

 

 

 

 

 

15. Preparazione e redazione dell'atto

 

 

 

 

 

 

introduttivo del giudizio o della

0,000323

0,000774

170

995

170

1.995

comparsa di risposta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Assistenza a ciascuna udienza di

 

 

 

 

 

 

trattazione, escluse quelle in cui sono

0,000080

0,000192

45

245

45

495

disposti semplici rinvii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

0,000323

0,000774

170

995

170

1.995

istruttorio) compreso l'interrogatorio

 

 

 

 

 

 

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Memorie depositate fino all'udienza

 

 

 

 

 

 

di precisazione delle conclusioni, per

0,000188

0,000449

100

580

100

1.160

ogni memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Redazione delle difese (comparse

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche)

0,000788

0,001890

410

2.440

410

4.880

 

 

 

 

 

 

 

20 Discussione in pubblica udienza o in

 

 

 

 

 

 

camera di consiglio

0,000415

0,000995

215

1.285

215

2.570

 

 

 

 

 

 

 

21. Opera prestata per la conciliazione

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale

0,000323

0,000774

170

995

170

1.995

 

 

 

 

 

 

 

 

III - CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO

 

 

fino a

da € 5.200,01 a

da € 25.900,01 a

 

€ 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

22. Studio della controversia

80

260

135

520

265

1.045

 

 

 

 

 

 

 

23. Consultazioni con il cliente

40

130

70

260

135

520

 

 

 

 

 

 

 

24. Ricerca documenti

30

65

35

135

70

270

 

 

 

 

 

 

 

25 Redazione del ricorso introduttivo o

 

 

 

 

 

 

della memoria di costituzione

105

355

180

710

360

1.420

 

 

 

 

 

 

 

26. Istanza di sospensione

30

65

35

135

70

270

 

 

 

 

 

 

 

27. Redazione motivi aggiuntivi

105

355

180

710

360

1.420

 

 

 

 

 

 

 

28. Atto di intervento

30

65

35

135

70

270

 

 

 

 

 

 

 

29. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

55

165

85

330

170

665

istruttorio), compreso l'interrogatorio

 

 

 

 

 

 

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Memorie difensive per ognuna

210

560

285

1.125

565

2.255

 

 

 

 

 

 

 

31. Discussione in pubblica udienza o

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio

70

290

150

585

295

1.170

 

 

 

 

 

 

 

 

III - CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI

PRIMO GRADO

 

 

da € 51.700,01 a

da € 103.300,01 a

 

€ 103.300,00

€ 258.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

22. Studio della controversia

525

1.565

785

2.090

 

 

 

 

 

23. Consultazioni con il cliente

265

785

395

1.045

 

 

 

 

 

24. Ricerca documenti

140

405

205

540

 

 

 

 

 

25 Redazione del ricorso introduttivo o

 

 

 

 

della memoria di costituzione

715

2.130

1.070

2.840

 

 

 

 

 

26. Istanza di sospensione

140

405

205

540

 

 

 

 

 

27. Redazione motivi aggiuntivi

715

2.130

1.070

2.840

 

 

 

 

 

28. Atto di intervento

140

405

205

540

 

 

 

 

 

29. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

335

995

500

1.330

istruttorio), compreso l'interrogatorio

 

 

 

 

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Memorie difensive per ognuna

1.130

3.385

1.695

4.515

 

 

 

 

 

31. Discussione in pubblica udienza o

 

 

 

 

in camera di consiglio

590

1.760

885

2.345

 

 

 

 

 

 

III -- CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO

 

 

da € 258.300,01

da € 516.500,01 a

da € 1.549.400,01 a

 

a € 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

22. Studio della controversia

1.050

3.135

1.570

4.180

2.095

5.225

 

 

 

 

 

 

 

23. Consultazioni con il cliente

525

1.570

790

2.095

1.050

2.620

 

 

 

 

 

 

 

24. Ricerca documenti

275

810

410

1.080

545

1.355

 

 

 

 

 

 

 

25 Redazione del ricorso introduttivo o

 

 

 

 

 

 

della memoria di costituzione

1.425

4.260

2.135

5.680

2.845

7.100

 

 

 

 

 

 

 

26. Istanza di sospensione

275

810

410

1.080

545

1.355

 

 

 

 

 

 

 

27. Redazione motivi aggiuntivi

1425

4.260

2.135

5.680

2.845

7.100

 

 

 

 

 

 

 

28. Atto di intervento

275

810

410

1.080

545

1.355

 

 

 

 

 

 

 

29. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

670

1.995

1.000

2.665

1.335

3.330

istruttorio), compreso l'interrogatorio

 

 

 

 

 

 

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Memorie difensive per ognuna

2.260

6.775

3.390

9.035

4.520

11.295

 

 

 

 

 

 

 

31. Discussione in pubblica udienza o

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio

1.175

3.520

1.765

4.695

2.350

5.870

 

 

 

 

 

 

 

 

III --- CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO

 

 

da € 2.582.300,01 a

oltre

di valore

di particolare

 

€ 5.164.600,00

€ 5.164.600,00

indeterminabile

importanza e

 

 

 

 

indeterminabile

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

coeff.

coeff.

 

 

 

 

 

Minimo

massimo

min.

max

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Studio della controversia

2.615

6.275

0,000506

0,001215

265

1.565

265

3.135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Consultazioni con il cliente

1.315

3.145

0,000255

0,000609

135

785

135

1.570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Ricerca documenti

680

1.625

0,000132

0,000315

70

405

70

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Redazione del ricorso introduttivo o

3.555

8.520

0,000688

0,001650

360

2.130

360

4.260

della memoria di costituzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Istanza di sospensione

680

1.625

0,000132

0,000315

70

405

70

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Redazione motivi aggiuntivi

3.555

8.520

0,000688

0,001650

360

2.130

360

4.260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Atto di intervento

680

1.625

0,000132

0,000315

70

405

70

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

1.670

3.995

0,000323

0,000774

170

995

170

1.995

istruttorio), compreso l'interrogatorio

 

 

 

 

 

 

 

 

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Memorie difensive per ognuna

5.650

13.555

0,001094

0,002625

565

3.385

565

6.775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Discussione in pubblica udienza o

 

 

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio

2.940

7.045

0,000569

0,001364

295

1.760

295

3.520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

 

 

fino a

da € 5.200,01 a

da € 25.900,01 a

da € 51.700,01 a

 

€ 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Studio della controversia

125

260

135

520

265

1.045

525

1.565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Consultazioni con il cliente

65

130

70

260

135

520

265

785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ispezione dei luoghi della

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti

55

70

60

140

75

280

145

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Preparazione e redazione dell'atto

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo dei giudizio o della

110

235

120

475

240

950

480

1.425

comparsa di risposta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Assistenza a ciascuna udienza di

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione escluse quelle in cui sono

40

55

45

115

60

235

120

355

disposti semplici rinvii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

 

 

 

 

 

 

 

 

istruttorio), compreso l'interrogatorio

85

230

120

460

235

925

465

1.390

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Memorie depositate fino all'udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione dalle conclusioni, per

80

125

85

255

130

515

260

770

ogni memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Redazione delle difese (comparse

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche)

295

560

300

1.125

565

2.255

1.130

3.385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Discussione in pubblica udienza o

 

 

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio

105

290

150

585

295

1.170

590

1.760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Opera prestata per la conciliazione,

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale

85

230

120

460

235

925

465

1.390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV -- CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

 

 

da € 103.300,01 a

da € 258.300,01 a

da € 516.500,01 a

da € 1.549.400,01 a

 

€ 258.300,00

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Studio della controversia

785

2.090

1.050

3.135

1.570

4.180

2.095

5.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Consultazioni con il cliente

395

1.045

525

1.570

790

2.095

1.050

2.620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ispezione dei luoghi della

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti

215

560

285

840

425

1.125

565

1.405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Preparazione e redazione dell'atto

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo dei giudizio o della

715

1.900

955

2.850

1.430

3.800

1.905

4.750

comparsa di risposta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Assistenza a ciascuna udienza di

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione escluse quelle in cui sono

180

475

240

710

360

950

480

1.185

disposti semplici rinvii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

 

 

 

 

 

 

 

 

istruttorio), compreso l'interrogatorio

700

1.855

930

2.785

1.395

3.715

1.860

4.645

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Memorie depositate fino all'udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione dalle conclusioni, per

390

1.030

520

1.545

775

2.065

1.035

2.580

ogni memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Redazione delle difese (comparse

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche)

1.695

4.515

2.260

6.775

3.390

9.035

4.520

11.295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Discussione in pubblica udienza o

 

 

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio

885

2.345

1.175

3.520

1.765

4.695

2.350

5.870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Opera prestata per la conciliazione,

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale

700

1.855

930

2.785

1.395

3.715

1.860

4.645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV --- CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

 

 

da € 2.582.300,01 a

oltre

di valore

di particolare

 

€ 5.164.600,00

€ 5.164.600,00

indeterminabile

importanza e

 

 

 

 

indeterminabile

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

coeff.

coeff.

 

 

 

 

 

minimo

massimo

min.

max

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Studio della controversia

2.615

6.275

0,000506

0,001215

265

1.565

265

3.135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Consultazioni con il cliente

1.315

3.145

0,000255

0,000609

135

785

135

1.570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ispezione dei luoghi della

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei documenti

705

1.685

0,000137

0,000326

75

420

75

840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Preparazione e redazione dell'atto

 

 

 

 

 

 

 

 

introduttivo dei giudizio o della

2.380

5.700

0,000461

0,001104

240

1.425

240

2.850

comparsa di risposta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Assistenza a ciascuna udienza di

 

 

 

 

 

 

 

 

trattazione escluse quelle in cui sono

595

1.425

0,000115

0,000276

60

355

60

710

disposti semplici rinvii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Assistenza ai mezzi di prova

 

 

 

 

 

 

 

 

disposti dal giudice (per ogni mezzo

 

 

 

 

 

 

 

 

istruttorio), compreso l'interrogatorio

2.325

5.575

0,000450

0,001079

235

1.390

235

2.785

libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Memorie depositate fino all'udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

di precisazione dalle conclusioni, per

1.295

3.095

0,000251

0,000599

130

770

130

1.545

ogni memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Redazione delle difese (comparse

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusionali e repliche)

5.650

13.555

0,001094

0,002625

565

3.385

565

6.775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Discussione in pubblica udienza o

 

 

 

 

 

 

 

 

in camera di consiglio

2.940

7.045

0,000569

0,001364

295

1.760

295

3.520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Opera prestata per la conciliazione,

 

 

 

 

 

 

 

 

ove avvenga in sede giudiziale

2.325

5.575

0,000450

0,001079

235

1.390

235

2.785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE IVI COMPRESE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA


 

 

fino a € 600,00

da € 600,01 a

da € 1.600,01 a

da € 2.600,01 a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Studio della controversia

65

165

120

250

140

295

160

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Consultazioni con il cliente

35

85

65

125

75

145

85

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Redazione del ricorso, del

 

 

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie

65

165

120

250

140

295

160

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Discussione

65

165

120

250

140

295

160

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE IVI COMPRESE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA


 

 

da € 5.200,01 a

da € 25.900,01 a

da € 51.700,01 a

 

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

42. Studio della controversia

240

675

360

1.355

680

2.035

 

 

 

 

 

 

 

43. Consultazioni con il cliente

125

340

185

680

345

1.020

 

 

 

 

 

 

 

44. Redazione del ricorso, del

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie

240

675

360

1.355

680

2.035

 

 

 

 

 

 

 

45. Discussione

240

675

360

1.355

680

2.035

 

 

 

 

 

 

 

 

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE IVI COMPRESE QUELLE COMPRESE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA


 

 

da € 103.300,01 a

da € 258.300,01 a

da €516.500,01 a

da € 1.549.400,01 a

 

€ 258.300,00

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Studio della controversia

1.020

2.715

1.360

4.070

2.040

5.430

2.720

6.790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Consultazioni con il cliente

515

1.360

685

2.045

1.025

2.725

1.365

3.405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Redazione del ricorso, del

 

 

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie

1.020

2.715

1.360

4.070

2.040

5.430

2.720

6.790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Discussione

1.020

2.715

1.360

4.070

2.040

5.430

2.720

6.790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE IVI COMPRESE QUELLE COMPRESE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA


 

 

da € 2.582.300,01

oltre

di valore

di particolare

 

a € 5.164.600,00

€ 5.164.600,00

indeterminabile

importanza e

PRESTAZIONE

 

 

 

indeterminabile

 

minimo

massimo

coeff.

Coeff.

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

 

42. Studio della controversia

3.400

8.145

0,000658

0,001577

360

2.035

360

4.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Consultazioni con il cliente

1.705

4.090

0,000330

0,000792

185

1.020

185

2.045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Redazione del ricorso, del

 

 

0,000658

0,001577

360

2.035

360

4.070

controricorso, delle memorie

3.400

8.145

 

 

 

 

 

 

45. Discussione

3.400

8.145

0,000658

0,001577

360

2.035

360

4.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI  DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE


 

 

fino a € 600,00

da € 600,01 a

da € 1.600,01 a

da € 2.600,01 a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Studio della controversia

100

335

185

505

215

590

245

675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Consultazioni con il cliente

50

165

95

250

110

295

125

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Redazione del ricorso, del

 

 

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie

100

335

185

505

215

590

245

675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Discussione

100

335

185

505

215

590

245

675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE


 

 

da € 5.200,01 a

da € 25.900,01 a

da € 51.700,01 a

 

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

46 Studio della controversia

365

1.355

550

2.710

1.360

4.065

 

 

 

 

 

 

 

47 Consultazioni con il cliente

185

675

275

1.355

680

2.035

 

 

 

 

 

 

 

48 Redazione del ricorso, del

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie

365

1.355

550

2.710

1.360

4.065

 

 

 

 

 

 

 

49 Discussione

365

1.355

550

2.710

1.360

4.065

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE


 

 

da € 103.300,01 a

da € 258.300,01 a

da €516.500,01 a

da € 1.549.400,01 a

 

€ 258.300,00

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Studio della controversia

2.035

5.420

2.715

8.130

4.070

10.845

5.425

13.555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Consultazioni con il cliente

1.020

2.715

1.360

4.070

2.040

5.430

2.720

6.790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Redazione del ricorso, del

 

 

 

 

 

 

 

 

controricorso, delle memorie

2.035

5.420

2.715

8.130

4.070

10.845

5.425

13.555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Discussione

2.035

5.420

2.715

8.130

4.070

10.845

5.425

13.555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE


 

 

 

 

 

 

 

da € 2.582.300,01

oltre

di valore

di particolare

 

a € 5.164.600,00

€ 5.164.600,00

indeterminabile

importanza e

PRESTAZIONE

 

 

 

indeterminabile

 

minimo

massimo

coeff.

coeff.

