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| D.P.C.M. 6-4-2009
Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (Gazz. Uff. 6 aprile 2009, n. 80). Epigrafe IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lett. c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile n.d.r.]. Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, [Interventi urgenti, disposizioni per il ripristino e riparazione degli immobili colpiti dal sisma] convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 n.d.r.]; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; [Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 n.d.r., Funzioni mantenute dallo Stato n.d.r.]. Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; [coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile,n.d.r.] Considerato che il territorio della provincia di L'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,40 circa da un terremoto di magnitudo 5.8 scala Richter e da successive scosse di forte intensità; Considerato che tali fenomeni hanno provocato crolli diffusi in numerosi comuni della provincia predetta ed in altri della regione Abruzzo, causando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili e che l'estensione del terremoto è stata tale da determinare un elevato numero di sfollati per i quali occorre trovare urgente sistemazione anche al fine di fornire immediato riparo all'incolumità delle persone; Rilevato altresì che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo d'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nonché per assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale al fine di favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile; Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, anche tenuto conto delle informazioni acquisite nell'ambito del Comitato operativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 indetto in data odierna, che ha fatto emergere la necessità di interventi urgenti di prima assistenza alle popolazioni colpite e che lascia ritenere che possa acuirsi il rischio per la pubblica incolumità e per il normale svolgimento della convivenza civile anche con riferimento alla piena funzionalità della circolazione sul territorio colpito dal sisma e su quello nazionale direttamente o indirettamente interessato o utilizzato per i soccorsi; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Sentito il presidente della regione Abruzzo; Decreta:
Art. 1. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286,
in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il
coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza
derivante dai fenomeni sismici che hanno interessato la provincia di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo. 2. Al capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione
di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato
dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli
interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni
misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la
salvaguardia delle vite umane. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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