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Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 19-5-2009 n. 3772 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3772). Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119. Epigrafe IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la nota del 24 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Per
l'adozione delle iniziative necessarie per l'organizzazione del grande
evento «Presidenza italiana del G8» di competenza del Ministero degli
affari esteri, il Commissario delegato, di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo
2009, n. 3629, è autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla
contabilità speciale intestata al Capo della delegazione istituita ai
sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, utilizzando allo
scopo le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2.
Per la prosecuzione delle attività di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007,
il Commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, è
autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilità speciale
n. 5124 aperta presso l'Ufficio Sherpa, utilizzando allo scopo le
risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3.
Per il compimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede in deroga all'art. 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. 1. Per
assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per
il superamento della situazione d'emergenza, con riguardo al settore
scolastico ed universitario, il Commissario delegato si avvale, in
qualità di soggetto attuatore, del dott. Emanuele Fidora, Vice Capo di
gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. 2.
In particolare il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle attività previste dal decreto-legge n. 39 del 2009
nella peculiare materia, anche con riferimento all'esigenza di
assicurare quanto necessario ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2009-2010 e la ripresa ed il funzionamento delle attività universitarie
nella città dell'Aquila. 3. Con
successivo provvedimento verrà determinato il compenso da riconoscere
al soggetto attuatore di cui al comma 1 con oneri a carico del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 3. 1. Decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i
provvedimenti di spesa adottati dalla Direzione di comando e controllo
(DI.COMA.C.), istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753/2009
per fronteggiare la prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6
aprile 2009, decadono ove non espressamente confermati dal
Vice-Commissario competente in relazione alla materia trattata dalla
funzione di controllo istituita presso la medesima Direzione. 2.
Il sindaco dell'Aquila in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009
è autorizzato ad avvalersi della società Servizio elaborazione dati
(S.E.D.) S.p.a. per gestire il servizio di erogazione del contributo di
autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009
e degli ulteriori benefici previsti dalle ordinanze di protezione
civile, per la realizzazione e gestione di una banca dati degli
interventi emergenziali, nonché per l'ordinata gestione dei rientri
nelle abitazioni in esito alle dichiarazioni di agibilità e delle
verifiche delle dichiarazioni di conformità degli impianti ad esse
correlati. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse indicate
nel comma 1, dell'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009.
Art. 4. 1. In
relazione alle accresciute esigenze amministrative dell'Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il personale ivi in
servizio è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario, fino al 31 dicembre 2009, oltre il limite previsto dalla
normativa vigente, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite. 2. Agli oneri
derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle
risorse presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 5. 1.
All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3760/2009
il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le competenze
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
garantire la trasparenza e la concorrenza nelle procedure di
affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture,
per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39,
il Commissario delegato può avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per indicazioni e
pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei
contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici».
Art. 6. 1. Per il
soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse al contesto
emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed all'espletamento, anche
in sede locale, delle attività di emergenza, il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
autorizzato ad implementare la dotazione organica dell'Ufficio del
Consigliere Giuridico del medesimo Dipartimento nei termini di cui al
presente articolo. 2. Il
Consigliere Giuridico è autorizzato ad avvalersi di tre consulenti da
scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati
dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo, tenuti a svolgere la
propria attività professionale presso la sede del Commissario delegato. 3. Presso il
Commissario delegato è assegnato un contingente di cinque unità di
personale preposto all'Ufficio del Commissario delegato appartenente
alla pubblica amministrazione civile o militare, da chiamare in
posizione di comando ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755,
e di cinque unità di personale individuate tra quelle già
in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. 4. Ai tre
consulenti di cui al comma 2 è riconosciuta un'indennità mensile
forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 50%
del trattamento economico in godimento. 5.
Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.
Art. 7. 1. Al fine di
assicurare il necessario supporto tecnico in ordine alle attività di
ricostruzione, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici è autorizzato a costituire una Commissione di esperti che
fornisce le proprie valutazioni. 2.
Agli eventuali oneri si provvede a valere sugli importi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
Art. 8. 1. Per la
soluzione di particolari e specifiche problematiche di natura tecnica,
ed in particolare, per garantire la sicurezza delle costruzioni
pubbliche e private nell'ambito del processo di ricostruzione dei
comuni danneggiati dagli eventi sismici e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, può avvalersi del Servizio tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 2. A tal fine
le funzioni di Direttore del Servizio tecnico Centrale sono attribuite
ad un soggetto a cui conferire un incarico di dirigente generale ai
sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211. 3. Al fine di
compensare le spese derivanti dall'incremento di un posto di funzione
dirigenziale generale di cui al comma 2, sono resi indisponibili due
posti di dirigenti di seconda fascia nel quadro della dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsti
nella tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 con riguardo alla dotazione specifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Art. 9. 1.
In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007,
il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della medesima
disposizione, è autorizzato a conferire, per l'espletamento delle
funzioni di soggetto attuatore di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, fino al 31 dicembre 2009, un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un dirigente di prima fascia del ruolo speciale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il predetto incarico può essere svolto anche contemporaneamente ad
altro incarico di Commissario delegato di cui a specifica ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 2.
Il comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 è soppresso.
Art. 10. 1. Per la
realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari ad eliminare
il pericolo di crollo, mediante la messa in atto di opere
provvisionali, della chiesa di San Marco nel comune dell'Aquila, il
Vice-Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009,
provvede avvalendosi, in qualità di soggetto attuatore, del
Segretario Regionale ai lavori pubblici della regione Veneto. 2.
Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede alla realizzazione degli interventi avvalendosi di imprese locali abruzzesi. 3. Agli oneri
derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie
stanziate dalla delibera di Giunta della medesima regione n. 1155 del
28 aprile 2009.
Art. 11. 1.
All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 (9 aprile 2009 N.d.r.) e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:
legge regionale n. 75 del 1995;
legge regionale n. 11 del 1993;
legge regionale n. 16 del 2003;
legge regionale n. 2 del 2005;
decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 308 del 21 maggio 2001;
delibere della giunta regionale n. 361 del 16 maggio 2003 e n. 1230 del 12 dicembre 2001.
Art. 12. 1.
All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
Art. 13. 1.
Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009,
avvalendosi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avvia un piano di
microzonazione sismica dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui
in premessa. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato ad anticipare un contributo straordinario di euro
300.000,00 a carico del Fondo della protezione civile. Per l'utilizzo
di tale contributo il predetto Istituto tiene apposita evidenza
contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente
sostenute.
Art. 14. 1.
Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la
capacità operativa della Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
la Struttura stessa è ricostituita, quale Unità Tecnica di Missione
operante presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nei termini di cui al presente articolo. 2.
Per le finalità di cui al comma 1, le sette unità di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 e all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, sono ridotte a sei, le venti unità di personale di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 sono ridotte a dieci, le dodici unità di personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007
sono ridotte a quattro. Per la definizione dei provvedimenti inerenti
alla gestione dei fondi stanziati, l'Unità tecnica di Missione può
avvalersi, nell'ambito delle economie di spesa realizzate ai sensi del
presente comma, della consulenza di una figura professionale di
comprovata esperienza nel settore. |
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