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

 

46. Studio della controversia

6.780

16.265

0,001313

0,003149

550

4.065

550

8.130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Consultazioni con il cliente

3.400

8.145

0,000658

0,001577

275

2.035

275

4.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Redazione del ricorso, del

 

 

0,001313

0,003149

550

4.065

550

8.130

controricorso, delle memorie

6.780

16.265

 

 

 

 

 

 

49. Discussione

6.780

16.265

0,001313

0,003149

550

4.065

550

8.130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI

 

 

fino a € 600,00

da € 600,01 a

da € 1.600,01 a

da € 2.600,01 a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Procedimenti speciali e concorsuali

 

per tutta l'opera prestata:

 

 

 

a) davanti ai tribunali

45

140

85

215

100

250

110

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) davanti le corti di appello

55

180

105

270

120

315

140

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Procedimenti di ingiunzione

15

70

25

110

30

125

35

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Redazione del precetto

13

23

28

30

 

 

 

 

 

53. Iscrizione dell'ipoteca giudiziale

23

43

50

55

 

 

 

 

 

54. Procedure esecutive immobiliari

45

140

85

215

100

250

110

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Procedure esecutive mobiliari,

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure per affari tavolari ( III Capo

 

 

 

 

 

 

 

 

del D.Lgs. 23 marzo 1929, n. 499), e

25

70

45

105

55

125

60

140

quelle di cui al D.Lgs. 15 marzo 1927,

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 436 (compravendita autoveicoli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Procedure esecutive presso terzi o

 

 

 

 

 

 

 

 

per consegna o rilascio

40

85

70

130

80

150

95

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI

 

 

da € 5.200,01 a

da € 25.900,01 a

da € 51.700,01 a

 

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

50. Procedimenti speciali e concorsuali

 

per tutta l'opera prestata:

 

 

 

a) davanti ai tribunali

165

575

250

1.150

580

1.725

 

 

 

 

 

 

 

b) davanti le corti di appello

205

720

310

1.440

725

2.160

 

 

 

 

 

 

 

51. Procedimenti di ingiunzione

50

295

75

590

300

890

 

 

 

 

 

 

 

52. Redazione del precetto

45

68

145

 

 

 

 

53. Iscrizione dell'ipoteca giudiziale

83

125

290

 

 

 

 

54. Procedure esecutive immobiliari

165

575

250

1.150

580

1.725

 

 

 

 

 

 

 

55. Procedure esecutive mobiliari,

 

 

 

 

 

 

procedure per affari tavolari ( III Capo

 

 

 

 

 

 

del D.Lgs. 23 marzo 1929, n. 499), e

90

285

135

575

290

865

quelle di cui al D.Lgs. 15 marzo 1927,

 

 

 

 

 

 

n. 436 (compravendita autoveicoli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Procedure esecutive presso terzi o

 

 

 

 

 

 

per consegna o rilascio

140

345

205

695

350

1.045

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI

 

 

da € 103.3000,01 a

da € 258.300,01 a

da € 516.600,01 a

da € 1.549.400,01 a

 

€ 258.300,00

€ 516.600,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Procedimenti speciali e concorsuali

 

per tutta l'opera prestata:

 

 

 

a) davanti ai tribunali

865

2.300

1.155

3.455

1.730

4.605

2.305

5.755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) davanti le corti di appello

1.085

2.880

1.445

4.320

2.165

5.760

2.885

7.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Procedimenti di ingiunzione

450

1.185

595

1.780

895

2.375

1.190

2.965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Redazione del precetto

218

290

435

580

 

 

 

 

 

53. Iscrizione dell'ipoteca giudiziale

433

578

865

1.153

 

 

 

 

 

54. Procedure esecutive immobiliari

865

2.300

1.155

3.455

1.730

4.605

2.305

5.755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Procedure esecutive mobiliari,

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure per affari tavolari ( III Capo

 

 

 

 

 

 

 

 

del D.Lgs. 23 marzo 1929, n. 499), e

435

1.155

580

1.735

870

2.310

1.160

2.890

quelle di cui al D.Lgs. 15 marzo 1927,

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 436 (compravendita autoveicoli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Procedure esecutive presso terzi o

 

 

 

 

 

 

 

 

per consegna o rilascio

525

1.390

700

2.090

1.050

2.785

1.395

3.485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI

 

 

da € 2.582.300,01 a

oltre

di valore

di particolare

 

€ 5.164.600,00

€ 5.164.600,00

indeterminabile

importanza e

 

 

 

 

indeterminabile

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

minimo

massimo

coeff.

coeff.

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

 

50. Procedimenti speciali e concorsuali

 

per tutta l'opera prestata:

 

 

 

a) davanti ai tribunali

2.880

6.910

0,000558

0,001338

250

1.725

250

3.455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) davanti le corti di appello

3.605

8.645

0,000698

0,001674

310

2.160

310

4.320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Procedimenti di ingiunzione

1.485

3.560

0,000288

0,000689

75

890

75

1.780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Redazione del precetto

725

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Iscrizione dell'ipoteca giudiziale

1.440

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Procedure esecutive immobiliari

2.880

6.910

0,000558

0,001338

250

1.725

250

3.455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Procedure esecutive mobiliari,

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure per affari tavolari ( III Capo

 

 

 

 

 

 

 

 

del D.Lgs. 23 marzo 1929, n. 499), e

1.450

3.470

0,000281

0,000672

135

865

135

1.735

quelle di cui al D.Lgs. 15 marzo 1927,

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 436 (compravendita autoveicoli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Procedure esecutive presso terzi o

 

 

 

 

 

 

 

 

per consegna o rilascio

1.745

4.180

0,000338

0,000809

205

1.045

205

2.090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII - TRASFERTE

 

57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella

tabella degli onorari stragiudiziali

 


 


TABELLA B - DIRITTI DI AVVOCATO

 

I - PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI

AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D'AUTORITÀ COMMISSIONI E COLLEGI CON FUNZIONI

GIURISDIZIONALI

 

 

fino

da

da

da

da

da

da

 

a

€ 600,01

€ 1.600,01

€ 2.600,01

€ 5.200,01

€ 25.900,01

€ 51.700,01

PRESTAZIONE

€ 600,00

a

a

a

a

a

a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Posizione e archivio, oltre al

23

39

45

52

65

77

103

rimborso delle spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per la disamina

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Per la domanda introduttiva del

 

 

 

 

 

 

 

giudizio, per la comparsa di risposta

23

39

45

52

65

77

103

e per l'intervento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Per la rinnovazione o riassunzione

 

 

 

 

 

 

 

della domanda

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Per la chiamata di un terzo in

 

 

 

 

 

 

 

causa

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Per l'autentica di ogni firma

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Per esame della procura notarile

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Per il versamento del contributo

 

 

 

 

 

 

 

unificato

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Per l'iscrizione della causa a ruolo

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Per la costituzione in giudizio

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Per l'esame degli scritti difensivi

 

 

 

 

 

 

 

della controparte anteriormente

 

 

 

 

 

 

 

alla pronuncia di ogni sentenza ed

11

19

23

26

32

39

52

ordinanza per ognuno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Per l'esame della documentazione

 

 

 

 

 

 

 

prodotta da controparte anteriormente

 

 

 

 

 

 

 

alla pronuncia di ogni sentenza o

11

19

23

26

32

39

52

ordinanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Per ogni scritto difensivo

 

 

 

 

 

 

 

(deduzioni di udienza memorie,

 

 

 

 

 

 

 

comparsa conclusionale, note

23

39

45

52

65

77

103

illustrative), per ognuno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo

 

 

 

 

 

 

 

diretti al giudice o al collegio

11

19

23

26

32

39

52

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Per l'esame del dispositivo di ogni

 

 

 

 

 

 

 

sentenza e di ogni decreto o

6

10

11

13

16

19

26

ordinanza, anche se emessi in udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Per l'esame del testo integrale

 

 

 

 

 

 

 

della sentenza o dell'ordinanza

11

19

23

26

32

39

52

collegiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Per ogni dichiarazione resa nei

 

 

 

 

i

 

 

casi espressamente previsti dalla

6

10

11

13

16

19

26

legge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Per le formazione del fascicolo,

 

 

 

 

 

 

 

compresa la compilazione dell'indice

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Per la partecipazione a ciascuna

 

 

 

 

 

 

 

udienza e par ogni intervento alle

 

 

 

 

 

 

 

operazioni del consulente tecnico

11

19

23

26

32

39

52

(questo diritto non è cumulabile con

 

 

 

 

 

 

 

quelli previsti dal n. 14, dal n. 15

 

 

 

 

 

 

 

nella ipotesi di ordinanza su richiesta

 

 

 

 

 

 

 

di rinvio consensuale), per ogni ora o

 

 

 

 

 

 

 

frazione di ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Per l'assistenza alla parte

 

 

 

 

 

 

 

comparsa avanti al giudica o al

11

19

23

26

32

39

52

collegio, per ogni ora o frazione di ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Per le consultazioni con il cliente

23

39

45

52

65

77

103

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Per la corrispondenza informativa

 

 

 

 

 

 

 

con il cliente, oltre al rimborso delle

 

 

 

 

 

 

 

spese

23

39

45

52

65

77

103

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Per la notificazione di ogni atto

6

10

11

13

16

19

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione deve farsi a più

 

 

 

 

 

 

 

di una persona, sono dovute, per ogni

3

6

7

8

10

12

16

persona in più

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Per l'esame di ogni relata di

 

 

 

 

 

 

 

notifica

6

10

11

13

16

19

16

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Per la collaborazione prestata per

 

 

 

 

 

 

 

la conciliazione quando questa è

26

45

52

59

74

89

119

avvenuta in giudizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabella B-2

da

da

da

da

da

 

 

€ 103.300,01

€ 258.300,01

€ 516.500,01

€ 1.549.400,01

€ 2.582.300,01

oltre

PRESTAZIONE

a

a

a

a

a

€ 5.164.600,00

 

€ 258.300,00

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

€ 5.164.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Posizione e archivio, oltre al

129

142

168

194

207

220

rimborso delle spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per la disamina

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

3. Per la domanda introduttiva del

 

 

 

 

 

 

giudizio, per la comparsa di risposta

129

142

168

194

207

220

e per l'intervento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Per la rinnovazione o riassunzione

 

 

 

 

 

 

della domanda

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

5. Per la chiamata di un terzo in

 

 

 

 

 

 

causa

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

6. Per l'autentica di ogni firma

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

7. Per esame della procura notarile

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

8. Per il versamento del contributo

 

 

 

 

 

 

unificato

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

9. Per l'iscrizione della causa a ruolo

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

10. Per la costituzione in giudizio

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

11. Per l'esame degli scritti difensivi

 

 

 

 

 

 

della controparte anteriormente

 

 

 

 

 

 

alla pronuncia di ogni sentenza ed

65

71

84

97

103

110

ordinanza per ognuno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Per l'esame della documentazione

 

 

 

 

 

 

prodotta da controparte anteriormente

 

 

 

 

 

 

alla pronuncia di ogni sentenza o

65

71

84

97

103

110

ordinanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Per ogni scritto difensivo

 

 

 

 

 

 

(deduzioni di udienza memorie,

 

 

 

 

 

 

comparsa conclusionale, note

129

142

168

194

207

220

illustrative), per ognuno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo

 

 

 

 

 

 

diretti al giudice o al collegio

65

71

84

97

103

110

 

 

 

 

 

 

 

15. Per l'esame del dispositivo di ogni

 

 

 

 

 

 

sentenza e di ogni decreto o

32

35

42

48

52

55

ordinanza, anche se emessi in udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Per l'esame del testo integrale

 

 

 

 

 

 

della sentenza o dell'ordinanza

65

71

84

97

103

110

collegiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Per ogni dichiarazione resa nei

 

 

 

 

i

 

casi espressamente previsti dalla

32

35

42

48

52

55

legge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Per le formazione del fascicolo,

 

 

 

 

 

 

compresa la compilazione dell'indice

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

19. Per la partecipazione a ciascuna

 

 

 

 

 

 

udienza e par ogni intervento alle

 

 

 

 

 

 

operazioni del consulente tecnico

65

71

84

97

103

110

(questo diritto non è cumulabile con

 

 

 

 

 

 

quelli previsti dal n. 14, dal n. 15

 

 

 

 

 

 

nella ipotesi di ordinanza su richiesta

 

 

 

 

 

 

di rinvio consensuale), per ogni ora o

 

 

 

 

 

 

frazione di ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Per l'assistenza alla parte

 

 

 

 

 

 

comparsa avanti al giudica o al

65

71

84

97

103

110

collegio, per ogni ora o frazione di ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Per le consultazioni con il cliente

129

142

168

194

207

220

 

 

 

 

 

 

 

22. Per la corrispondenza informativa

 

 

 

 

 

 

con il cliente, oltre al rimborso delle

 

 

 

 

 

 

spese

129

142

168

194

207

220

 

 

 

 

 

 

 

23. Per la notificazione di ogni atto

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione deve farsi a più

 

 

 

 

 

 

di una persona, sono dovute, per ogni

19

21

25

29

31

33

persona in più

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Per l'esame di ogni relata di

 

 

 

 

 

 

notifica

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

25. Per la collaborazione prestata per

 

 

 

 

 

 

la conciliazione quando questa è

149

163

193

223

238

252

avvenuta in giudizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B-3

Valore indeterminabile

 

 

PRESTAZIONE

minimo

massimo

 

 

 

1. Posizione e archivio, oltre al

77

103

rimborso delle spese

 

 

 

 

 

2. Per la disamina

19

26

 

 

 

3. Per la domanda introduttiva del

 

 

giudizio, per la comparsa di risposta

77

103

e per l'intervento

 

 

 

 

 

4. Per la rinnovazione o riassunzione

 

 

della domanda

19

26

 

 

 

5. Per la chiamata di un terzo in

 

 

causa

19

26

 

 

 

6. Per l'autentica di ogni firma

19

26

 

 

 

7. Per esame della procura notarile

19

26

 

 

 

8. Per il versamento del contributo

 

 

unificato

19

26

 

 

 

9. Per l'iscrizione della causa a ruolo

19

26

 

 

 

10. Per la costituzione in giudizio

19

26

 

 

 

11. Per l'esame degli scritti difensivi

 

 

della controparte anteriormente

39

52

alla pronuncia di ogni sentenza ed

 

 

ordinanza per ognuno

 

 

 

 

 

12. Per l'esame della documentazione

 

 

prodotta da controparte anteriormente

39

52

alla pronuncia di ogni sentenza o

 

 

ordinanza

 

 

 

 

 

13. Per ogni scritto difensivo

 

 

(deduzioni di udienza memorie,

 

 

comparsa conclusionale, note

77

103

illustrative), per ognuno

 

 

 

 

 

14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo

 

 

diretti al giudice o al collegio

39

52

 

 

 

15. Per l'esame del dispositivo di ogni

 

 

sentenza e di ogni decreto o

19

26

ordinanza, anche se emessi in udienza

 

 

 

 

 

16. Per l'esame del testo integrale

 

 

della sentenza o dell'ordinanza

39

52

collegiale

 

 

 

 

 

17. Per ogni dichiarazione resa nei

 

 

casi espressamente previsti dalla

19

26

legge

 

 

 

 

 

18. Per le formazione del fascicolo,

 

 

compresa la compilazione dell'indice

19

26

 

 

 

19. Per la partecipazione a ciascuna

 

 

udienza e par ogni intervento alle

 

 

operazioni del consulente tecnico

 

 

(questo diritto non è cumulabile con

39

52

quelli previsti dal n. 14, dal n. 15

 

 

nella ipotesi di ordinanza su richiesta

 

 

di rinvio consensuale), per ogni ora o

 

 

frazione di ora

 

 

 

 

 

20. Per l'assistenza alla parte

 

 

comparsa avanti al giudica o al

39

52

collegio, per ogni ora o frazione di ora

 

 

 

 

 

21. Per le consultazioni con il cliente

77

103

 

 

 

22. Per la corrispondenza informativa

 

 

con il cliente, oltre al rimborso delle

77

103

spese

 

 

 

 

 

23. Per la notificazione di ogni atto

19

26

 

 

 

Se la notificazione deve farsi a più

 

 

di una persona, sono dovute, per ogni

12

16

persona in più

 

 

 

 

 

24. Per l'esame di ogni relata di

 

 

notifica

19

26

 

 

 

25. Per la collaborazione prestata per

 

 

la conciliazione quando questa è

89

119

avvenuta in giudizio

 

 

 

 

 

 tab B4 altre prestazioni -1

fino

da

da

da

da

da

da

 

a

€ 600,01

€ 1.600,01

€ 2.600,01

€ 5.200,01

€ 25.900,01

€ 51.700,01

PRESTAZIONE

€ 600,00

a

a

a

a

a

a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Per la intimazione ai testimoni

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Per la designazione dei consulente

 

 

 

 

 

 

 

tecnico di parte

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Per l'assistenza agli alti di

 

 

 

 

 

 

 

istruzione probatoria, per ogni ora o

11

19

23

26

32

39

52

frazione di ora di ciascuna udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Per la richiesta dei documenti o

 

 

 

 

 

 

 

certificati da rilasciarsi da uffici,

 

 

 

 

 

 

 

autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun

6

10

11

13

16

19

26

documento o certificato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Per la richiesta alla cancelleria di

 

 

 

 

 

 

 

copia di atti (per ciascuna copia

3

6

7

8

10

12

16

rilasciata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Per ogni deposito di atti o

 

 

 

 

 

 

 

documenti in cancelleria

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Per il ritiro del fascicolo di parte

 

 

 

 

 

 

 

dalla cancelleria

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Per sottoporre atti e documenti

 

 

 

 

 

 

 

alla registrazione, ivi compresa ogni

6

10

11

13

16

19

26

attività inerente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Per ogni Iscrizione nel F.A.L.

