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Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.3779 del 6.6.2009 (riparazione degli elementi non strutturali e degli
impianti danneggiati, riparazione o rafforzamento locale di elementi
strutturali o parti di essi) 1. Oggetto
L’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3779, modificata ed integrata
dall’art. 11 dell’O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782, e dall’art. 13
dell’O.P.C.M. 25 giugno 2009, n. 3784, reca disposizioni finalizzate a favorire
il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni
individuati ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge n. 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle
temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e
che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto
intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C). I presenti indirizzi, emanati ai
sensi dell’art. 1 comma 1 dell’O.P.C.M. n. 3779/2009, forniscono criteri e
procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino
dell’agibilità sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009, per i quali l’esito dei rilievi di agibilità sia stato di tipo B o
C. 2. Valutazione del danno
Il danno deve essere valutato
conformemente ai criteri della scheda AeDES, di cui all’O.P.C.M. n. 3753/2009;
il tecnico incaricato della progettazione dei lavori provvederà, quindi, a
compilarla per le sezioni da 3. Obiettivi degli interventi
Gli obiettivi fondamentali da
conseguire con gli interventi per i quali è prevista la copertura economica ai
sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed i limiti di applicazione dei presenti
indirizzi sono definiti nell’art. 1 comma 1 dell’O.P.C.M. n. 3779/09: “Al fine di favorire il rapido rientro nelle
unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da
renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente, (con esito di tipo B) e che possono essere
oggetto di recupero dell’agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che
risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è riconosciuto un
contributo diretto per la copertura degli oneri relativi agli interventi di
riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la
riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di
essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle
Norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n.
617 del 2 febbraio Pertanto l’obiettivo primario è
il ripristino dell’agibilità sismica dell’immobile, attraverso il recupero
delle condizioni di sicurezza precedenti all’evento sismico, e della sua
abitabilità, attraverso la riparazione degli impianti e delle finiture
danneggiate. Il ripristino dell’agibilità
sismica deve essere conseguito primariamente attraverso interventi per l’eliminazione
delle condizioni di pericolo, la riparazione e/o il reintegro degli elementi
non strutturali e strutturali. L’Ordinanza ammette al rimborso, oltre che tali interventi,
anche gli interventi di rafforzamento locale coerenti con le disposizioni del
paragrafo 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al D.M. 14.01.09 e del par. C.8.4.3
della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009, recante
“Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”,
che recitano: 8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno
singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate
della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere
riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto
alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano
prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della
struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento
delle condizioni di sicurezza preesistenti. C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE (Circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009) Rientrano in questa tipologia tutti gli
interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi
strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari)
o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a
condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento
globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni
sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. Può rientrare in questa categoria anche
la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti
una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini
della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali
statici. Interventi di ripristino o rinforzo
delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti
murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di
catene/tiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano
anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle
azioni sismiche.” Gli interventi sugli elementi
strutturali, condotti per conseguire un rafforzamento locale e non una semplice
riparazione, saranno finalizzati ad eliminare le principali carenze strutturali
dell’edificio, che danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso che più
frequentemente si manifestano per
effetto dei terremoti e dunque a conseguire un maggiore livello di sicurezza
della costruzione, nel rispetto di quanto specificato nel citato articolo 8.4.3
delle norme tecniche. Pertanto non è richiesta
l’analisi sismica dell’intera costruzione ma solo la valutazione
dell’incremento di sicurezza, in termini di resistenza e/o di duttilità, della
parte strutturale su cui si interviene. 4. Competenza dei diversi tipi di intervento
Nel caso di edificio di proprietà
unica, il proprietario può presentare domanda al Sindaco per accedere al
