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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

Circ. 21-5-2009 n. 71

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, sulle misure da adottare in favore delle popolazioni dell’Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009: Indennizzo 800 euro mensili ai lavoratori autonomi.
Emanata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Epigrafe
Destinatari
1. Premessa
2. Riferimenti normativi
3. Prestazione
4. Requisiti
5. Modulistica
6. Istruzioni procedurali e contabili
Allegato - Domanda per prestazione di indennità




 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali

 

Al

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p. c.:

Al

Commissario straordinario

 

Al

Presidente e ai componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza

 

Al

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei comitati provinciali


 


1. Premessa

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo ha disposto l’erogazione di una indennità esentasse a sostegno di lavoratori di cui ai riferimenti normativi di seguito riportati, operanti nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici.


 


2. Riferimenti normativi

- Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, articolo 8, lettera b:

prevede “l’indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici;”

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3763, art. 5, comma 2:

per l’attuazione della precedente disposizione ha stabilito che “Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza operanti nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un’indennità pari a 800 euro mensili.”


 


3. Prestazione

Ai richiedenti che ne hanno diritto viene liquidata un’indennità mensile di euro 800,00, per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dal 6 aprile 2009 (data dell’evento sismico).

L’indennità è erogata dall’INPS, nell’ordine di presentazione delle domande, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il lavoratore che abbia ripreso l’attività lavorativa è tenuto a darne tempestivamente notizia all’INPS.


 


4. Requisiti

- L’indennizzo è erogato alle seguenti categorie di lavoratori che, alla data del 6 aprile 2009 già operavano nei Comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754:

* collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19, comma 2, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009 che soddisfino, in via congiunta, le seguenti condizioni:

- che operino in regime di monocommittenza;

- che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’art. 1, co. 3 della L. n. 233/1990, e siano stati accreditati presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;

- che con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;

- non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta Gestione separata;

* titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

* lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.


 


5. Modulistica

La domanda può essere presentata dall’interessato in qualsiasi sede INPS sul territorio nazionale, secondo il modello allegato (All. 1).


 


6. Istruzioni procedurali e contabili

Le indennità saranno erogate con la procedura automatizzata “Pagamenti vari”, i cui dettagli tecnici saranno forniti dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici con uno specifico messaggio. La Direzione bilanci e servizi fiscali, provvederà ad impartire alle sedi le relative conseguenti istruzioni contabili.


Il Direttore generale

Vittorio Crecco


 


Allegato


Domanda per prestazione di indennità


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