 

 

 

 

 

 

 

della Provincia, nella «Gazzetta

6

10

11

13

16

19

26

Ufficiale» o in altre stampe periodiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Per la proposizione della querela

 

 

 

 

 

 

 

di falso

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Per l'esame delle prove

 

 

 

 

 

 

 

testimoniali o dell'interrogatorio

 

 

 

 

 

 

 

(formale o non formale) prestato dalle

6

10

11

13

16

19

26

parti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Per l'esame delle relazioni di

 

 

 

 

 

 

 

consulenti tecnici o di documenti

 

 

 

 

 

 

 

contabili (per ciascun mezzo

6

10

11

13

16

19

26

istruttorio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Per la precisazione delle

 

 

 

 

 

 

 

conclusioni da sottoporre al collegio o

 

 

 

 

 

 

 

nel caso di cui all'art. 455 del codice

23

39

45

52

65

77

103

di procedura civile al consulente

 

 

 

 

 

 

 

tecnico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Per l'esame delle conclusioni di

 

 

 

 

 

 

 

ogni controparte

23

39

45

52

65

77

103

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Per la redazione della nota spese

 

 

 

 

 

 

 

giudiziale

11

19

23

26

32

39

52

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Per la richiesta al Consiglio

 

 

 

 

 

 

 

dell'ordine degli avvocati del parere

6

10

11

13

16

19

26

per la liquidazione degli onorari di

 

 

 

 

 

 

 

avvocato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Per provvedere alla registrazione

 

 

 

 

 

 

 

della sentenza e di ogni altro

 

 

 

 

 

 

 

provvedimento soggetto a

9

15

18

21

26

31

41

registrazione anche e debito, ivi

 

 

 

 

 

 

 

compresa ogni attività inerente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Per ogni deposito in cancelleria o

 

 

 

 

 

 

 

presso pubblici uffici o banche a

6

10

11

13

16

19

26

titolo di deposito cauzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Per eseguire all'ufficio del registro

 

 

 

 

 

 

 

i depositi richiesti dalla legge

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Per ogni accesso agli uffici in

 

 

 

 

 

 

 

quanto non menzionato nei numeri

6

10

11

13

16

19

26

del presente paragrafo e comunque

 

 

 

 

 

 

 

per il ritiro di ogni atto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tab.B4-altre prestaz.2

da

da

da

da

da

 

 

€ 103.300,01

€ 258.300,01

€ 516.500,01

€ 1.549.400,01

€ 2.582.300,01

oltre

PRESTAZIONE

a

a

a

a

a

€ 5.164.600,00

 

€ 258.300,00

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

€ 5.164.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Per la intimazione ai testimoni

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

27. Per la designazione dei consulente

 

 

 

 

 

 

tecnico di parte

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

28. Per l'assistenza agli alti di

 

 

 

 

 

 

istruzione probatoria, per ogni ora o

65

71

84

97

103

110

frazione di ora di ciascuna udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Per la richiesta dei documenti o

 

 

 

 

 

 

certificati da rilasciarsi da uffici,

 

 

 

 

 

 

autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun

32

35

42

48

52

55

documento o certificato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Per la richiesta alla cancelleria di

 

 

 

 

 

 

copia di atti (per ciascuna copia

19

21

25

29

31

33

rilasciata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Per ogni deposito di atti o

 

 

 

 

 

 

documenti in cancelleria

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

32. Per il ritiro del fascicolo di parte

 

 

 

 

 

 

dalla cancelleria

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

33. Per sottoporre atti e documenti

 

 

 

 

 

 

alla registrazione, ivi compresa ogni

32

35

42

48

52

55

attività inerente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Per ogni Iscrizione nel F.A.L.

 

 

 

 

 

 

della Provincia, nella «Gazzetta

32

35

42

48

52

55

Ufficiale» o in altre stampe periodiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Per la proposizione della querela

 

 

 

 

 

 

di falso

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

36. Per l'esame delle prove

 

 

 

 

 

 

testimoniali o dell'interrogatorio

 

 

 

 

 

 

(formale o non formale) prestato dalle

32

35

42

48

52

55

parti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Per l'esame delle relazioni di

 

 

 

 

 

 

consulenti tecnici o di documenti

 

 

 

 

 

 

contabili (per ciascun mezzo

32

35

42

48

52

55

istruttorio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Per la precisazione delle

 

 

 

 

 

 

conclusioni da sottoporre al collegio o

 

 

 

 

 

 

nel caso di cui all'art. 455 del codice

129

142

168

194

207

220

di procedura civile al consulente

 

 

 

 

 

 

tecnico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Per l'esame delle conclusioni di

 

 

 

 

 

 

ogni controparte

129

142

168

194

207

220

 

 

 

 

 

 

 

40. Per la redazione della nota spese

 

 

 

 

 

 

giudiziale

65

71

84

97

103

110

 

 

 

 

 

 

 

41. Per la richiesta al Consiglio

 

 

 

 

 

 

dell'ordine degli avvocati del parere

32

35

42

48

52

55

per la liquidazione degli onorari di

 

 

 

 

 

 

avvocato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Per provvedere alla registrazione

 

 

 

 

 

 

della sentenza e di ogni altro

 

 

 

 

 

 

provvedimento soggetto a

52

57

67

77

83

88

registrazione anche e debito, ivi

 

 

 

 

 

 

compresa ogni attività inerente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Per ogni deposito in cancelleria o

 

 

 

 

 

 

presso pubblici uffici o banche a

32

35

42

48

52

55

titolo di deposito cauzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Per eseguire all'ufficio del registro

 

 

 

 

 

 

i depositi richiesti dalla legge

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

45. Per ogni accesso agli uffici in

 

 

 

 

 

 

quanto non menzionato nei numeri

32

35

42

48

52

55

del presente paragrafo e comunque

 

 

 

 

 

 

per il ritiro di ogni atto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tab B4 altre prestazioni -3  indeterminabile

Valore indeterminabile

 

 

PRESTAZIONE

minimo

massimo

 

 

 

26. Per la intimazione ai testimoni

19

26

 

 

 

27. Per la designazione dei consulente

 

 

tecnico di parte

19

26

 

 

 

28. Per l'assistenza agli alti di

 

 

istruzione probatoria, per ogni ora o

39

52

frazione di ora di ciascuna udienza

 

 

 

 

 

29. Per la richiesta dei documenti o

 

 

certificati da rilasciarsi da uffici,

 

 

autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun

19

26

documento o certificato)

 

 

 

 

 

30. Per la richiesta alla cancelleria di

 

 

copia di atti (per ciascuna copia

12

16

rilasciata)

 

 

 

 

 

31. Per ogni deposito di atti o

 

 

documenti in cancelleria

19

26

 

 

 

32. Per il ritiro del fascicolo di parte

 

 

dalla cancelleria

19

26

 

 

 

33. Per sottoporre atti e documenti

 

 

alla registrazione, ivi compresa ogni

19

26

attività inerente

 

 

 

 

 

34. Per ogni Iscrizione nel F.A.L.

 

 

della Provincia, nella «Gazzetta

19

26

Ufficiale» o in altre stampe periodiche

 

 

 

 

 

35. Per la proposizione della querela

 

 

di falso

19

26

 

 

 

36. Per l'esame delle prove

 

 

testimoniali o dell'interrogatorio

 

 

(formale o non formale) prestato dalle

19

26

parti

 

 

 

 

 

37. Per l'esame delle relazioni di

 

 

consulenti tecnici o di documenti

 

 

contabili (per ciascun mezzo

19

26

istruttorio)

 

 

 

 

 

38. Per la precisazione delle

 

 

conclusioni da sottoporre al collegio o

 

 

nel caso di cui all'art. 455 del codice

77

103

di procedura civile al consulente

 

 

tecnico)

 

 

 

 

 

39. Per l'esame delle conclusioni di

 

 

ogni controparte

77

103

 

 

 

40. Per la redazione della nota spese

 

 

giudiziale

39

52

 

 

 

41. Per la richiesta al Consiglio

 

 

dell'ordine degli avvocati del parere

19

26

per la liquidazione degli onorari di

 

 

avvocato

 

 

 

 

 

42. Per provvedere alla registrazione

 

 

della sentenza e di ogni altro

 

 

provvedimento soggetto a

19

26

registrazione anche e debito, ivi

 

 

compresa ogni attività inerente

 

 

 

 

 

43. Per ogni deposito in cancelleria o

 

 

presso pubblici uffici o banche a

19

26

titolo di deposito cauzionale

 

 

 

 

 

44. Per eseguire all'ufficio del registro

 

 

i depositi richiesti dalla legge

19

26

 

 

 

45. Per ogni accesso agli uffici in

 

 

quanto non menzionato nei numeri

19

26

del presente paragrafo e comunque

 

 

per il ritiro di ogni atto

 

 

 

 

 

 

II - PROCESSO DI ESECUZIONE

 

 

fino

da

da

da

da

da

da

 

a

€ 600,01

€ 1.600,01

€ 2.600,01

€ 5.200,01

€ 25.900,01

€ 51.700,01

PRESTAZIONE

€ 600,00

a

a

a

a

a

a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Per la disamina di ogni titolo

6

10

11

13

16

19

26

esecutivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Per ogni atto di precetto, di

 

 

 

 

 

 

 

pignoramento presso terzi o contro il

23

39

45

52

65

77

103

terzo proprietario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Per la richiesta di notificazione

 

 

 

 

 

 

 

del titolo esecutivo del precetto o del

 

 

 

 

 

 

 

pignoramento, per la richiesta della

6

10

11

13

16

19

26

esecuzione all'ufficiale giudiziario o

 

 

 

 

 

 

 

per la richiesta di ogni atto inerente al

 

 

 

 

 

 

 

processo di esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione è fatta a più

 

 

 

 

 

 

 

persone sono dovute per ogni persona

3

6

7

8

10

12

16

in più

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Per l'atto di pignoramento

 

 

 

 

 

 

 

immobiliare o di pignoramento di

23

39

45

52

65

77

103

navi, automobili o aeromobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Per l'esame del verbale di

 

 

 

 

 

 

 

pignoramento mobiliare

11

19

23

26

32

39

52

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Per l'assistenza all'esecuzione per

 

 

 

 

 

 

 

ogni consegna o rilascio

26

45

52

59

74

89

119

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Per il ricorso di intervento

 

 

 

 

 

 

 

nell'esecuzione o per ogni altro

 

 

 

 

 

 

 

ricorso al giudice dell'esecuzione o

 

 

 

 

 

 

 

per ogni altro atto di intimazione ad

23

39

45

52

65

77

103

altri creditori o per ogni istanza di

 

 

 

 

 

 

 

fallimento, di insinuazione al credito

 

 

 

 

 

 

 

in procedure concorsuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Per la compilazione della nota di

 

 

 

 

 

 

 

iscrizione o di trascrizione in pubblici

11

19

23

26

32

39

52

registri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Per la richiesta di ogni

 

 

 

 

 

 

 

trascrizione, iscrizione annotazione,

 

 

 

 

 

 

 

cancellazione o annullamento di

6

10

11

13

16

19

26

formalità in pubblici registri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Per l'esame di ogni certificato

 

 

 

 

 

 

 

ipotecario o catastale

11

19

23

26

32

39

52

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Per la richiesta di ogni certificato

 

 

 

 

 

 

 

ipotecario o catastale

11

19

23

26

32

39

52

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Per le ispezioni ipotecarie, per

 

 

 

 

 

 

 

ogni nota

11

19

23

26

32

39

52

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Per le ispezioni catastali, per ogni

 

 

 

 

 

 

 

nominativo

11

19

23

26

32

39

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 56 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vocazione.

Tutti i suddetti diritti sono dovuti netta stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.

 

59. Per ottenere a pubblicità di avvisi

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Per l'esame di ciascuna domanda

 

 

 

 

 

 

 

e dei titoli relativi del creditore

6

10

11

13

16

19

26

precedente e di quelli intervenuti nel

 

 

 

 

 

 

 

processo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Per il deposito di somme

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Per la domanda di vendita dei

 

 

 

 

 

 

 

beni pignorati

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Per ogni comparizione davanti al

 

 

 

 

 

 

 

giudice dell'esecuzione, per ogni ora

11

19

23

26

32

39

52

o frazione di ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Per la dichiarazione nella

 

 

 

 

 

 

 

procedura di incanto avanti ai giudici

6

10

11

13

16

19

26

o altri pubblici ufficiali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Per l'assistenza all'incanto, per

 

 

 

 

 

 

 

ogni ora o frazione di ora

11

19

23

26

32

39

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da

da

da

da

da

 

 

€ 103.300,01

€ 258.300,01

€ 516.500,01

€ 1.549.400,01

€ 2.582.300,01

oltre

PRESTAZIONE

a

a

a

a

a

€ 5.164.600,00

 

€ 258.300,00

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

€ 5.164.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Per la disamina di ogni titolo

32

35

42

48

52

55

esecutivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Per ogni atto di precetto, di

129

142

168

194

207

220

pignoramento presso terzi o contro il

 

 

 

 

 

 

terzo proprietario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Per la richiesta di ratificazione del

 

 

 

 

 

 

titolo esecutivo del precetto o del

 

 

 

 

 

 

pignoramento, per la richiesta della

32

35

42

48

52

55

esecuzione all'ufficiale giudiziario o

 

 

 

 

 

 

per la richiesta di ogni atto inerente al

 

 

 

 

 

 

processo di esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la notificazione è fatta a più

 

 

 

 

 

 

persone sono dovute per ogni persona

19

21

25

29

31

33

in più

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Per l'atto di pignoramento

 

 

 

 

 

 

immobiliare o di pignoramento di

129

142

168

194

207

220

navi, automobili o aeromobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Per l'esame del verbale di

 

 

 

 

 

 

pignoramento mobiliare

65

71

84

97

103

110

 

 

 

 

 

 

 

51. Per l'assistenza all'esecuzione per

 

 

 

 

 

 

ogni consegna o rilascio

149

163

193

223

238

252

 

 

 

 

 

 

 

52. Per il ricorso di intervento

 

 

 

 

 

 

nell'esecuzione o per ogni altro

 

 

 

 

 

 

ricorso al giudice dell'esecuzione o

129

142

168

194

207

220

per ogni altro atto di intimazione ad

 

 

 

 

 

 

altri creditori o per ogni istanza di

 

 

 

 

 

 

fallimento, di insinuazione al credito

 

 

 

 

 

 

in procedure concorsuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Per la compilazione della nota di

 

 

 

 

 

 

iscrizione o di trascrizione in pubblici

65

71

84

97

103

110

registri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Per la richiesta di ogni

 

 

 

 

 

 

trascrizione, iscrizione annotazione,

 

 

 

 

 

 

cancellazione o annullamento di

32

35

42

48

52

55

formalità in pubblici registri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Per l'esame di ogni certificato

 

 

 

 

 

 

ipotecario o catastale

65

71

84

97

103

110

 

 

 

 

 

 

 

56. Per la richiesta di ogni certificato

 

 

 

 

 

 

ipotecario o catastale

65

71

84

97

103

110

 

 

 

 

 

 

 

57. Per le ispezioni ipotecarie, per

 

 

 

 

 

 

ogni nota

65

71

84

97

103

110

 

 

 

 

 

 

 

58. Per le ispezioni catastali, per ogni

 

 

 

 

 

 

nominativo

65

71

84

97

103

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 56 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vocazione.

