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Presidente del consiglio dei Ministri
O.P.C.M. 28-5-2009 n. 3774 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3774). Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 2009, n. 133. Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e le note del presidente della regione Basilicata del 16 aprile 2009 e del presidente della regione Lazio del 14 maggio 2009; Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690 del 4 luglio 2008, e la nota del 13 maggio 2008, del presidente della regione Marche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave criticità causata dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio della regione Liguria i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008; Vista la nota del 26 marzo 2009 del presidente della regione Liguria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona-Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673, del 30 aprile 2008, e la nota del presidente della regione Marche; Visto l'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista la nota del 13 maggio 2009 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la nota della prefettura di Foggia - Ufficio territoriale del Governo del 16 marzo 2009, nonché la nota del presidente della regione Puglia del 5 maggio 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19, del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3712 del 31 ottobre 2008, recante: «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine» e la richiesta del Commissario delegato, presidente della regione autonoma Friuli; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1.
Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009
è così sostituito: «1. L'architetto Roberto Cecchi è nominato
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto
nelle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica».
Art. 2. 1.
Il presidente della regione Basilicata, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734,
è autorizzato, per il superamento della situazione emergenziale
determinatasi a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di novembre e
dicembre 2008, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul
Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito.
Art. 3. 1.
Al fine di superare il contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734,
il presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi
dell'art. 1, della predetta ordinanza n. 3734/2009, è autorizzato ad
emanare, d'intesa con i sindaci di Ponza e di Ventotene, apposita
ordinanza, avente efficacia limitata alla durata dello stato di
emergenza di cui al decreto del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre
2008, per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del
biglietto di trasporto persone, veicoli e merci, per le tratte
riguardanti i comuni di Ponza e di Ventotene, nonché ai passeggeri di
natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti dei
predetti comuni. L'ordinanza determinerà l'importo del contributo - che
non potrà comunque essere superiore a un euro per singolo biglietto - e
le modalità attuative in base alle quali le somme derivanti dallo
stesso dovranno essere riscosse dalle compagnie di navigazione. Il
predetto contributo non potrà essere applicato ai passeggeri che
dichiarano di essere residenti nei comuni di Ponza e di Ventotene in
osservanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le somme
percepite in attuazione del comma 1, sono versate, a cura dei soggetti
abilitati alla riscossione, nell'apposita contabilità speciale
intestata al medesimo Commissario delegato e dallo stesso trasferite,
previa accurata verifica delle somme riscosse, nei bilanci dei comuni
di Ponza e di Ventotene, sulla base di un apposito piano degli
interventi, redatto dai predetti comuni e trasmesso per l'approvazione
al Dipartimento della protezione civile.
Art. 4. 1.
Per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009,
il Commissario delegato, presidente della regione Marche, di cui alla
medesima ordinanza, è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite
sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690, del 4 luglio 2008, per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009.
Art. 5. 1.
Il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, è autorizzato ad utilizzare le seguenti risorse finanziarie: -
quanto a euro 6.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza di protezione civile n. 3110 del 2001;
- quanto a euro 5.000.000,00 a valere sui
residui del Fondo regionale di protezione civile, di cui euro
2.500.000,00 a valere sull'annualità 2002, euro 1.500.000,00 a valere
sull'annualità 2004, ed euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2005;
-
quanto a euro 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004;
-
quanto a euro 250.000,00 derivanti da economie rivenienti ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25.
2. Le risorse
di cui al comma 1, possono essere utilizzate per l'espletamento delle
attività dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, anche ai sensi dell'art. 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 del 2009 e dell'art. 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 2009. 3. Tenuto
conto della specificità della situazione determinatasi nella regione
Liguria in ordine alla natura ed agli effetti degli eventi calamitosi
occorsi nei mesi di febbraio e aprile 2009 al territorio regionale, il
Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 2009,
è autorizzato, ove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti
eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, a
provvedere con i poteri conferiti ai sensi della predetta ordinanza,
anche con le risorse di cui al comma 1.
Art. 6. 1. In
relazione alla dichiarazione del grande evento per il Congresso
eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona nel mese di settembre 2011
ed alle diverse situazioni emergenziali in atto nel territorio
regionale, la regione Marche è autorizzata: a) ad utilizzare la propria rete digitale a
larga banda sulla frequenza 6,4 Ghz per la trasmissione in fonia e per
il transito dei dati in deroga al decreto del Ministro delle
comunicazioni n. 349 del 12 giugno 1998, e successive modificazioni ed
integrazioni e al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003;
b) a realizzare la Sala operativa unificata
permanente presso il Centro polifunzionale ubicato in località Passo
Varano del comune di Ancona, attraverso la realizzazione di interventi
di adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell'edificato esistente.
