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N.d.r.: Vedi in proposito le istruzioni del Comune de L'Aquila del 19 luglio 2009 (file PDF) Epigrafe Premessa Art. 1. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Vista la nota n. 6498 del 22 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1.
La struttura di supporto di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009
è aumentata di 8 unità di personale appartenente ai ruoli del Ministero
per i beni e le attività culturali. Al personale di cui alla predetta
struttura di supporto compete il trattamento di missione ed è
autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel
limite di 70 ore mensili pro capite. 2. Il
vice-commissario delegato è autorizzato a ricevere contributi da
sponsor da destinare agli interventi di messa in sicurezza e di
recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma. 3. Agli oneri
derivanti dall'applicazione del presente articolo ed al funzionamento
della struttura di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, nonchè,
in via di anticipazione nel limite di 20 milioni di euro a valere sull'art. 7 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, nelle more della ripartizione dei fondi di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. 4. Le sopra
citate risorse sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al
vice-commissario delegato sulla base di richieste documentate.
Art. 2. 1. Per
consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari
interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di
proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica
regionale (ATER) il commissario delegato - presidente della regione
Abruzzo, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, della
medesima azienda che può provvedere, ove necessario, con i poteri di
cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli
assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi possono affidarne la
riparazione o la ricostruzione alla medesima azienda, che provvede in
qualità di amministratore di condominio sulla base delle ordinanze di
protezione civile adottate. 3. Per
l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore
di cui al comma 1 presenta un apposito piano che dovrà essere
sottoposto alla preventiva approvazione del commissario delegato di cui
al comma 1. 4.
Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 150 milioni si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo.
Art. 3. 1.
All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, così come modificato dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009,
dopo le parole «della retribuzione annua di posizione» sono aggiunte le
seguenti «nonchè, qualora comandato fuori sede, il trattamento di
missione». 2.
All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009,
dopo le parole «in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009»
sono aggiunte le seguenti «ovvero già realizzati alla stessa data ed
accatastati, o con le relative procedure di accatastamento ancora in
corso di definizione». 3.
All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009,
sono soppresse le seguenti parole: «e sulle risorse trasferite dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi
dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto».
Art. 4. 1. Le
disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 si applicano anche
alle unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cui
all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 5. 1. In favore
del personale delle regioni e delle provincie autonome, nonchè degli
enti locali direttamente impiegato per la gestione tecnica,
amministrativa ed operativa dell'emergenza sismica nell'ambito delle
colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle
regioni e delle provincie autonome, è autorizzata la corresponsione di
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente
reso. Dalla data di emanazione della presente ordinanza si applica il
limite massimo di cento ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009,
e di ottanta ore fino al 30 settembre 2009 per un numero massimo di
venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma, fatte
salve particolari e motivate esigenze autorizzate preventivamente dal
commissario delegato. 2. Al
personale con qualifica dirigenziale o titolare di incarichi di
posizione organizzativa o di alta professionalità delle regioni e
provincie autonome e degli enti locali direttamente impiegato per la
gestione dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili
regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle
provincie autonome è corrisposta un'indennità mensile commisurata ai
giorni di effettivo impiego pari al 20% della retribuzione di posizione
annua prevista dai rispettivi contratti. Dalla data di emanazione della
presente ordinanza l'indennità mensile si applica nel limite massimo di
sei unità per ciascuna regione e provincia autonoma. 3. I
fabbisogni relativi ai presenti commi, corredati dall'indicazione
nominativa dei beneficiari e dell'attestazione del servizio reso sono
comunicati al commissario delegato ai fini del trasferimento delle
necessarie risorse finanziarie. Ciascuna regione e provincia autonoma è
autorizzata ad erogare al proprio personale i relativi importi a titolo
di anticipazione. 4. Per gli
affidamenti urgenti relativi all'esecuzione di lavori connessi con la
gestione dei campi di accoglienza, per la ricostituzione delle scorte
strategiche nonchè per il ripristino immediato della funzionalità delle
colonne mobili, le regioni e le provincie autonome sono autorizzate,
fino al 31 dicembre 2009, ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il
commissario delegato definisce con proprio provvedimento i criteri per
il riconoscimento delle spese sostenute e da sostenere dalle regioni e
dalle provincie autonome in relazione alle attività di cui al comma 4.
Le regioni e le provincie autonome provvedono, entro il 30 settembre
2009, a quantificare i conseguenti oneri. 6.
Il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è soppresso. 7.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 6. 1. Fino alla
cessazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
6 aprile 2009, le disposizioni contenute all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
si applicano anche presso le strutture, gli edifici e le aree comunque
utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi.
Art. 7. 1. Al fine di
assicurare l'immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e
riparazione degli edifici danneggiati dal sisma di cui all'art. 1,
comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009,
i comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a
titolo provvisorio, sulla base di un'istruttoria amministrativa volta
alla verifica della regolarità formale e della completezza della
domanda e della documentazione allegata. Il provvedimento sulla
concessione del contributo a titolo provvisorio è adottato entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda al sindaco; decorso
inutilmente tale termine la domanda si intende accolta anche ai fini
dell'immediato avvio dei lavori. Il sindaco provvede alla concessione
del contributo a titolo definitivo entro trenta giorni dalla data di
concessione del contributo a titolo provvisorio, previa verifica in
ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009,
sia alla congruità economica degli stessi. Decorso inutilmente tale
ultimo termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo. 2.
I commi 5 e 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 sono soppressi e rimangono salvi gli atti adottati ed i relativi effetti. 3.
All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, le parole «pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «non inferiore al 30%». 4.
L'intervento di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
ha luogo anche in riferimento ai contributi di cui al comma 1, lettera
e), del citato art. 3, e si esplica anche quale supporto ai comuni ai
fini dell'istruttoria amministrativa delle domande di contributo
relative ai contributi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009
e n. 3790/2009 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. I relativi oneri sono ricompresi nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 3, ultimo
periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 5. Ai fini
dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli
interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009,
il necessario supporto è assicurato ai sindaci dal Consorzio
universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal
Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica
(ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di
apposite convenzioni stipulate con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere,
valutato in complessivi euro 500.000,00, si provvede a valere sulle
somma derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 6. Al fine di
garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di
concessione del contributo il comune dell'Aquila è autorizzato a
stipulare, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche ed integrazioni, trenta contratti a tempo
determinato aventi durata non superiore a quella dello stato
d'emergenza, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura
selettiva bandita dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 10, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 7. Al fine di
fronteggiare in via di assoluta urgenza l'emergenza abitativa in atto
anche attraverso il ripristino dell'offerta di alloggi ad uso abitativo
nella provincia dell'Aquila, concessi in locazione alla data del 6
aprile 2009 e danneggiati dal sisma, con esito di tipo A, B o C, è
riconosciuto in favore dei proprietari che rinnovano alle medesime
condizioni i contratti di locazione vigenti alla predetta data e per
una durata non inferiore a quattro anni, il contributo per la
riparazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 8. 1.
Per la realizzazione degli interventi di riparazione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 relativi alle parti comuni degli edifici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009. 2. I compensi
spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni
professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la
ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, da definire con appositi protocolli, rientrano tra le
spese ammissibili a contributo, nei limiti dei tetti di spesa già
indicati nelle citate ordinanze. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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