Tutti i suddetti diritti sono dovuti netta stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.

 

59. Per ottenere a pubblicità di avvisi

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

60. Per l'esame di ciascuna domanda

 

 

 

 

 

 

e dei titoli relativi del creditore

32

35

42

48

52

55

precedente e di quelli intervenuti nel

 

 

 

 

 

 

processo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Per il deposito di somme

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

62. Per la domanda di vendita dei

32

35

42

48

52

55

beni pignorati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Per ogni comparizione davanti al

 

 

 

 

 

 

giudice dell'esecuzione, per ogni ora

65

71

84

97

103

110

o frazione di ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Per la dichiarazione nella

 

 

 

 

 

 

procedura di incanto avanti ai giudici

32

35

42

48

52

55

o altri pubblici ufficiali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Per l'assistenza all'incanto, per

 

 

 

 

 

 

ogni ora o frazione di ora

65

71

84

97

103

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indeterminabile

 

 

PRESTAZIONE

minimo

massimo

 

 

 

46. Per la disamina di ogni titolo

19

26

esecutivo

 

 

 

 

 

47. Per ogni atto di precetto, di

 

 

pignoramento presso terzi o contro il

77

103

terzo proprietario

 

 

 

 

 

48. Per la richiesta di ratificazione del

 

 

titolo esecutivo del precetto o del

 

 

pignoramento, per la richiesta della

 

 

esecuzione all'ufficiale giudiziario o

19

26

per la richiesta di ogni atto inerente al

 

 

processo di esecuzione

 

 

 

 

 

Se la notificazione è fatta a più

 

 

persone sono dovute per ogni persona

12

16

in più

 

 

 

 

 

49. Per l'atto di pignoramento

 

 

immobiliare o di pignoramento di

77

103

navi, automobili o aeromobili

 

 

 

 

 

50. Per l'esame del verbale di

 

 

pignoramento mobiliare

39

52

 

 

 

51. Per l'assistenza all'esecuzione per

 

 

ogni consegna o rilascio

89

119

 

 

 

52. Per il ricorso di intervento

 

 

nell'esecuzione o per ogni altro

 

 

ricorso al giudice dell'esecuzione o

 

 

per ogni altro atto di intimazione ad

77

103

altri creditori o per ogni istanza di

 

 

fallimento, di insinuazione al credito

 

 

in procedure concorsuali

 

 

 

 

 

53. Per la compilazione della nota di

 

 

iscrizione o di trascrizione in pubblici

39

52

registri

 

 

 

 

 

54. Per la richiesta di ogni

 

 

trascrizione, iscrizione annotazione,

 

 

cancellazione o annullamento di

19

26

formalità in pubblici registri

 

 

 

 

 

55. Per l'esame di ogni certificato

 

 

ipotecario o catastale

39

52

 

 

 

56. Per la richiesta di ogni certificato

 

 

ipotecario o catastale

39

52

 

 

 

57. Per le ispezioni ipotecarie, per

 

 

ogni nota

39

52

 

 

 

58. Per le ispezioni catastali, per ogni

 

 

nominativo

39

52

 

 

 

 

Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 56 richiedono più di

un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di

vocazione. Tutti i suddetti diritti sono dovuti netta stessa misura per le,

ispezioni esami e richieste al P.R.A.

 

59. Per ottenere a pubblicità di avvisi

19

26

 

 

 

60. Per l'esame di ciascuna domanda

 

 

e dei titoli relativi del creditore

19

26

precedente e di quelli intervenuti nel

 

 

processo

 

 

 

 

 

61. Per il deposito di somme

19

26

 

 

 

62. Per la domanda di vendita dei

19

26

beni pignorati

 

 

 

 

 

63. Per ogni comparizione davanti al

 

 

giudice dell'esecuzione, per ogni ora

39

52

o frazione di ora

 

 

 

 

 

64. Per la dichiarazione nella

 

 

procedura di incanto avanti ai giudici

19

26

o altri pubblici ufficiali

 

 

 

 

 

65. Per l'assistenza all'incanto, per

 

 

ogni ora o frazione di ora

39

52

 

 

 

 

fino

da

da

da

da

da

da

 

a

€ 600,01

€ 1.600,01

€ 2.600,01

€ 5.200,01

€ 25.900,01

€ 51.700,01

PRESTAZIONE

€ 600,00

a

a

a

a

a

a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Per le offerte all'incanto per conto

 

 

 

 

 

 

 

del creditore istante (qualunque sia

 

 

 

 

 

 

 

l'ammontare del credito) ovvero di

11

19

23

26

32

39

52

altra persona nominata o da nominare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Per l'offerta di acquisto dopo

 

 

 

 

 

 

 

l'incanto o durante l'amministrazione

6

10

11

13

16

19

26

giudiziaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Per concorrere alla distribuzione

 

 

 

 

 

 

 

del prezzo

6

10

11

13

16

19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Per la formazione del progetto di

 

 

 

 

 

 

 

distribuzione amichevole della somma

23

39

45

52

65

77

103

ricavata dalla esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Per l'esame del progetto di

 

 

 

 

 

 

 

distribuzione del ricavato dalla

23

39

45

52

65

77

103

esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Per la partecipazione alla

 

 

 

 

 

 

 

discussione del progetto di

23

39

45

52

65

77

103

distribuzione del ricavato dalla

 

 

 

 

 

 

 

esecuzione, per ogni udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Per l'approvazione del progetto di

 

 

 

 

 

 

 

distribuzione del ricavato dalla

23

39

45

52

65

77

103

esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Per l'assistenza ad ogni adunanza

 

 

 

 

 

 

 

dei creditori nel procedimento

11

19

23

26

32

39

52

esecutivo o in procedure concorsuali,

 

 

 

 

 

 

 

per ogni ora o frazione di ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Per ogni altra prestazione

 

concernente il processo di esecuzione

 

ed i procedimenti concorsuali, non

 

previste nel presente paragrafo e per i

 

giudizi a cui diano luogo i processi

 

medesimi, sono dovuti gli onorari e i

 

diritti stabiliti nel paragrafo

 

concernente le corrispondenti

 

prestazioni.

 

 

 

 

III - PROCEDIMENTI SPECIALI

 

75. Nelle materie da trattarsi in

 

 

 

 

 

 

 

camera di consiglio (con esclusione

 

 

 

 

 

 

 

dalla causa in materia di famiglia) o

 

 

 

 

 

 

 

di competenza del giudice tutelare

 

 

 

 

 

 

 

sono dovuti all'avvocato dal proprio

35

60

70

81

101

121

161

cliente per l'opera prestata dalla

 

 

 

 

 

 

 

presentazione del ricorso fino al ritiro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali

disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i

giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo

il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le

corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella

 

 

IV - DIRITTO DI VACAZIONE

 

77. La vacazioni degli avvocati sono di un'ora

 

 

ciascuna e il diritto per ognuna di esse è per le voci

15

 

che le prevedono

 

 

 

 

 

La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacazioni ai giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni.

è dovuto il diritto per una sola vacazione

 

 

V - PRESTAZIONI DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO

 

78. All'avvocato solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente,

 

 

qualunque sia il valore della controversia:

 

 

 

 

 

- nei giudizi avanti, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o

 

 

giurisdizioni equiparate

45

 

 

 

 

- nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni

 

 

equiparate

74

 

 

 

 

 

Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di avvocato cui alle voci dal n. 1 al n. 79, con esclusione dei diritto - se dovuto -

previsto dal n. 22.

 

 

da

da

da

da

da

 

 

€ 103.300,01

€ 258.300,01

€ 516.500,01

€ 1.549.400,01

€ 2.582.300,01

oltre

PRESTAZIONE

a

a

a

a

a

€ 5.164.600,00

 

€ 258.300,00

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

€ 5.164.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Per le offerte all'incanto per conto

 

 

 

 

 

 

del creditore istante (qualunque sia

65

71

84

97

103

110

l'ammontare del credito) ovvero di

 

 

 

 

 

 

altra persona nominata o da nominare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Per l'offerta di acquisto dopo

 

 

 

 

 

 

l'incanto o durante l'amministrazione

32

35

42

48

52

55

giudiziaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Per concorrere alla distribuzione

 

 

 

 

 

 

del prezzo

32

35

42

48

52

55

 

 

 

 

 

 

 

69. Per la formazione del progetto di

 

 

 

 

 

 

distribuzione amichevole della somma

129

142

168

194

207

220

ricavata dalla esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Per l'esame del progetto di

 

 

 

 

 

 

distribuzione del ricavato dalla

129

142

168

194

207

220

esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Per la partecipazione alla

 

 

 

 

 

 

discussione del progetto di

129

142

168

194

207

220

distribuzione del ricavato dalla

 

 

 

 

 

 

esecuzione, per ogni udienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Per l'approvazione del progetto di

 

 

 

 

 

 

distribuzione del ricavato dalla

129

142

168

194

207

220

esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Per l'assistenza ad ogni adunanza

 

 

 

 

 

 

dei creditori nel procedimento

 

 

 

 

 

 

esecutivo o in procedure concorsuali,

65

71

84

97

103

110

per ogni ora o frazione di ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Per ogni altra prestazione

 

concernente il processo di esecuzione

 

ed i procedimenti concorsuali, non

 

previste nel presente paragrafo e per i

 

giudizi a cui diano luogo i processi

 

medesimi, sono dovuti gli onorari e i

 

diritti stabiliti nel paragrafo

 

concernente le corrispondenti

 

prestazioni.

 

 

 

 

III - PROCEDIMENTI SPECIALI

 

75. Nelle materie da trattarsi in

 

 

 

 

 

 

camera di consiglio (con esclusione

 

 

 

 

 

 

dalla causa in materia di famiglia) o

201

222

262

302

322

342

di competenza del giudice tutelare

 

 

 

 

 

 

sono dovuti all'avvocato dal proprio

 

 

 

 

 

 

cliente per l'opera prestata dalla

 

 

 

 

 

 

presentazione del ricorso fino al ritiro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indeterminabile

 

 

PRESTAZIONE

minimo

massimo

 

 

 

66. Per le offerte all'incanto per conto

 

 

del creditore istante (qualunque sia

39

52

l'ammontare del credito) ovvero di

 

 

altra persona nominata o da nominare

 

 

 

 

 

67. Per l'offerta di acquisto dopo

 

 

l'incanto o durante l'amministrazione

19

26

giudiziaria

 

 

 

 

 

68. Per concorrere alla distribuzione

 

 

del prezzo

19

26

 

 

 

69. Per la formazione del progetto di

 

 

distribuzione amichevole della somma

77

103

ricavata dalla esecuzione

 

 

 

 

 

70. Per l'esame del progetto di

 

 

distribuzione del ricavato dalla

77

103

esecuzione

 

 

 

 

 

71. Per la partecipazione alla

 

 

discussione del progetto di

77

103

distribuzione del ricavato dalla

 

 

esecuzione, per ogni udienza

 

 

 

 

 

72. Per l'approvazione del progetto di

 

 

distribuzione del ricavato dalla

77

103

esecuzione

 

 

 

 

 

73. Per l'assistenza ad ogni adunanza

 

 

dei creditori nel procedimento

 

 

esecutivo o in procedure concorsuali,

39

52

per ogni ora o frazione di ora

 

 

 

 

 

74. Per ogni altra prestazione

 

concernente il processo di esecuzione

 

ed i procedimenti concorsuali, non

 

previste nel presente paragrafo e per i

 

giudizi a cui diano luogo i processi

 

medesimi, sono dovuti gli onorari e i

 

diritti stabiliti nel paragrafo

 

concernente le corrispondenti

 

prestazioni.

 

 

 

 

III - PROCEDIMENTI SPECIALI

 

75. Nelle materie da trattarsi in

 

 

camera di consiglio (con esclusione

 

 

dalla causa in materia di famiglia) o

121

161

di competenza del giudice tutelare

 

 

sono dovuti all'avvocato dal proprio

 

 

cliente per l'opera prestata dalla

 

 

presentazione del ricorso fino al ritiro

 

 

 

 

 

 

VI - INDENNITÀ DI TRASFERTA

 

79. All'avvocato che deve trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale sono dovuti, oltre all'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso

delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale.

 

 

VIII - DIRITTI DI COLLAZIONE  DEGLI SCRITTI

 

80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi

agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

 

 

fino

da

da

da

da

da

da

 

a

€ 600,01

€ 1.600,01

€ 2.600,01

€ 5.200,01

€ 25.900,01

€ 51.700,01

PRESTAZIONE

€ 600,00

a

a

a

a

a

a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

€ 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

- nel caso di impiego della

 

 

 

 

 

 

 

dattilografia

3

6

7

8

10

12

16

 

 

 

 

 

 

 

 

- nel caso di impiego della stampa

7

12

14

16

19

23

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da

da

da

da

da

 

 

€ 103.300,01

€ 258.300,01

€ 516.500,01

€ 1.549.400,01

€ 2.582.300,01

oltre

PRESTAZIONE

a

a

a

a

a

€ 5.164.600,00

 

€ 258.300,00

€ 516.500,00

€ 1.549.400,00

€ 2.582.300,00

€ 5.164.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi

agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

 

- nel caso di impiego della

 

 

 

 

 

 

dattilografia

19

21

25

29

31

33

 

 

 

 

 

 

 

- nel caso di impiego della stampa

39

43

50

58

62

66

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indeterminabile

 

 

PRESTAZIONE

minimo

massimo

 

 

 

80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di

qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da

depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono

dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

 

- nel caso di impiego della

 

 

dattilografia

12

16

 

 

 

- nel caso di impiego della stampa

23

31

 

 

 


 


Capitolo II - Tariffa penale

Articolo 1

Criteri generali.

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.

4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni «corrispondenza o sessione»; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di «esame e studio»; per ogni attività di «investigazione difensiva»; per ogni «accesso» o «attesa»; per ogni atto o attività con la «partecipazione e assistenza» del difensore; per ogni «scritto difensivo». Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice «partecipazione»; una integrazione in caso di «attività difensive», indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di «discussione orale». La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).

5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.


 


Articolo 2
Giudizi non compiuti.

1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.


 


Articolo 3
Pluralità di difensori e parti. Società professionali.

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

4. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.


 


Articolo 4
Trasferte.

1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.


 


Articolo 5
Parte civile.

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.


 


Articolo 6
Rimborsi.

1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.)

 

Articolo 7
Praticanti abilitati

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio.


 


Articolo 8
Spese generali.

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.


