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Presidente del consiglio dei Ministri
O.P.C.M. 1-5-2009 n. 3761 Attuazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3761). Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2009, n. 102. Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti ai predetti eventi sismici; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755, e del 21 aprile 2009, n. 3757, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che rinvia l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'articolo 2, comma 12, del predetto decreto-legge; Ritenuto di dover nominare i Vice-Commissari al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni di cui uno con funzioni vicarie, nonché i Sindaci dei Comuni interessati quali soggetti attuatori per garantire l'immediata effettività dell'azione commissariale; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Per
assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per
il superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il
Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila in qualità di
Vice-Commissario delegato, con funzioni vicarie. 2.
Il comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009 è soppresso.
Art. 2. 1. L'ing.
Luciano Marchetti, esperto in materia di beni culturali della
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi, è nominato Vice-Commissario delegato per coadiuvare il
Commissario delegato nell'esercizio delle funzioni inerenti agli
interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per
evitare situazioni di maggiori danni e per eliminare situazioni di
pericolo del patrimonio culturale e per il recupero dei beni culturali
danneggiati dal sisma, comprese le attività progettuali propedeutiche
ai lavori di recupero. 2. Il predetto
Vice-Commissario delegato opera con le procedure di somma urgenza e si
avvale delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753. 3. Per
l'espletamento delle attività il Vice-Commissario delegato si avvale
del supporto tecnico e amministrativo del Ministero per i beni e le
attività culturali e può costituire un'apposita struttura di supporto
composta da personale del medesimo Dicastero nel limite di 12 unità. 4. Al comma 1
dell'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9
aprile 2009 le parole: «aperta presso il Segretariato generale del
Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle
seguenti: «intestata al Vice-Commissario delegato per la tutela dei
beni culturali». 5. Al comma 4
dell'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9
aprile 2009 la parola: «il Ministero» è sostituita dalle parole: «il
Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali». 6. Il
Vice-Commissario delegato provvede avvalendosi delle risorse che si
renderanno disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009.
Art. 3. 1. Al fine di
coadiuvare il Commissario delegato nelle attività di emergenza il Prof.
De Bernardinis, Vice Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato
Vice-Commissario per provvedere alle iniziative inerenti alle
operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni sfollate in
conseguenza degli eventi sismici e per accelerare la chiusura della
prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le
iniziative necessarie alla rapida sistemazione delle popolazioni
sfollate anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti dei
comuni e degli altri enti pubblici interessati.
Art. 4. 1.
All'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:
decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 135.
2. Per la
realizzazione degli interventi da porre in essere ai sensi della
presente ordinanza i Vice-Commissari delegati possono avvalersi dei
poteri di deroga di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3753 del 6 aprile 2009, così come integrato dal comma 1, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 5. 1.
I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
sono nominati soggetti attuatori per garantire immediata effettività ai
provvedimenti del Commissario delegato e la continuità dei servizi
tecnico-amministrativi comunali.
Art. 6. 1.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009,
il Dipartimento della protezione civile è individuato quale soggetto
per il cui tramite possono trovare applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133. |
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