contributo, secondo quanto disposto dall’art. 2
dell’O.P.C.M. n. 3779/09, per tutti gli interventi (non strutturali,
impiantistici e strutturali) necessari per ripristinare ed eventualmente
rafforzare l’edificio. Nel caso di edificio di proprietà
condominiale, in relazione al tipo di intervento, potranno presentare domanda
per accedere al contributo al Sindaco, secondo quanto disposto dall’art. 2
dell’O.P.C.M. n. 3779/09, i proprietari di ciascuna unità immobiliare e/o il
rappresentante del condominio. Salvo nei casi in cui non siano necessari
interventi su parti condominiali, secondo quanto specificato di seguito, sarà
preferibile inoltrare l’istanza di accesso al contributo tramite
l’amministratore o il rappresentante del condominio e comunque, in ogni caso,
in base ad un progetto unitario. Ai fini della individuazione del soggetto
titolare del diritto al finanziamento vale quanto segue:
In ogni caso gli interventi sulle
parti strutturali e non strutturali dovranno permettere di ripristinare
l’agibilità sismica dell’intera costruzione e la piena fruibilità delle unità
immobiliari e degli immobili di cui all’art. 1 commi 3 e 4 dell’O.P.C.M. n. 3779/09. Ai fini della piena efficacia
dell’intervento sulle parti strutturali, il finanziamento degli interventi di
competenza del condominio (voci “d” ed “e” dell’elenco precedente) è ammissibile
anche se non tutte le unità immobiliari ricadono nelle categorie di cui
all’art. 1 commi 3 e 4 dell’O.P.C.M. n. 3779/09. 5. Tipologie di intervento ammesse
Coerentemente con gli obiettivi
degli interventi richiamati all’art.1 comma 1 dell’ O.P.C.M. n. 3779/09, gli
interventi ammissibili a finanziamento saranno unicamente finalizzati: a
ripristinare le condizioni precedenti all’evento, sia in termini di finiture
che di distribuzione interna e funzionalità impiantistica, a ridurre il rischio
di caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare le condizioni di
sicurezza di parti strutturali critiche. Gli interventi volti a migliorare
le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche, in coerenza con gli
art. 8.4.3 e 8.7.4 del D.M. 14 gennaio 2008, dovranno mirare prioritariamente a contrastare
lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a
migliorare il comportamento globale della costruzione. Le tipologie di intervento
ammesse a finanziamento sono le seguenti: A.1 riparazione di elementi non
strutturali danneggiati e ripristino delle finiture; A.2 demolizione e ricostruzione
di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente
danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature,
cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni; A.3 riparazione degli impianti danneggiati,
ai fini del ripristino della loro funzionalità; A.4 riparazione locale di
elementi strutturali. Sono, inoltre, ammessi a
finanziamento fino ad un importo massimo pari a 150 €/mq di superficie coperta
lorda, inclusi i costi di finitura e le spese tecniche, i seguenti interventi
di rafforzamento locale: B.1 gli interventi su tamponature
e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi per
l’incolumità delle persone B.2 gli interventi di rafforzamento
locale di elementi strutturali ai sensi dell’art. 8.4.3 del DM 14.01.08 Per
gli interventi di rafforzamento strutturale, in generale, dovranno essere
valutati e curati, oltre alla riparazione degli eventuali danni presenti, gli
aspetti seguenti: -
riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani di progettazione o
costruzione; -
ampliamento di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare
gli urti, se il danno è attribuibile ad un’insufficiente
ampiezza, -
miglioramento del sistema di fondazione, se il danno è attribuibile ad un
cedimento fondale localizzato. Per
le strutture in c.a., in particolare, dovranno essere valutati e curati gli
aspetti seguenti: -
miglioramento della resistenza dei nodi trave-pilastro d’angolo o, più in
generale, non confinati e della capacità deformativa ("duttilità") di
singoli elementi. Per
le strutture in muratura, dovranno essere valutati e curati gli aspetti
seguenti: -
miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti
e fra pareti confluenti in martelli murari ed angolate, conseguibile attraverso
l’applicazione di tiranti; -
riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi
e volte, conseguibile mediante tiranti; -
sostituzione di architravi e/o rafforzamento delle pareti intorno alle
aperture. Infine,
per le strutture in acciaio, dovranno essere valutati e curati gli aspetti
seguenti: -
miglioramento della stabilità locale e flesso-torsionale degli elementi
strutturali; -
incremento della resistenza dei collegamenti; -
miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei
collegamenti trave-colonna. Qualunque intervento che modifichi
la situazione precedente al sisma (ad esempio spostamento di tramezzi,
cambiamento della tipologia di finiture, etc.) non sarà ammesso a
finanziamento, se non in quota parte corrispondente alla stima derivante da un
computo metrico del corrispondente intervento di ripristino ammissibile al
rimborso. La sostituzione del singolo
elemento strutturale fortemente danneggiato sarà ammessa a finanziamento solo se
economicamente più conveniente della riparazione. La situazione pre-evento e la
rispondenza dell’intervento al ripristino secondo quanto sopra specificato
dovrà essere asseverata dal tecnico incaricato e documentata fotograficamente. 6. Costi imputabili
I costi degli interventi vanno
computati con riferimento al prezzario informativo delle opere edili della Regione
Abruzzo, approvato con delibera della Giunta Regionale del 15 giugno 2009, n.