 


TABELLA C - PENALE

 

 

 

TRIBUNALE

 

 

 

 

MONOCRATICO E

TRIBUNALE

 

GIUDICE DI PACE

GIP E GUP

MAGISTRATO DI

COLLEGIALE

 

 

 

SORVEGLIANZA

 

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Corrispondenza e sessioni

 

 

 

1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per

 

 

 

 

 

 

 

 

ognuna;

6

10

8

16

8

12

10

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il

 

 

 

 

 

 

 

 

cliente od un suo incaricato, per ogni sessione;

19

39

24

65

24

48

32

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 In studio o in via telefonica o telematica

 

 

 

 

 

 

 

 

collegialmente con colleghi, consulenti,

39

77

48

129

48

97

65

129

investigatori privati o fuori studio con gli stessi con

 

 

 

 

 

 

 

 

il cliente o con magistrati, per ogni sessione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esame e studio

20

35

25

60

25

45

30

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'onorario è ogni volta dovuto:

 

 

 

> in occasione della prima sessione, prime della

 

partecipazione od assistenza, nella fase delle

 

indagini preliminari e delle investigazioni

 

difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti

 

per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del

 

difensore;

 

 

 

> dopo l'avviso di deposito di ordinanze

 

applicative di misure cautelare ed atti relativi e di

 

conclusione delle indagini;

 

 

 

> prima della partecipazione ad ogni udienza in

 

camera di consiglio o dibattimentale;

 

 

 

> dopo la comunicazione o la notificazione di

 

richieste, decreti, ordinanze o sentenze o

 

dell'avviso di deposito di uno di questi atti di cui si

 

sia esaminata la copia;

 

 

 

> all'atto delle redazione di denunce, querele,

 

istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto

 

penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace,

 

dichiarazioni di costituzione di parte civile,

 

interventi del responsabile civile e del civilmente

 

obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi,

 

degli imputati di reato connesso o collegato e dei

 

consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Investigazioni difensive

50

250

60

375

60

280

75

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e

 

assunzione di informazioni da parte del difensore o

 

con la sua partecipazione;

 

 

 

> per ogni richiesta di documentazione alla

 

pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai

 

luoghi e documentazione;

 

 

 

> per ogni attività difensiva relativa agli

 

accertamenti tecnici;

 

 

 

> per ogni produzione di documenti all'autorità

 

giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE

CORTE D'ASSISE E

MAGISTRATURE

 

D'APPELLO E

D'ASSISE

SUPERIORI

 

TRIBUNALE DI

D'APPELLO

 

 

SORVEGLIANZA

 

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

1) Corrispondenza e sessioni

 

 

 

1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per

 

 

 

 

 

 

ognuna;

12

20

19

32

24

40

 

 

 

 

 

 

 

1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il

 

 

 

 

 

 

cliente od un suo incaricato, per ogni sessione;

40

81

65

129

81

161

 

 

 

 

 

 

 

1.3 In studio o in via telefonica o telematica

 

 

 

 

 

 

collegialmente con colleghi, consulenti,

81

161

129

258

161

323

investigatori privati o fuori studio con gli stessi con

 

 

 

 

 

 

il cliente o con magistrati, per ogni sessione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esame e studio

40

75

60

120

75

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'onorario è ogni volta dovuto:

 

 

 

> in occasione della prima sessione, prime della

 

partecipazione od assistenza, nella fase delle

 

indagini preliminari e delle investigazioni

 

difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti

 

per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del

 

difensore;

 

 

 

> dopo l'avviso di deposito di ordinanze

 

applicative di misure cautelare ed atti relativi e di

 

conclusione delle indagini;

 

 

 

> prima della partecipazione ad ogni udienza in

 

camera di consiglio o dibattimentale;

 

 

 

> dopo la comunicazione o la notificazione di

 

richieste, decreti, ordinanze o sentenze o

 

dell'avviso di deposito di uno di questi atti di cui si

 

sia esaminata la copia;

 

 

 

> all'atto delle redazione di denunce, querele,

 

istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto

 

penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace,

 

dichiarazioni di costituzione di parte civile,

 

interventi del responsabile civile e del civilmente

 

obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi,

 

degli imputati di reato connesso o collegato e dei

 

consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Investigazioni difensive

95

465

150

750

190

935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e

 

assunzione di informazioni da parte del difensore o

 

con la sua partecipazione;

 

 

 

> per ogni richiesta di documentazione alla

 

pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai

 

luoghi e documentazione;

 

 

 

> per ogni attività difensiva relativa agli

 

accertamenti tecnici;

 

 

 

> per ogni produzione di documenti all'autorità

 

giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

TRIBUNALE

 

 

 

 

MONOCRATICO E

TRIBUNALE

 

GIUDICE DI PACE

GIP E GUP

MAGISTRATO DI

COLLEGIALE

 

 

 

SORVEGLIANZA

 

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Indennità

10

16

13

26

13

19

16

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi

 

inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di

 

ora, con un massimo di dieci ore giornaliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Partecipazione e assistenza

20

35

30

60

30

45

35

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad atti o attività, compiuti durante le indagini

 

preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico

 

ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o

 

richiesta la presenza del difensore; alle attività di

 

ricerca o di formazione della prova. Per ogni

 

partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione

 

di ora

 

 

 

 

 

6) Udienze (per ognuna)

 

 

 

6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o

 

 

 

 

 

 

 

 

dibattimentale

30

60

40

90

40

65

50

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a:

 

 

 

 

 

 

 

 

richieste preliminari; richiesta di prova; esami,

 

 

 

 

 

 

 

 

contro esami e riesami, acquisizioni, confronti,

50

250

75

375

75

280

100

375

ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni,

 

 

 

 

 

 

 

 

acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni

 

 

 

 

 

 

 

 

delle altre parti ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Per la discussione orale

60

300

115

450

115

335

150

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Esposti, denunce, querele;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste,

 

 

 

 

 

 

 

 

ricorsi immediati al Giudice di Pace;

50

230

60

345

60

255

75

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di

 

 

 

 

 

 

 

 

reato connesso o collegato;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Citazioni e notifiche;

20

50

25

75

25

55

30

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Impugnazioni;

[*]

[*]

90

450

120

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Memorie;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

300

90

450

70

335

90

450

7.7 Pareri che esauriscano l'attività

 

 

 

 

 

 

 

 

ricorsi immediati al Giudice di Pace;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE

 

 

 

D'APPELLO E

CORTE D'ASSISE

MAGISTRATURE

 

TRIBUNALE DI

E D'ASSISE

SUPERIORI

 

SORVEGLIANZA

D'APPELLO

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Indennità

20

32

35

52

40

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi

 

inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di

 

ora, con un massimo di dieci ore giornaliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Partecipazione e assistenza

45

75

70

120

90

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad atti o attività, compiuti durante le indagini

 

preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico

 

ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o

 

richiesta la presenza del difensore; alle attività di

 

ricerca o di formazione della prova. Per ogni

 

partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione

 

di ora

 

 

 

 

 

6) Udienze (per ognuna)

 

 

 

6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o

 

 

 

 

 

 

dibattimentale

65

110

100

180

125

225

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a:

 

 

 

 

 

 

richieste preliminari; richiesta di prova; esami,

 

 

 

 

 

 

contro esami e riesami, acquisizioni, confronti,

125

465

200

750

250

935

ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni,

 

 

 

 

 

 

acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni

 

 

 

 

 

 

delle altre parti ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Per la discussione orale

190

560

300

900

375

1.125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Esposti, denunce, querele;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste,

 

 

 

 

 

 

ricorsi immediati al Giudice di Pace;

95

430

150

690

190

860

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di

 

 

 

 

 

 

reato connesso o collegato;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Citazioni e notifiche;

40

90

60

150

75

185

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Impugnazioni;

150

750

240

1.200

300

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Memorie;

 

 

 

 

 

 

 

115

560

180

900

225

1.125

7.7 Pareri che esauriscano l'attività

 

 

 

 

 

 

ricorsi immediati al Giudice di Pace;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Capitolo III stragiudiziale - Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa)

Articolo l - Criteri generali.

1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.

2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.


 


Articolo 2  - Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri.

1. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.


 


Articolo 3  - Pluralità di difensori e società professionali.

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.


 Articolo 4   - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.


 Articolo 5  - Criteri per la determinazione del valore della pratica.

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di € 516.500,00.

3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.

4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.


 


Articolo 6 - Incarico non portato a termine.

1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.


 


Articolo 7 - Prestazioni con compenso a percentuale.

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.


 


Articolo 8 - Indennità di trasferta.

1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno - pernottamento in albergo 4 stelle e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di € 10 a un massimo di € 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.


 


Articolo 9 - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.

1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non è derogabile.


 


Articolo 10 - Applicazione analogica.

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.


 


Articolo 11 - Pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00 

1. Per le pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della pratica.



 


Articolo 12  - Rimborso spese generali.

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.


 

Tabella D - STRAGIUDIZIALE

 

fino a € 600,00

da € 1.600,01

da € 1.600,01

da € 5.200,01

Valore della pratica

 

a € 1.600,00

a € 5.200,00

a € 25.900,00

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Prestazioni di consulenza

 

A) Consultazioni orali che esauriscono

 

 

la pratica e pareri, anche telefonici o

 

 

telematici, che non importino

minimo € 15

massimo € 150

informativa e studio particolare

 

 

 

 

 

B) Pareri che importino informativa e

 

studio particolare:

 

 

 

a) pareri orali

20

75

50

120

65

165

90

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pareri scritti

20

135

50

240

125

360

185

755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Prestazioni di assistenza

 

 

 

a) posizione ad archivio, oltre al

 

rimborso delle spese

diritto fisso € 13

 

 

b) Per ogni lettera, telegramma e

 

comunicazione telefonica o telematica,

secondo il contenuto e il valore da € a € 15

oltre al rimborso delle spese

 

 

 

c) esame e studio della pratica

25

130

70

220

140

330

180

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Conferenze di trattazione (per ogni

 

 

ora e frazione di ora)

 

 

 

 

 

[*] in studio, anche telefoniche o

minimo € 35

massimo € 60

telematiche

 

 

 

 

 

[*] in studio collegialmente, con altri

minimo € 65

massimo € 125

professionisti o fuori di studio

 

 

 

 

 

e) Redazione dl diffide, ricorsi,

 

 

 

 

 

 

 

 

memorie, esposti, relazioni, denunce

10

50

25

90

50

135

70

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Redazione di contratti, statuti,

 

regolamenti, testamenti, o per

 

l'assistenza alla relativa stipulazione e

dal 3% al 6% fino a € 5,200.00

redazione, sono dovuti sul valore della

dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00

pratica, determinato secondo i criteri

dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fina a € 51.700,00

di cui all'art. 5 delle norme generali

dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00

 

dall'11% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00

 

dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00

 

dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00

 

dallo 0,25% all'l% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00

 

 

 

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza

 

alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza

 

alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.

 

 

 

da € 25.900,01

da € 51.700,01

da € 103.300,01

da € 2.58.300,01

Valore della pratica

a € 51.700,00

a € 103.300,00

a € 258.300,00

a € 516.500,00

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Prestazioni di consulenza

 

A) Consultazioni orali che esauriscono

 

 

la pratica e pareri, anche telefonici o

 

 

telematici, che non importino

minimo € 15

massimo € 150

informativa e studio particolare

 

 

 

 

 

B) Pareri che importino informativa e

 

studio particolare:

 

 

 

a) pareri orali

150

420

190

525

265

635

320

845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pareri scritti

385

1.220

480

1.525

765

1.830

920

2.440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Prestazioni di assistenza

 

 

 

a) posizione ad archivio, oltre al

 

rimborso delle spese

diritto fisso € 13

 

 

b) Per ogni lettera, telegramma e

 

comunicazione telefonica o telematica,

secondo il contenuto e il valore da € a € 15

oltre al rimborso delle spese

 

 

 

c) esame e studio della pratica

530

1.125

665

1.405

705

1.685

845

2.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Conferenze di trattazione (per ogni

 

 

ora e frazione di ora)

 

 

 

 

 

[*] in studio, anche telefoniche o

minimo € 35

massimo € 60

telematiche

 

 

 

 

 

[*] in studio collegialmente, con altri

minimo € 65

massimo € 125

professionisti o fuori di studio

 

 

 

 

 

e) Redazione dl diffide, ricorsi,

 

 

 

 

 

 

 

 

memorie, esposti, relazioni, denunce

155

455

195

565

285

680

645

910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Redazione di contratti, statuti,

 

regolamenti, testamenti, o per

 

l'assistenza alla relativa stipulazione e

dal 3% al 6% fino a € 5,200.00

redazione, sono dovuti sul valore della

dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00

pratica, determinato secondo i criteri

dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fina a € 51.700,00

di cui all'art. 5 delle norme generali

dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00

 

dall'11% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00

 

dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00

 

dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00

 

dallo 0,25% all'l% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00

 

 

 

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza

 

alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza

 

alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.

 

 

 

da € 516.500,01

da € 1.549.400,01

da € 2.582.300,01

oltre € 5.164.600,00

Valore della pratica

a € 1.549.400,00

a € 2.582.300,00

a € 5.164.600,00

 

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

coeff.

coeff.

 

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Prestazioni di consulenza

 

A) Consultazioni orali che esauriscono

 

la pratica e pareri, anche telefonici o

 

telematici, che non importino

minimo € 15

massimo € 150

informativa e studio particolare

 

 

 

B) Pareri che importino informativa e

 

studio particolare:

 

 

 

a) pareri orali

425

950

480

1.055

530

1.660

0,000103

0.000225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pareri scritti

385

1.220

480

1.525

765

1.830

0,000296

0,000650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Prestazioni di assistenza

 

 

 

 

 

a) posizione ad archivio, oltre al

diritto fisso € 13

rimborso delle spese

 

 

 

b) Per ogni lettera, telegramma e

 

comunicazione telefonica o telematica,

secondo il contenuto e il valore da € a € 15

oltre al rimborso delle spese

 

 

 

c) esame e studio della pratica

1.130

2.530

1.270

2.810

1.410

3.090

0,000273

0,000598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Conferenze di trattazione (per ogni

 

ora e frazione di ora)

 

 

 

[*] in studio, anche telefoniche o

minimo € 35

massimo € 60

telematiche

 

 

 

 

 

[*] in studio collegialmente, con altri

minimo € 65

massimo € 125

 

 

 

 

 

 

e) Redazione dl diffide, ricorsi,

 

 

 

 

 

 

 

 

memorie, esposti, relazioni, denunce

460

1.020

515

1.135

570

1.250

0,000110

0,000242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Redazione di contratti, statuti,

 

regolamenti, testamenti, o per

 

l'assistenza alla relativa stipulazione e

 

redazione, sono dovuti sul valore della

dal 3% al 6% fino a € 5,200.00

pratica, determinato secondo i criteri

dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00

di cui all'art. 5 delle norme generali

dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fina a € 51.700,00

 

dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00

 

dall'11% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00

 

dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00

 

dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00

 

dallo 0,25% all'l% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00

 

 

 

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza

 

alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza

 

alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.

 

valore

Valore della pratica

indeterminabile

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

1- Prestazioni di consulenza

 

A) Consultazioni orali che esauriscono

 

 

la pratica e pareri, anche telefonici o

 

 

telematici, che non importino

minimo € 15

massimo € 150

informativa e studio particolare

 

 

 

 

 

B) Pareri che importino informativa e

 

 

studio particolare:

 

 

 

 

 

a) pareri orali

150

525

 

 

 

b) pareri scritti

385

1.525

 

 

 

2 - Prestazioni di assistenza

 

 

 

a) posizione ad archivio, oltre al

diritto fisso € 13

rimborso delle spese

 

 

 

b) Per ogni lettera, telegramma e

 

comunicazione telefonica o telematica,

secondo il contenuto e il valore da

oltre al rimborso delle spese

€ a € 15

 

 

c) esame e studio della pratica

530

1.405

 

 

 

d) Conferenze di trattazione (per ogni

 

ora e frazione di ora)

 

 

 

[*] in studio, anche telefoniche o

minimo € 35

massimo € 60

telematiche

 

 

 

 

 

[*] in studio collegialmente, con altri

minimo € 65

massimo € 125

 

 

 

 

 

e) Redazione dl diffide, ricorsi,

 

 

memorie, esposti, relazioni, denunce

155

565

 

 

 

 

 

f) Redazione di contratti, statuti,

 

regolamenti, testamenti, o per

 

l'assistenza alla relativa stipulazione e

 

redazione, sono dovuti sul valore della

dal 3% al 6% fino a € 5,200.00

pratica, determinato secondo i criteri

dall'1,75% al 5,25% sul maggior

di cui all'art. 5 delle norme generali

valore fino a € 25.900,00

 

dall'1,50% al 4,50% sul maggior

 

valore fina a € 51.700,00

 

dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00

 

dall'11% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00

 

dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00

 

dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00

 

dallo 0,25% all'l% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00

 

 

 

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza

 

alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza

 

alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.

