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Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 9-4-2009 Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2009, n. 84. Epigrafe IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data; Considerato che, a seguito dei citati eventi, per i soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, ferma l'eventuale rilevazione di analogo impedimento per altri comuni della regione Abruzzo; Ritenuta la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009; Decreta: Art. 1. 1. Nei
confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti
d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel
territorio della provincia di L'Aquila, sono sospesi dalla stessa data
del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli
adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei
soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle
persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel
territorio della provincia di L'Aquila. 3. I sostituti
di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta
dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte.
La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo
di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo
comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate. 4. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento
della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del
6 aprile 2009, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione
disposta con il presente decreto. 5. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al
comma 1, anche mediante rateizzazione. |
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