280, BUR n. 33 dell’8 luglio 2009. Per i prezzi non ricompresi in esso potrà
farsi l’analisi caso per caso e, in futuro, fare riferimento alle eventuali
integrazioni che la Regione dovesse pubblicare. In particolare per le singole
tipologie di intervento dovranno osservarsi le seguenti disposizioni: ·
nel ripristino degli elementi non strutturali i materiali
e le tecniche utilizzate dovranno essere compatibili con quelli presenti
nell’edificio e, ove possibile, tali da ridurre il rischio per l’incolumità
delle persone in caso di terremoto. ·
le finiture danneggiate a causa del sisma
saranno ripristinate utilizzando materiali e tecniche compatibili con le
finiture preesistenti; la spesa ammessa a contributo, qualora non sia possibile
certificare costi superiori delle finiture presenti prima del terremoto, non
potrà, comunque, superare l’importo relativo
a finiture del livello previsto per l’edilizia economica e
popolare. ·
gli impianti idrici, fognari, elettrici, del gas
danneggiati saranno ripristinati con materiali e tecniche ammesse dalle norme vigenti e compatibili con
le eventuali porzioni di impianto non danneggiate. Dovranno osservarsi le
cautele necessarie per evitare futuri danni connessi allo scuotimento sismico. ·
il costo della sostituzione completa del singolo
elemento strutturale è imputabile fino ad un massimo pari al costo della
riparazione, ·
Sono considerati ammissibili anche i compensi
aggiuntivi conferiti agli Amministratori dei condomini per l’esecuzione dei
lavori sopra detti. 7. Documenti per l’ammissione al contributo
I documenti da presentare per la
domanda di accesso ai contributi sono quelli indicati nell’ O.P.C.M. n. 3779/09
e, più specificatamente, dovrà essere presentata al Sindaco del Comune di competenza: -
Domanda, redatta in conformità al modello allegato
all’Ordinanza, in cui, se l’oggetto del contributo è un edificio di proprietà condominiale,
andranno indicati tutti i proprietari, ed allegate le relative deleghe al
rappresentante unico, generalmente individuato nell’Amministratore di
Condominio. ; -
preventivo di spesa con indicazione dei tempi di
realizzazione del lavoro; -
perizia giurata del professionista abilitato che
attesti: a) l’entità
del danno subito attraverso la compilazione della scheda AEDES nelle sezioni 1,
2, 3, 4 (scheda completa nel caso in cui l’immobile ricada in zone situate
fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all’art. 1, comma 2 del D.L.
28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77) b) il
nesso di causalità tra il danno e l’evento sismico, nel caso in cui l’immobile
ricada in zone situate fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi
all’art. 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; c) la
natura e l’idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di
inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti
al sisma degli elementi su cui si interviene, ai sensi dell’art. 1 comma 1; d) la
quantificazione, mediante computo metrico estimativo, degli interventi da
eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità (interventi tipo A del par. 5) e
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma
(interventi tipo B del par. 5) degli elementi su cui si interviene, computando
separatamente i primi ed i secondi e riportando, oltre ai totali, anche i costi
per unità di superficie. Tale quantificazione andrà anche suddivisa per
ciascuna proprietà e per la parte condominiale, qualora si tratti di edificio
di proprietà condivisa. I costi unitari per le spese condominiali andranno
riferiti alle superfici lorde totali del fabbricato, comprensive di sottotetti,
scantinati, garage, porticati e quant’altro presente nel fabbricato; e) la
congruità del preventivo di spesa. -
rapporto fotografico dello stato di fatto con relativa
planimetria in cui sia individuabile il punto di vista di ciascuno scatto
fotografico. Gli elementi principali del progetto di intervento di riparazione e
rafforzamento locale dovranno essere sintetizzati utilizzando l’apposito
modello allegato ai presenti indirizzi. 8. Documenti di progetto da consegnare
Prima
dell’inizio dei lavori il beneficiario dovrà dare comunicazione, sottoscritta
anche dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza, ove
previsti, al Comune e al Genio Civile della Provincia. Per gli interventi su