3 - Assistenza ad assemblee,

 

 

adunanze, consigli, comitati,

minimo € 40

massimo € 770

ecc., per ogni assistenza

 

 

 

 

 

4 - Assistenza in procedure

 

 

concorsuali giudiziali e

 

 

stragiudiziali, in pratiche di

minimo 0,50% del valore

massimo 5% del valore (con un minimo di € 65)

successioni, divisioni,

 

 

liquidazioni, tributarie,

 

 

quando esigano continuativa

 

 

attività di consulenza

 

 

 

 

 

5 - Assistenza in procedure

 

arbitrali irrituali

Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (vedi art. 10 tariffe civile)

 

 

6 - Per le prestazioni di

 

gestione amministrativa, in

 

adempimento di incarichi

dal 3% al 5% fino a € 5.200,00 con un minimo di € 155

giudiziari, l'onorario deve

 

essere calcolato secondo l'art.

dall'1,50% al 2% sul maggior valore fino a € 25.900,00

7 delle norme generali sulla

 

base delle entrate lorde

dallo 0,50% al 1% sul maggior valore oltre € 25.900.00

 

 

7 - Ispezioni, visure, ricerca e

 

richiesta documenti

I diritti e gli onorari della tariffa giudiziaria civile

 

 

8 - Arbitro unico (5)

 

 

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

 

 

fino a € 25.900,00

650

1.935

 

 

 

 

All'avvocato quale arbitro

 

 

 

unico è dovuto oltre al

sul maggior valore

 

 

rimborso delle spese

 

 

 

documentate il seguente

da € 25.900,01 a € 51.700,00

1.615

3.225

onorario:

 

 

 

 

da € 51.700,01 a € 103.300.00

2.585

5.160

 

 

 

 

 

da € 103.300,01 a € 258.300,00

5.165

10.325

 

 

 

 

 

da € 258.300,01 a € 516.500,00

9.685

25.820

 

 

 

 

 

da € 516.500,01 a € 2.582.300,00

16.140

45.185

 

 

 

 

 

 

16.140

45.185

 

 

 

 

 

Oltre all'1% della

 

da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00

differenza tra il valore

 

 

della controversia e

 

 

€ 2.582.300,00

 

 

 

 

 

L'onorario minimo e

 

 

massimo dovuto per lo

 

 

scaglione precedente,

 

Oltre 25.822.900.00

oltre allo 0,50% della

 

 

differenza tra il valore

 

 

della controversia e €

 

 

25.822 900,00

 

 

 

 

Valore indeterminabile

3230

25.820

 

 

 

 

9 - Collegio arbitrale

 

 

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

 

Al collegio arbitrale composto

fino a € 25.900,00

1.940

5.160

da avvocati, oltre al rimborso

 

 

 

delle spese documentate è

 

 

 

dovuto il seguente onorario:

sul maggior valore

 

 

 

 

 

 

 

da € 25.900,01 a € 51.700,00

3.875

7.745

 

 

 

 

 

da € 51.700,01 a € 103.300.00

6.460

14.200

 

 

 

 

 

da € 103.300,01 a € 258.300,00

12.915

25.820

 

 

 

 

Al Presidente del collegio

da € 258.300,01 a € 516.500,00

22.595

58.100

arbitrale spetta il 40% del

 

 

 

compenso, agli altri

da € 516.500,01 a € 2.582.300,00

41.965

116.200

componenti il 30% ciascuno.

 

 

 

 

 

41.965

116.200

 

 

 

 

 

Oltre all'1% della

 

da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00

differenza tra il valore

 

 

della controversia e

 

 

€ 2.582.300,00

 

 

 

 

 

L'onorario minimo e

 

 

massimo dovuto per lo

 

 

scaglione precedente,

 

Oltre 25.822.900.00

oltre allo 0,50% della

 

 

differenza tra il valore

 

 

della controversia e €

 

 

25.822 900,00

 

 

 

 

Valore indeterminabile

1.295

10.325

 

 

 

 

10 - Onorario a tempo

 

Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tabella e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c le parti possono convenire un compenso sostitutivo

di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore a € 65

all'ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso onorario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la

natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo

parere del Consiglio dell'ordine.

 



N.d.r.:
D.L. 4-7-2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

Art. 24. Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri.

1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato 

 


Relazione

In ossequio al combinato disposto dell'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, dell'art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 536 e dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, il Consiglio nazionale forense ha sottoposto all'attenzione del Ministro della giustizia i nuovi criteri di riferimento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovuti agli avvocati per l'esercizio della attività professionale, approvati con delibera adottata nella seduta plenaria del 20 settembre 2002.

Ai sensi delle suddette disposizioni, le tariffe forensi dovrebbero essere aggiornate ogni due anni. Il termine predetto ha natura ordinatoria, ed essendo trascorsi dieci anni dall'ultimo aggiornamento attuato con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, appare opportuno provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe.

Com'è noto, nel decennio trascorso si sono succedute rapide trasformazioni nel Paese e nell'amministrazione della giustizia. La professione di avvocato si è adattata ai mutamenti normativi comportanti modifiche di taluni riti sia civili che penali, alla complicazione del sistema normativo in relazione ai processi di internazionalizzazione dei traffici, all'integrazione del nostro ordinamento giuridico con l'ordinamento comunitario. Tale processo innovativo ha comportato per la professione forense la necessità di una formazione e di un aggiornamento costanti, la necessità di una costosa opera di progressiva informatizzazione degli studi professionali e degli altri strumenti per l'esercizio quotidiano dell'attività, l'adeguamento delle prassi e dei parametri di riferimento deontologici.

È peraltro necessario che i cittadini ricevano dagli avvocati un'opera di assistenza e di tutela adeguata e pronta che, pur nella inevitabile varietà delle esperienze e delle qualità personali, offra alla collettività standard comuni al di sotto dei quali la protezione del fondamentale diritto di difesa, propria delle democrazie pluraliste contemporanee, si risolverebbe nell'accentuazione delle discriminazioni piuttosto che nell'aumento delle opportunità per tutti i cittadini.

In questo quadro, il mantenimento di un sistema di onorari professionali minimi inderogabili appare, ove correttamente inteso, non come un'indebita protezione di operatori professionali ai margini del mercato, ma come la garanzia pubblica che evita alla collettività gli effetti più dannosi del dispiegamento, senza alcun limite delle dinamiche della concorrenza commerciale. Ad avvalorare tale predicato, la recente sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C35-99, ha posto fine ad un annoso dibattito circa la compatibilità del sistema tariffario con l'art. 81 del Trattato CE, chiarendo come la deliberazione da parte del Ministro per la giustizia, conseguente alla proposta del Consiglio nazionale, salvaguardi la valenza pubblicistica del relativo procedimento, in funzione della protezione degli interessi generali della collettività, e non già degli interessi specifici della categoria professionale.

La decisione dell'organo di giustizia comunitario ben si integra con il quadro di riferimento dell'ordinamento italiano vigente, dove la tradizionale collocazione pubblicistica delle organizzazioni di autogoverno degli avvocati, i Consigli degli ordini forensi, si è arricchita negli ultimi anni di numerose ulteriori funzioni di natura squisitamente pubblica, in ossequio al principio di sussidiarietà, quali quelle connesse al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio.

L'inadeguatezza delle tariffe vigenti non si limita ai valori monetari riferiti al 1994 e pertanto non adeguati all'incremento del costo della vita, ma concerne anche l'impianto sistematico delle stesse. Invero, da un lato quelle civili non considerano le variazioni intervenute nella geografia giurisdizionale, dall'altro, quelle penali, ove ad esempio non è prevista espressamente neppure una voce relativa alla partecipazione alle udienze, rende, a volte, difficoltosa la redazione delle parcelle. Altre importanti innovazioni degli ultimi anni, come l'istituzione delle società tra avvocati, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in attuazione della direttiva 98/5/CE, nonché l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione nell'albo, richiedono di essere recepite nella tariffa.

La citata inadeguatezza si è aggravata a partire dal 1 ° gennaio del 2002 in ragione della introduzione dell'euro e della perdita di valore legale della lira. Il Consiglio nazionale forense ha dovuto allora compiere un'attività di adeguamento interpretativo conseguente all'inutilizzabilità di uno strumento tariffario concepito e strutturato per una moneta diversa. Le regole legali di conversione sono state applicate sulla base di approfonditi studi e del parere del Comitato Euro presso il Ministero delle Finanze. Questo ha scongiurato il rischio di grande incertezza e di confusione ingenerato tra gli operatori dalla non corretta applicazione dei metodi di conversione. Pur tuttavia molte difficoltà non potevano essere superate. Non si è potuto che prendere atto, ad esempio, della inapplicabilità di regole e criteri di cui alla tariffa vigente in lire, prima fra tutte la regola dell'arrotondamento dei valori monetari alle 5.000 lire. Ne è risultata una tariffa costituita da valori monetari espressi fino al centesimo di Euro, evidentemente ben più complessa da maneggiare. In occasione dell'aggiornamento delle tariffe. è stato necessario rivedere le stesse anche in relazione a tale profilo.

La revisione delle tariffe rappresenta peraltro l'occasione per correggere e migliorare le insufficienze e le difficoltà interpretative derivanti dall'applicazione delle tariffe del 1994 e che, talvolta, ha cagionato oscillazioni notevoli in sede di applicazione giurisprudenziale. Di qui l'attenzione e l'interesse del Consiglio nazionale forense, che ha condotto in merito una lunga attività preparatoria e di studio, lungo i primi sette mesi del 2002, per il tramite della propria Commissione tariffe, avvalendosi anche di consulenti esterni qualificati nel calcolo matematico e nella ragioneria.

La Tariffa si fonda sui seguenti criteri generali.

La Tariffa è informata ad un generale principio di ragionevolezza che ha consigliato di partire dall'impianto delle tariffe vigenti, per procedere a revisioni e miglioramenti che muovono nella direzione dell'adozione di uno strumento più agile ed intellegibile e che, soprattutto, non dia luogo a divergenze interpretative.

Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 prevedeva articolati che recavano regole generali e criteri relativi agli onorari per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, per l'attività giudiziale penale, e per l'attività professionale stragiudiziale; recava inoltre due tabelle, una relativa agli onorari giudiziali civili, amministrativi e tributari (tabella a), una relativa ai diritti fissi (tabella b); le altre due tabelle che componevano il sistema constavano della tabella penale, dove non vi era differenza tra onorari (dovuti in misura oscillante tra un minimo e un massimo) e diritti (dovuti in misura fissa), e della tabella stragiudiziale, articolata invece secondo minimi e massimi.

Rispetto a tale impianto, ferma restando la previsione di articolati normativi che constano dell'adeguamento di quelli esistenti, le novellate Tariffe subiscono una innovazione di non poco momento. Mentre quelle previgenti indicavano i minimi e i massimi dei vari onorari per un unico scaglione di valore della causa, e prevedevano criteri di sviluppo la cui applicazione consentiva di ricavare gli importi propri degli altri scaglioni, le nuove tariffe recano viceversa gli onorari minimi e massimi già sviluppati per tutti gli scaglioni, salvo ovviamente un unico criterio di chiusura che consenta di calcolare gli onorari per cause dal valore superiore all'ultimo scaglione sviluppato.

L'innovazione consente di superare le difficoltà relative a talune formule presenti nel decreto ministeriale del 1994 per diversi coefficienti di applicazione, la cui divergente applicazione poteva portare (e ha effettivamente portato, basti verificare le molte pubblicazioni in commercio) all'individuazione di onorari diversi a seconda dell'interpretazione accolta (a mero titolo di esempio, si indica la questione relativa all'interpretazione da rendere a proposito dell'espressione «ultima colonna», di cui alle «Norme comuni ai numeri 1B/a, 1B/b, 2/c, 2/e, (D.M. cit., in G.U. cit. p. 16-17) ed in particolare se per «ultima colonna» doveva intendersi: quella relativa alle pratiche di valore da L. 50 milioni a L. 100 milioni, cioè l'ultima prevista espressamente in cifre dal provvedimento normativo, al punto 2.c; oppure la colonna immediatamente precedente, ottenuta dallo sviluppo dei criteri).

L'approvazione di tabelle con onorari già sviluppati, piuttosto che con onorari indicati solo per scaglioni base, che rinviano a certi criteri per l'individuazione degli onorari degli altri scaglioni, rappresenta la semplificazione più profonda dell'intera tariffa.

È stato inoltre operato un adeguamento delle voci tariffarie sulla base dell'indice ISTAT relativo alla perdita del potere d'acquisto della moneta dal 1994 ad oggi pari al 25%.

È stato altresì ritenuto opportuno adeguare anche quanto previsto in relazione al rimborso forfetario delle spese generali (art. 14 tariffa civile; art. 8 tariffa penale; art. 12 tariffa stragiudiziale), ed aumentarlo dal dieci al dodici virgola cinque per cento.

L'iniziale proposta del Consiglio Nazionale Forense di innalzamento delle spese generali dal 10% al 15% è stata oggetto di osservazione critica sia in sede di parere interlocutorio della sezione atti normativi del Consiglio di Stato sia in sede di riscontro da parte di questa amministrazione, che ha ritenuto di contenere l'aumento nella misura del 25%, fissandolo quindi al 12,5%.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, però, nemmeno tale, più contenuto, incremento, troverebbe adeguata giustificazione e si risolverebbe pertanto in un ulteriore appesantimento, che si aggiungerebbe alla lievitazione dei livelli tariffari per effetto dell'inflazione, determinata, come più volte detto, nella misura del 25%.

In particolare si legge nel parere che «non emergono specifici approfondimenti in merito a cause ben individuate che abbiano portato le spese di gestione degli studi professionali, comprese le spese del personale e per impianti tecnologici, ad aumenti stabili e duraturi (e non compensati da eventuali risparmi indotti dalle nuove tecnologie)».

Ciò posto, si osserva, innanzi tutto e in via generale, che nessuna obiezione di principio viene mossa alla astratta previsione di una voce, denominata «spese generali», che autonomamente si calcoli - con ciò aggiungendosi - alle singole voci della tariffa, aumentati di una percentuale calibrata dell'inflazione maturata in un determinato periodo.

Ciò premesso, si osserva che le rilevazioni dell'ISTAT testimoniano aumenti dei costi medi degli affitti degli immobili pari al 25% (c.d. «affitti reali»: periodo dicembre 1996 - ottobre 2003) e al 25,5% (c.d. «affitti abitazioni»: periodo dicembre 1993 - dicembre 1996), per un totale che supera il 50%.

A ciò si aggiungano le spese condominiali che, notoriamente, hanno fatto registrare, nel decennio che è seguito all'entrata in vigore delle vigenti tariffe, un aumento di non lieve entità. Al riguardo va tenuto presente che i predetti oneri e spese non sono valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Al riguardo, ha influito l'introduzione dell'IRAP, non esistente al momento dell'entrata in vigore della tariffa del 1994.

Alla luce delle considerazioni che precedono, un aumento del 25%, anche delle spese generali, risulta ragionevole.

Nella riformulazione delle Tariffe si è tenuto anche conto del superamento della distinzione tra avvocati e procuratori.

Sono state previste regole relative alle tariffe applicabili alle prestazioni rese da società tra avvocati, Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 secondo cui « I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società. 2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente».

L'arrotondamento dei valori espressi è stato fissato alla cinquina di Euro per gli onorari e all'unità di Euro per i diritti.

