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| Cost. 27-12-1947
Costituzione della Repubblica italiana. in vigore il 1° gennaio 1948. Art. 77 Art. 87. Art.77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria . Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni . I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti . Art. 87 -
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
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