parti strutturali, inoltre, andranno depositati al Genio Civile i particolari
costruttivi e la verifica degli elementi su cui si interviene, che dimostri l’entità
del miglioramento locale conseguito. Dovrà essere redatto
un progetto esecutivo degli interventi riguardanti gli elementi strutturali,
corredato di elaborati grafici, report fotografico dello stato di fatto e relazione
tecnica che, tra l’altro, illustri le
fasi di realizzazione dei lavori. 9. Esecuzione dei lavori
La corretta
esecuzione dei lavori sarà curata dal Direttore dei Lavori, che ne assume la
piena responsabilità e che, al termine, ne certifica la regolare esecuzione. Nei
casi in cui la tipologia degli interventi non necessiti di un direttore dei
lavori, un tecnico abilitato dovrà comunque certificare la regolare esecuzione
e la corretta quantificazione. 10. Documentazione dei lavori eseguiti
La documentazione da presentare per riscuotere il contributo
consisterà in: -
domanda presentata per la richiesta di accesso ai
contributi e comunicazione di accoglimento della stessa, quando trasmessa
dall’Amministrazione; -
comunicazione di inizio lavori; -
dichiarazione asseverata del professionista abilitato che
certifichi la conclusione dei lavori ed attesti: a) il
rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell’edificio
originario; b) la
corretta esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche,
edilizie ed alla perizia giurata allegata alla domanda di contributo; c) il
ripristino dell’agibilità sismica; d) la
rispondenza al progetto depositato presso il Genio Civile, qualora i lavori
riguardino anche elementi strutturali. -
documenti di spesa costituiti da: a) computo
metrico estimativo redatto sulla base del prezziario regionale; b)
fatture di pagamento; c)
documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle fatture -
rapporto fotografico dello stato post-operam e delle
fasi lavorative, con relativa planimetria in cui sia indicato il punto di vista
di ciascuna immagine fotografica. 11. Criteri di controllo
L’ammissibilità delle spese di
ciascuna istanza è valutata dall’Amministrazione Comunale, competente per
territorio, facendo riferimento all’ O.P.C.M. n. 3779/09 ed a quanto riportato
nel presente documento. I Comuni sono tenuti ad effettuare, mediante sorteggio, controlli a
campione ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’O.P.C.M. n. 3779/09, sui progetti e sull’esecuzione in corso
d’opera, prima dell’erogazione dei fondi stanziati, verificando la congruità
degli interventi previsti nel progetto e la corretta esecuzione mediante sopralluoghi,
designando allo scopo un responsabile del procedimento. Dei sopralluoghi è
redatto apposito verbale. Qualora in sede di controllo sia accertata la non
congruità degli interventi progettati rispetto alle indicazioni definite nell’O.P.C.M.
n. 3779/09 e nei presenti Indirizzi o la
mancata o parziale effettuazione dei lavori, il Comune procede alla revoca del
contributo o alla sua riduzione, in fase di erogazione, con contestuale
informativa al Commissario delegato e dandone comunicazione anche agli albi
professionali di appartenenza, e di categoria, per i conseguenti provvedimenti.
I controlli, che l’OPCM citata individua
nell’aliquota minima del 30% delle domande presentate, andranno condotti in
modo diversificato in relazione degli importi contributivi richiesti. Dei
controlli da eseguire, almeno il 50% dovrà riguardare i lavori il cui importo
totale è superiore ai 50.000 euro (o costo unitario dei lavori di sola
riparazione maggiore di 100 euro/mq), il 30% dovrà riguardare i lavori il cui
importo è compreso tra 30.000 e 50.000 euro (o costo unitario dei lavori di
sola riparazione compreso tra 60 e 100 euro/mq), e la restante parte dovrà
essere condotta sugli importi compresi tra 10.000 e 30.000 euro (o costo
unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 30 e 60 euro/mq). Qualora
il numero di controlli da eseguire risultasse maggiore del numero di domande
presenti in una generica classe di contributo, tali controlli andranno eseguiti
sulle classi di importo immediatamente inferiori. Ai controlli minimi sopra
detti, relativi a ciascun trimestre, ne potranno essere aggiunti altri a
discrezione dell’Amministrazione Comunale. Guido
Bertolaso
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