Al fine di diminuire la «forbice» tra minimi e massimi, inoltre, «l'arrotondamento» degli onorari minimi è stato calcolato sempre per eccesso (es.: 10,34 diviene 15; 97.99 diviene 100), quello dei massimi sempre per difetto (es. 34,67 diviene 30; 89, 01 diviene 85).

I diritti sono invece arrotondati con metodo algebrico neutro (fino a 0,49 resta l'unità precedente; dallo 0,50 in poi scatta l'unità di Euro successiva (es.: 10,2 diventa 10; 11,5 diventa 12).

Le voci numeri 1, e 4 della tabella penale, formalmente relative ad onorari, ma sostanzialmente riconducibili a diritti, sono arrotondate con i medesimi criteri dei diritti (si ricordi che la tabella penale non prevede la distinzione tra diritti e onorari, impianto questo che si è voluto mantenere).

Non vi saranno dunque, per onorari e diritti, valori espressi in decimi o centesimi di Euro.

Al riguardo, il Consiglio di Stato pur esprimendo una generale condivisione dell'impostazione metodologica seguita, ha formulato alcune osservazioni relative a taluni pretesi effetti distorsivi. Si osserva - nel parere - che i criteri di arrotondamento fissati nelle vigenti tariffe erano stabiliti per eccesso prendendo a riferimento unità di £. 5.000 quanto agli onorari e unità di £. 1.000 quanto ai diritti.

Considerato che le vecchie £. 5.000 equivalgono ad € 2,58 e le vecchie £. 1.000 equivalgono ad € 0,52, il proposto arrotondamento a 5 e ad 1 Euro comporterebbe - a parere del Consiglio di Stato - un notevole scostamento dal criterio di conversione, con un incremento, rispetto al criterio precedente, di quasi il 100%. Proponeva pertanto il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento unico per onorari e diritti all'unità di Euro ovvero ad arrotondamenti differenziati di 2 - 3 Euro (rispettivamente in difetto ed in eccesso) per gli onorari e 0,50 € in difetto o in eccesso per i diritti.

Questa Amministrazione non ha condiviso sul punto le argomentazioni del Consiglio di Stato. Va innanzi tutto rilevato che criterio di arrotondamento di cui al decreto ministeriale del 1994 era previsto solo in eccesso. Il presente regolamento prevede, invece, un arrotondamento in eccesso per i minimi, mentre per i massimi, prevede un arrotondamento in difetto. Da ciò deriva in termini assoluti che, rispetto alla previgente tariffa, gli arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio perché in difetto, non comportano il paventato incremento del 100%.

Inoltre, nell'economia generale della tariffa, l'alternarsi di arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima unità di misura, si risolve in una sostanziale compensazione, senza però trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (i massimi) rispetto all'arrotondamento in eccesso che si applica su importi più contenuti (i minimi). Per il che l'effetto dell'arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro. Tantopiù che mentre l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (quelli massimi), l'arrotondamento in eccesso si applica su importi più contenuti (quelli minimi).

Per ultimo non può non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo 0,50 riferito ai diritti) contrasta con quella finalità di semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio di Stato.

I criteri descritti fin qui valgono per tutte le parti della Tariffa.

Si indicano di seguito i criteri di riferimento esplicativi che hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa.

Capitolo I - Recante la tariffa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria.

Per ciò che concerne l'articolato normativo, si è innanzitutto proceduto alla precisazione e al miglioramento (sotto il profilo descrittivo) delle intitolazioni dei vari articoli. Inoltre, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, diversi elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura complessive.

È stata prevista l'estensione della regola relativa all'aumento percentuale dell'onorario in caso di difesa di più parti, al caso della difesa di una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, come più volte affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, cfr. Cass. civ., sez. II, 2 novembre 1993, n. 10805) (articolo 5, comma 4).

Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato la questione della difficoltà di individuare il valore delle controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento di provvedimenti o di atti amministrativi. La questione si pone in termini diversi allorquando oggetto della lite è un atto di natura negoziale ove risulta applicabile, agli effetti della quantificazione della domanda, la disciplina già prevista in tema di obbligazioni dal codice di procedura civile. Conseguentemente, la tariffa prevede l'applicazione del criterio generale di cui al codice di rito ogni volta che sia possibile o, altrimenti, la necessità di tener conto dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (art. 6, comma 3).

Viene altresì precisato che, per le cause sia civili che amministrative «di valore indeterminabile e di particolare importanza in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualunque natura, anche di carattere non patrimoniale», il giudice possa liquidare onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore fino a € 516.500,00 (art. 6, comma 5).

Nelle previgenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili e per quelle amministrative. In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il criterio di riferimento non era univoco; infatti, il paragrafo VI, alla lettera m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 3, 4, 5 (cioè le voci dalla n. 11 alla n. 40) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire, e da 750 milioni a 1 miliardo di lire; il paragrafo IX, alla lettera q), invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 7, 8 e 10 (richiamato dalla voce n. 56) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da 750 milioni a 1 miliardo di lire. Come si può notare, mentre lo scaglione di riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione richiamato per l'individuazione dei minimi.

La presente tariffa opta ora, invece, per un collegamento ad un unico scaglione di valore superiore, in considerazione della circostanza che spesso le cause di valore indeterminabile muovono, allorquando sono di particolare importanza, interessi tali e comportano attività così onerose per gli avvocati che il previgente riferimento appariva del tutto insufficiente, perché conduceva ad onorari troppo bassi rispetto al rilievo delle vicende dedotte in giudizio.

È stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250.000, da lire 250.000 a lire 500.000 e da lire 500.000 a lire 1.000.000) in un unico scaglione fino a € 600,00, non sembrando congruo il mantenimento di una suddivisione in scaglioni per importi così minimi. È pertanto ragionevole l'equiparazione del trattamento per tutte la cause dal valore fino a € 600,00. A proposito dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo più ampio scaglione di valore, il minimo del nuovo scaglione è stato calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da L. 0 a 250.000, mentre il massimo è stato calcolato prendendo come base il massimo dello scaglione da L. 500.000 a L. 1.000.000. I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono stati accorpati i primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella, relativi alle cause innanzi la Corte di cassazione, le altre magistrature superiori, ed il Tribunale della Comunità europea di prima istanza, nonché alle cause dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e alla Corte di giustizia della Comunità europea (ora, rispettivamente, paragrafi V e VI). Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a £. 500.000, e cause da £. 500.001 a £. 1.000.000), nella nuova tariffa vi è un unico scaglione per le cause fino a € 600. Gli onorari minimi di questo scaglione sono i minimi del precedente scaglione fino a £. 500.000; gli onorari massimi sono quelli massimi dello scaglione da £. 500.001 a £. 1.000.000 (lo stesso criterio di cui al punto precedente). I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT, e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

La stessa modifica è stata apportata al paragrafo X (ora, par. VII, procedimenti speciali, procedure esecutive, procedimenti tavolari).

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della causa da € 258.300,01 a € 516.000,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni, da £. 500 milioni a £. 750 milioni, e da £. 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da £. 500 milioni a £. 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da £. 750 milioni a 1 miliardo.

Una clausola di chiarimento è apposta in calce alla tabella relativa alle cause davanti al giudice di pace (articolo 5, comma 7), e riprende la formulazione del testo previgente, con una significativa aggiunta (qui evidenziata in grassetto): «Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, c.p.c., eccedenti il valore di € 2600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II».

È stata, poi, inserita una nuova voce: «8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria». Tale inserimento appare giustificato in ragione del fatto che spesso anche il procedimento di fronte al giudice di pace, in specie nelle materie a lui riservate in sede di competenza funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali che possono richiedere l'effettuazione di numerose memorie difensive. I valori degli onorari minimi e massimi di questa nuova voce sono stati calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17 della tabella prevista dal decreto ministeriale del 1994, relativa ad analoghe attività per le cause innanzi al tribunale, e sono stati ridotti prudentemente facendo uso del generale criterio di ragionevolezza che ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa.

La voce n. 17 è stata ampliata con il riferimento all'interrogatorio libero («17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero»). Analoga nuova voce è stata ripetuta al n. 29, per le cause dinanzi al giudice amministrativo, sempre più spesso segnate dal ricorso a tali metodologie probatorie.

È stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24, «redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione»). Non vi è infatti ragione, in via di principio, di distinguere, ai fini della determinazione degli onorari, le due attività che rappresentano specularmente il primo importante atto difensivo nel processo amministrativo (non è affatto detto, in altre parole, che la redazione di una memoria di costituzione sia attività più semplice, e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso). È stata inoltre precisata la voce n. 29 (29 Memorie difensiva per ognuna), in ragione dell'opportunità di prevedere un compenso ogni volta che una importante ed onerosa attività difensiva scritta venga prodotta.

La voce n. 21 (già voce n. 20 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) è stata corretta con la seguente precisazione: («Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale»). In caso contrario si applicherà la tariffa valida per le prestazioni stragiudiziali. Stessa correzione è stata apportata alle voci n. 11 (già voce n. 10 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e 41 (già voce n. 40 della tabella A del decreto ministeriale del 1994).

È stato introdotto un ulteriore scaglione, integralmente sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente tabella, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori compresi tra i 2,5 e i 5 milioni di Euro. Il calcolo dei minimi e dei massimi per il nuovo scaglione è stato effettuato desumendo dalla precedente tabella i criteri di sviluppo: in particolare, i minimi di detto scaglione sono calcolati riducendo del 50% i massimi del «vecchio» scaglione precedente (da 3 a 5 miliardi di lire) mentre i massimi sono calcolati aumentando gli onorari massimi del «vecchio» scaglione da L. 10.000.001 a L. 50.000.000 del 1.100%. Questa percentuale di incremento è conforme al criterio generale di ragionevolezza, in piena coerenza con le percentuali di incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale del 1994: infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni precedenti erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da 750 ml a 1 mld = 400%; da 1 mld a 3 mld = 700%; da 3 a 5 mld = 900%.

È stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le cause di valore superiore ai 5 milioni di Euro.

Il criterio proposto come clausola generale di chiusura della tabella, relativamente al calcolo degli onorari minimi e massimi per cause oltre un certo valore, è quello di moltiplicare il valore della causa per taluni coefficienti, coerentemente con quanto già previsto dal decreto ministeriale del 1994.

L'utilizzo del metodo che consiste nel moltiplicare il valore della causa per determinati coefficienti è motivato dal fatto che ciò consente il pieno rispetto della formula usata dal decreto ministeriale del 1994 ai par. VI (lettera L) e IX (lettera O) della tabella A: «Per le cause di valore superiore a cinque miliardi, gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione (da 3 a 5 miliardi) sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».

Si illustra di seguito la dimostrazione. Prendiamo ad esempio una voce, la n. 41 (studio della controversia). Il modo più semplice di intendere il criterio dello sviluppo «rigidamente proporzionale» è il seguente:

posto che per le cause di valore pari a 5 miliardi, il minimo è di £. 4.220.000 e il massimo è di £. 10.550.000, per le cause di valore superiore i minimi e i massimi vanno calcolati in modo appunto rigidamente proporzionale, e ciò comporta che occorre vedere «di quanto» aumenta il valore della causa rispetto alla cifra di 5 miliardi (che è l'ultima per la quale abbiamo minimi e massimi certi), e aumentare nella stessa percentuale i minimi ed i massimi. Perciò, per una causa di 6 miliardi, cioè dal valore del 20% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare i minimi e i massimi indicati ( £. 4.220.000, £. 10.550.000) del 20%. Per una causa che vale 7 miliardi, cioè dal valore del 40% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare del 40% anche i due onorari indicati.

Questa sequenza si traduce matematicamente come segue (in lire):

Per una causa di 6 miliardi, il minimo è così calcolato:

5.000.000.000: £. 4.220.000 = 6.000.000.000: X

X = £. 4.220.000 * 6.000.000.000/5.000.000.000 X = £ 4.220.000* 1,2= £. 5.064.000

Dunque, come il valore della causa è aumentato del 20% (cioè di 1,2 volte), così anche il minimo è aumentato del 20%, (cioè di 1,2 volte).

Per una causa di 7 miliardi di lire, il minimo è così calcolato: 5.000.000.000: £. 4.220.000 = 7.000.000.000: X

X = 4.220.000 * 7.000.000.000/5.000.000.000

X = 4.220.000* 1,4= £. 5.908.000

Dunque, come il valore della causa è aumentata del 40% (cioè di 1,4 volte), così anche il minimo è aumentato del 40%, (cioè di 1,4 volte).

Come si può vedere, resta sempre costante la prima parte della proporzione (5.000.000.000 4.220.000); è per questo che lo stesso valore può esprimersi attraverso un coefficiente determinato appunto dividendo l'onorario minimo per cinque miliardi, la cifra limite dell'ultimo scaglione previsto dal decreto ministeriale prima di formulare la regola di chiusura.

Con ciò si dimostra come il criterio dello sviluppo «rigidamente proporzionale» conduca all'elaborazione di coefficienti, i quali, moltiplicati per il valore della controversia, portano all'ottenimento dei minimi e massimi.

Nella proposta di nuove tariffe, il Consiglio nazionale forense ha proposto di seguire esattamente lo stesso metodo del precedente decreto ministeriale, ma questa volta con la previsione esplicita dei coefficienti.

Ovviamente cambia «il precedente scaglione» utilizzato per calcolare i coefficienti (non è più quello da £. 3.000.000.001 a 5.000.000.000, ma quello da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00).

Per le cause di valore indeterminabile, conformemente a quanto disposto nell'articolato (art. 6, comma 5), i minimi sono quelli dello scaglione da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre i massimi sono quelli dello scaglione da € 51.700,01 a €103.300,00. Per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, i massimi possono essere aumentati fino a quelli corrispondenti alle cause di valore fino a € 516.500,00, coerentemente con quanto già disposto dal paragrafo VI della previgente tabella «Coefficienti di applicazione». Ovviamente l'aumento dei massimi applicabili andrà giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, che possano derivare dalla sentenza.

Il titolo del paragrafo IV (già paragrafo V) relativo alle cause avanti alla Corte d'appello e alla Commissione tributaria regionale è stato modificato appunto con l'aggiunta della Commissione tributaria regionale, distinguendo così i due gradi del giudizio tributario.

Sono state modificate la voce n. 36 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce n. 37) specularmente a quanto operato per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 17).

Per le cause avanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza e per le cause avanti la Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, nonché avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea, alla fine dei relativi paragrafi in tabella è stata eliminata la frase «Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati», in modo da rendere applicabili le regole generali di cui all'art. 5.

Per i procedimenti speciali, le procedure esecutive e i procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche alle voci nn. 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali (voci nn. 49, 51, 52, 53, 54 vecchia numerazione della tabella A del decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un chiaro obiettivo di semplificazione.

A proposito delle trasferte, è stato introdotto un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento che appare più coerente con le attuali regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale.

Per le cause in materia di rapporti di lavoro, la precedente soglia di valore della causa (£. 150.000) al di sotto della quale gli onorari sono dovuti in misura della metà, è stata elevata a € 500. È precisato espressamente che per l'assistenza a procedure conciliative presso l'ufficio del lavoro od uffici analoghi si applica la tariffa stragiudiziale (art. 12).

La revisione delle tariffe è stata poi l'occasione per procedere ad una correzione degli onorari minimi e massimi elaborati secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 1994, relativamente ad alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 33, 35, 37, 38 (numerazione della previgente Tariffa); per queste voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente che gli onorari minimi dello scaglione precedente fossero di importo superiore agli onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo (di valore maggiore). Più in particolare, per le voci dalla n. 13 in poi, gli onorari minimi dello scaglione fino a L. 10.000.000 risultano maggiori dei minimi previsti nello scaglione successivo (da L. 10.000.001 a L. 50.000.000). Il calcolo dei minimi di quest'ultimo scaglione avveniva infatti riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente (fino a L. 10.000.000), ma produceva per le voci indicate questa evidente distorsione.