2.
L'approvazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui al
comma 1, lettera b), che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilità, costituisce variante ai piani urbanistici. 3. La regione
Marche, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove
necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni
dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla Conferenza di
servizi un rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato
assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato
dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la
determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 4. I pareri,
visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al
comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni
entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non
siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 5.
Al comma 1, dell'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;» sono aggiunte le seguenti: «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4;».
Art. 7. 1. Al fine di
consentire la definitiva conclusione delle iniziative previste per il
definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3412 del 2005, il termine stabilito ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661, del 19 marzo 2008, è differito al 30 giugno 2009.
Art. 8. 1.
All'art. 2, comma 1, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque». 2. All'art. 2,
comma 2, dopo le parole: «enti locali e territoriali» sono aggiunte le
seguenti: «e della prefettura-ufficio territoriale del Governo di
Foggia» e dopo le parole: «vigente legislazione» è aggiunto il seguente
periodo: «qualora si tratti di personale appartenente alla carriera
prefettizia allo stesso è riconosciuta un'indennità mensile pari al 50%
dell'indennità mensile di posizione in godimento». 3.
All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, le parole: «un'unità» sono sostituite dalle parole: «due unità». 4.
All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, dopo l'art. 7, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 9. 1.
All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629, del 20 novembre 2007,
le parole: «della regione autonoma della Sardegna,» sono
sostituite dalle parole: «della regione Abruzzo,».
Art. 10. 1. Nell'ambito
delle iniziative da porre in essere per le celebrazioni per il 150°
anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio
nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011, ed
al fine di consentire un continuo monitoraggio, anche procedimentale,
ed un impulso al programma delle predette celebrazioni, sotto i diversi
profili contabili, amministrativi, giuridici e tecnici, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione di
garanzia composta da tre componenti scelti tra persone di riconosciuta
competenza e professionalità, a cui potrà essere riconosciuto un
compenso. 2. Agli oneri
relativi ai compensi ed al funzionamento della Commissione, si provvede
a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità della
Struttura di missione.
Art. 11. 1.
All'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009,
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il
Sottosegretario di Stato» sono sostituite dalle parole: «Il capo della
Missione amministrativo-finanziaria». 2. Al fine di
razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per
l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi,
tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza
e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema
integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti,
all'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009,
dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma: «16-bis. Gli incarichi
di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già
conferiti per le esigenze delle soppresse Missioni "Finanziaria",
"Coordinamento consorzi di bacino e istituzioni territoriali",
"Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle
province di Napoli e Caserta", "Gestione contenzioso e situazione
creditoria e debitoria pregressa", "Coordinamento attività Dipartimento
protezione civile e rapporti enti territoriali", e "Comunicazione"
cessano, ove non confermati con provvedimento motivato del capo della
Missione amministrativo-finanziaria, entro quindici giorni dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza.». 3.
Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Missione amministrativo-finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756,
il capo Missione è autorizzato ad avvalersi, per prestazioni di lavoro
straordinario, di personale militare e civile appartenente a pubbliche
amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene
temporaneamente messo a disposizione dalle amministrazioni di
appartenenza. Al personale di cui al presente comma potranno essere
corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso
oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica
autorizzazione del capo della Missione amministrativo-finanziaria.
Art. 12. 1.
All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772, del 19 maggio 2009,
è aggiunto il seguente comma: «3. Al Soggetto attuatore di cui al comma
1 è corrisposto un compenso pari al 40% del trattamento economico in
godimento».
Art. 13. 1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
tenuto conto delle conseguenze derivanti dal trasferimento a L'Aquila
della sede del Vertice G8 in termini di mancata promozione del sito e
delle strutture ricettive realizzate nell'isola di La Maddalena, e
dell'esigenza di mantenere la necessaria redditività degli investimenti
effettuati nonché il loro positivo impatto sullo sviluppo
socio-economico dell'isola, nonché in considerazione dei maggiori oneri
derivanti al concessionario dalle prescrizioni alle proposte
progettuali esaminate in sede di Conferenza di servizi, finalizzate a
garantire la migliore sostenibilità ambientale degli interventi,
all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, la parola: «trentennale» è sostituita dalla seguente: «quarantennale».
Art. 14. 1.
Il termine stabilito dall'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3712 ,
del 31 ottobre 2008, per la conclusione delle attività nel settore
della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in
provincia di Udine, è prorogato di sessanta giorni. 2. Le rate del
mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti a favore del
Commissario delegato, ancora in essere alla data di cessazione delle
attività del medesimo, saranno liquidate direttamente a favore della
predetta Cassa dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a carico
del finanziamento già previsto da apposita legge regionale. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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