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D.L. 25-6-2008 n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. Capo IV - Casa e infrastrutture Art. 11. Piano Casa 1. Al fine di
garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
piano nazionale di edilizia abitativa. 2. ll piano è
rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo
attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali
pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per: a)
nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b)
giovani coppie a basso reddito;
c)
anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d)
studenti fuori sede;
e)
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f)
altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti
da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque
anni nella medesima regione.
3. ll piano
nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove
abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi
che tengano conto dell’effettivo bisogno abitativo presente nelle
diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi: a) costituzione di fondi immobiliari
destinati alla valorizzazione e all’incremento dell’offerta abitativa,
ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e
con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati
anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e
la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di
edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo,
con le modalità previste dall’articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi
anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei
contratti pubblici relativi a la vori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore
di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli
interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati
per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere
solo transitorio dell’esigenza abitativa;
e)
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.
4. ll
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione
di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla
dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento,
attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da
elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità,
sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la
risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati. 5. Gli
interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le
disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante: a)
il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento
della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le
superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c)
provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui
al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di
gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità
abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone
agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle
categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi
di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare,
anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l’abitabilità, in
particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle
costruzioni e dell’ambiente urbano. 7. Ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e),
l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è
identificato, ai fini dell’esenzione dall’obbligo della notifica degli
aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante
della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che
costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al
soddisfacimento di esigenze primarie. 8. In sede di
attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente
disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle
fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e
alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie
pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni
realizzate o alienate nell’ambito delle procedure di cui al presente
articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci
anni dall’acquisto originario. 9.
L’attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa
alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui
alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 10. Una quota
del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici
non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra
l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più
utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali. 11. Per la
migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono
associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4
sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione
si provvede con l’applicazione dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 12. Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis, per l’attuazione degli interventi
previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in
attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del
presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi
di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in
sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle
indicate autorizzazioni di spesa. 12-bis. Per il
tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze
abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle
risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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