Per correggere la distorsione, e prevedere, più ragionevolmente, onorari minimi più alti in scaglioni di valore superiore, si è deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare i minimi del secondo scaglione al di sopra di quelli del primo. Per evitare aumenti troppo alti, la differenziazione è stata limitata all'unità minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioè la cinquina di Euro.

Così, ad esempio, la voce 15 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 16), prevedeva per le cause di valore fino a £. 10.000.000, minimi di £ 40.000 (€ 20,66), mentre per le cause di valore da £. 10.000.000 a £. 50.000.000, minimi di £ 32.000 (€ 16,53) (si fa riferimento ovviamente a valori convertiti anche in Euro, ed in particolare alla pubblicazione speciale del CNF «Le tariffe in euro», suppl. al n. 4 di Attualità forensi, nov.-dic. 2001). Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in aumento i minimi dello scaglione più alto rispetto ai minimi dello scaglione precedente, si è scelto di prendere come riferimento, per il calcolo dell'onorario minimo dello scaglione più alto, il minimo precedente (lire 40.000 = € 20,66), di rivalutarlo secondo l'indice ISTAT e arrotondarlo secondo i criteri generali, e di aumentarlo fino all'unità superiore utilizzata nella Tariffa relativamente agli onorari, cioè alla cinquina di Euro.

Va tuttavia precisato che nei casi in cui l'applicazione del criterio di arrotondamento alla cinquina di Euro avrebbe comportato un aumento del valore superiore al 30%, si è proceduto a ridurre i relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurli ad un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25%.

Si confrontino al riguardo le voci nn. 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28 della tabella A.

Per quanto concerne la Tabella B, relativa ai diritti di avvocato, e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio generale di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra meglio illustrati con riferimento ai criteri generali utilizzati nella novella della tariffa, si osserva in via generale che tale tabella ha subito interventi meno profondi di quelli relativi alle tabelle degli onorari.

Si è proceduto all'eliminazione di alcune voci (nn. 33, 41, 46 della tabella b del decreto ministeriale 1994) superate da recenti innovazioni normative ed amministrative; si è poi introdotta una voce nuova (la n. 8) che prevede il diritto dovuto in occasione del versamento del contributo unificato, e sono state apportate modifiche alle seguenti voci: alla n. 11 (già n. 10), è stato precisato come il diritto è dovuto per l'esame di ogni scritto difensivo della controparte; alla n. 25 (già n. 24), è stato precisato come il diritto per l'assistenza prestata per la conciliazione sia dovuto quando questa avviene in giudizio; alla n. 33 (già n. 32) è stata usata una formulazione testuale più ampia, in modo da ridurre le occasioni per esigere il diritto; alla n. 40 è stata aggiunta la parola «giudiziale» per precisare di quale nota spese si tratti; alla n. 51 (già n. 52) è stata aggiunta la parola «ogni» per maggiore chiarezza («per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio»); alla voce 80 (già n. 83) è stato soppresso il riferimento alle copie realizzate in copisteria.

È stato in via generale applicato l'indice di rivalutazione monetaria ISTAT (25%).

Ai fini di razionalizzazione e semplificazione è stato ridefinito il contenuto delle voci nn. 57 e 60 della tabella B del decreto ministeriale del 1994 e trasfuso nella voce 55 della nuova tabella B.

È stato operato l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a L. 250.000, da L. 250.000 a L. 500.000 e da L. 500.000 a L. 1.000.000) in un unico scaglione fino a € 600. È sembrato incongruo mantenere una suddivisione in scaglioni per importi così minimi, operando una ragionevole equiparazione del trattamento per tutte le cause dal valore fino a € 600.

Sono stati aggiunti, inoltre, due nuovi scaglioni di valore (da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00, e da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00), oltre il quale valore vi è lo scaglione di chiusura, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici ramo civile .

Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.

Si è precisato poi definitivamente che, ai fini della determinazione dei diritti, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente € 25.900,00 ma non € 103.300,00, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio (art. 6, comma 5).

Capitolo II recante la Tariffa Penale.

La revisione della tariffa penale muove dalla constatazione che il sistema di cui al decreto ministeriale del 1994 comporti, per l'avvocato che eserciti la professione nel settore penale, il pagamento di compensi mediamente assai inferiori rispetto ad attività analoghe (quanto a profusione di impegno e di tempo) eseguite dal collega che operi nel ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.

Peraltro, dopo più di un decennio di applicazione del nuovo processo penale ed in ragione delle numerose novelle introdotte - la più significativa al riguardo è quella relativa alle investigazioni difensive - ma anche per i tempi e le modalità di procedimento e processo (nella tariffa vigente non sussiste distinzione al riguardo) e per la scelta di riti alternativi e per l'uso ormai comune di più moderne attrezzature - nonché per l'importanza sempre maggiore che viene attribuita alla giustizia penale, è apparso necessario modificare sia le norme generali, sia la tabella.

Inoltre, le modifiche normative relative alla competenza impongono l'individuazione di nuove colonne, con graduazione dei compensi in relazione al giudice chiamato a trattare e a decidere: giudice di pace, giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare (con riferimento ad «incidenti probatori» e a «giudizi abbreviati», talvolta più importanti dei processi davanti al giudice monocratico o collegiale), tribunale in composizione monocratica e magistrato di sorveglianza, tribunale in composizione collegiale, corte d'appello e tribunale di sorveglianza, corte d'assise d'appello, magistrature superiori.

D'altra parte, anche le voci della tabella dovrebbero variare in considerazione di diverse attività non indicate in quella precedente, specie a proposito di investigazioni difensive, udienze e relative attività, redazione di scritti difensivi.

Con riferimento alla previsione di voci nuove rispetto a quelle già contemplate nella tabella c) del decreto ministeriale del 1994, i nuovi onorari minimi e massimi sono stati elaborati dopo aver prudentemente preso in esame il tipo di attività prestata dal difensore, e facendo uso del generale criterio di ragionevolezza, avuto riguardo anche ai valori degli onorari previsti per altre voci della tariffa.

Al riguardo va chiarito che le voci previste sono ovviamente cumulabili, specie quelle relative ad esame e studio, investigazioni difensive, udienze e scritti difensivi (cfr. nuovo comma 4, art. 1).

Per le udienze, è stato previsto un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio); un'integrazione in caso di attività difensive, indicate in tabella a titolo esemplificativo; una integrazione in caso di discussione orale. Per le impugnazioni (appelli e ricorsi per cassazione) è sembrato ragionevole elevare gli importi, anche per renderli omogenei rispetto a quelli previsti nelle tabelle civili.

Per le attività relative agli «accertamenti tecnici non ripetibili» (art. 360 codice di procedura penale), anche se le stesse si svolgono fuori udienza, è sembrata opportuna, stante la loro rilevanza, l'applicazione della voce 6.2 della tabella.

Per quando riguarda gli importi da inserire nelle colonne, le voci preesistenti sono state rivalutate del 25%, conformemente all'indice ISTAT, e arrotondate per eccesso quanto ai minimi (da mantenere inderogabili) e per difetto quanto ai massimi, evitando i decimali.

In particolare:

- per i giudizi davanti al Giudice di Pace, viene prudentemente proposto il mantenimento degli importi della colonna già del «Pretore», con i detti opportuni arrotondamenti.

- per i giudizi davanti al Tribunale Collegiale, è stato apportato un aumento pari al 25%, rispetto agli importi previsti nella tabella vigente per i processi innanzi il tribunale.

Conseguentemente, rispetto a tale colonna base, sulla scorta del decreto ministeriale del 1994:

- per i giudizi davanti al Tribunale Monocratico e al Magistrato di sorveglianza, è stata apportata una diminuzione del 25%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;

- per i giudizi davanti alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza, è stato apportato un aumento del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

- per i giudizi davanti alla Corte di Assise e di Assise d'Appello, è stato apportato un aumento del 100%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;

- per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione, è stato apportato un aumento del 150%, rispetto alla colonna del Tribunale Collegiale;

- per i giudizi davanti al GIP o al GUP, si è preferito prevedere i minimi della colonna del Tribunale Monocratico ed i massimi della colonna del Tribunale Collegiale, consentendo così di mediare volta per volta, secondo la competenza e la rilevanza dell'attività.

Relativamente agli arrotondamenti, eliminando del tutto i decimali, si sono applicati criteri omogenei rispetto alla tariffa civile: per le voci 1 e 4 (nuova numerazione), «corrispondenza e sessioni» e «indennità» (assimilabili ai «diritti» della tariffa civile), vengono proposti arrotondamenti all'unità di Euro; per le voci di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli «onorari» della tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti alla cinquina di Euro.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di colonne successive ci si è discostati dal criterio sopradescritto nei seguenti casi:

Alla voce 1.1, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al tribunale monocratico è stato portato a € 8, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di € 7.

Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al tribunale monocratico è stato portato a € 13, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di € 12.

Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a 35 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di € 32, importo identico all'onorario massimo dello scaglione precedente.

Anche nella tariffa penale, come si dirà di seguito in commento alla tariffa stragiudiziale, è stato ritenuto opportuno inserire titoli, descrittivi dei contenuti, per i vari articoli della normativa, ora più omogenea rispetto a quella civile.

È stato previsto l'adeguamento della tabella penale con riferimento alle prestazioni rese da società professionale (art. 3, comma 4).

Per omogeneità con la tabella civile è stata prevista anche per la tabella penale, la previsione, nella norma relativa alle trasferte, dell'indicazione del criterio del domicilio professionale, piuttosto che della residenza (art. 4).

È stata prevista infine la individuazione degli atti per i quali è possibile chiedere il rimborso delle spese (art. 6).

Capitolo III recante tariffa per le prestazioni stragiudiziali.

La normativa relativa alla tariffa stragiudiziale è stata oggetto di numerose integrazioni e modifiche, informate ad un'esigenza di chiarezza e di intellegibilità del testo. Infatti, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, molti elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura. Ulteriore innovazione volta ad ottenere una maggiore chiarezza del testo è stata quella di provvedere ad una intitolazione dei vari articoli, diversamente da quanto previsto nel decreto ministeriale previgente, dove i titoli descrittivi dei contenuti dei vari articoli erano presenti solo nell'articolato normativo relativo alla tariffa giudiziale civile, tributaria ed amministrativa (e non anche, appunto, in quella stragiudiziale e in quella penale).

È stata operata una ridefinizione dei primi due scaglioni. Invero, i primi due scaglioni di valore sviluppati dal decreto ministeriale del 1994 erano quelli delle pratiche fino a L. 500.000 e quelli delle pratiche da L. 500.001 a L. 3.000.000. I nuovi scaglioni sono invece quelli delle pratiche fino a € 600,00 e da € 600, 01 fino a € 1600,00. Gli onorari minimi e massimi sono stati quindi ricalcolati secondo il criterio qui indicato, apparso conforme al generale principio di ragionevolezza seguito nella redazione della nuova tariffa. Per lo scaglione da € 600,01 a € 1600,00 i massimi restano invariati rispetto a quelli dello scaglione da L. 500.000 a L. 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50%. Gli arrotondamenti alla cinquina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a € 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a L. 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a L. 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da € 600 a € 1.600 e quelli del vecchio scaglione da L. 500.000 a L. 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquina di curo sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da € 258.300,01 a € 516, 500,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni: da £. 500 mln a £. 750 mln, e da £. 750 mln a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da £. 500 mln a £. 750 mln, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da £. 750 mln a 1 mld.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da € 516.500,01 a € 1.549.400,00, da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00, da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 mln a 1 mld di lire (ultimo scaglione per il quale il decreto ministeriale prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125% per lo scaglione da € 516.500,01 a € 1.549.400,00; 150% per lo scaglione da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00; 175% per lo scaglione da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00.

Per le finalità di razionalizzazione e semplificazione che hanno inspirato la redazione della nuova tariffa, all'art. 1, comma 1, si è precisato che i compensi per le prestazioni di consulenza (voce n. 1) e di assistenza (voce n. 2) sono tra loro cumulabili, mentre i compensi per le prestazioni di assistenza (voce n. 2) non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 (assistenza in procedure concorsuali.... ) e 6 (gestioni amministrative ), come già prevedeva la previgente tariffa.

Nella voce 1 A relativa alle consultazioni orali che esauriscono la pratica, è stato inserito il riferimento alle consultazioni telematiche. L'onorario massimo previsto (€ 150) risulta dal raddoppio del massimo previsto in precedenza, arrotondato non secondo le regole generali (cioè per difetto), bensì in eccesso. L'aumento si giustifica in relazione alla previsione di scaglioni più numerosi, con la conseguenza che tale massimo va prudentemente applicato anche a pratiche di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole, pur trattandosi di consultazioni orali o telematiche, prevedere cifre irrisorie.

Per le voci l Ba, 1 Bb, 2c, 2e, si è provveduto all'adeguamento dei valori con la percentuale ISTAT del 25%.

Inoltre, gli onorari previsti per le pratiche di valore indeterminabile sono stati adeguati aumentando il riferimento ai minimi, e lasciando invariato il criterio per l'individuazione dei massimi (i minimi sono quelli dello scaglione da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre i massimi, che restano invariati rispetto alla tabella previgente, sono quelli dello scaglione da € 51.700,01 a € 103.300,00).

La regola di chiusura consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le pratiche di valore superiore ad € 5.164.600,00. Per tali pratiche sono stati calcolati coefficienti massimi e minimi dividendo i minimi e i massimi dell'ultimo scaglione sviluppato nella previgente tabella (da 5 a 10 mld di lire) per il valore massimo dello scaglione (€ 5.164.600,00), con la stessa logica derivata dalla precedente tabella e sopra meglio illustrata. Resta valido il limite massimo per cui in ogni caso l'onorario non può superare complessivamente il 3% del valore della pratica (art. 11).

Si tenga presente che in questo caso la formula usata dal decreto ministeriale del 1994 era poco chiara, giacché ometteva il riferimento allo «scaglione precedente», e si riferiva impropriamente alle controversie piuttosto che alle pratiche. La formula risultava espressa nei seguenti termini (cfr. Norme comuni ai nn. 1Ba, 1Bb, 2c, 2e): «Per le cause di valore superiore a un miliardo, gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».

Le voci 2a (diritto fisso di posizione ad archivio) e 2b (lettere, telegrammi, comunicazioni telefoniche e telematiche) sono state meramente adeguate all'incremento ISTAT, così come la voce 2d (conferenze di trattazione), dove è stato altresì inserito il riferimento alle conferenze di trattazione svolte in forma anche telematica.

Nessuna modifica è stata apportata alla voce 2f, relativa alla redazione di contratti, statuti, etc.

Nella voce n. 3 (assistenza ad adunanze, assemblee, ecc.) il minimo è stato meramente adeguato all'incremento di cui all'indice ISTAT, mentre il massimo è stato aumentato del 50%. Anche qui vale la considerazione già espressa: tali nuovi massimi «coprono» anche scaglioni di valore molto più alti che in passato, e pertanto tale massimo va prudentemente applicato anche a cause di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole prevedere cifre irrisorie.

Nella voce n. 4, fermo restando il minimo, è stata applicata la rivalutazione all'indice ISTAT al massimo previsto nella previgente tabella.

Nella voce n. 6, sono stati modificati gli scaglioni di valore sui quali applicare le percentuali previste dal decreto ministeriale ai fini del calcolo degli onorari; conseguentemente, in deroga all'indice ISTAT, è stato aumentato anche l'onorario minimo.

Infine, la norma relativa alle indennità di trasferta (art. 8) è stata precisata con un riferimento al trasferimento fuori dal proprio domicilio professionale, e con altri adeguamenti di minore rilievo quali la previsione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti su veicolo proprio, etc.