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Presidente del consiglio dei Ministri
O.P.C.M. 6-5-2009
n. 3763 Epigrafe Art. 11 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visti, in particolare, gli articoli 6, 8 e 10 del sopra citato decreto-legge; Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; Vista la nota del 29 aprile 2009 della regione Abruzzo; Sentiti i Ministeri dello sviluppo economico, della gioventù e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il versamento delle somme relative al diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
e successive modificazioni e integrazioni, anche ove iscritte nelle
relative cartelle esattoriali, nonché l'emissione dei ruoli in corso da
parte della Camera di commercio dell'Aquila, è differito al 31 dicembre
2009. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite
le modalità di effettuazione delle emissioni dei ruoli e della
riscossione dei versamenti sospesi, anche prevedendo la rateizzazione
dei pagamenti.
Art. 2. 1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
la scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dell'Aquila è prorogata fino al 30 aprile
2010, anche in deroga all'art. 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Sono conseguentemente differiti i termini delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, che, per quanto attiene alle proroghe già effettuate, sono rinnovate.
Art. 3. 1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nei confronti dei soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei comuni di cui all'art. 1,
comma 2, del medesimo decreto-legge che hanno presentato o presentano
alle camere di commercio entro il 30 novembre 2009, benché in ritardo
rispetto a relativi termini ricadenti nel periodo dal 5 aprile 2009 al
30 novembre 2009, domande di iscrizione al registro delle imprese,
denunce di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, non si applicano le sanzioni amministrative a tal fine previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
Art. 4. 1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
i termini per la realizzazione delle iniziative agevolate a valere
sugli strumenti della programmazione negoziata, sulle altre misure di
incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico
nonché sui progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati
dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni sono prorogati, su richiesta dell'impresa
interessata, fino a tre anni rispetto alle date originariamente
previste.
Art. 5. 1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010
è prorogata per sei mesi, con riconoscimento della contribuzione
figurativa. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3757 del 21 aprile 2009 è soppresso. 2.
Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e
assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici,
è riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un'indennità pari a
800 euro mensili. L'indennità è erogata dall'INPS e non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo,
operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data
del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro
professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come risulta dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008,
è concessa la sospensione di sessanta giorni, a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, nonché di quelli con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile
e maggio 2009, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori
dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché delle
ritenute fiscali. 4.
Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
nonché delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore
agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che
alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro
o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi del predetto art. 1,
non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in
materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione,
cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data
dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009. Nel medesimo periodo è
fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il
modello «Unificato Urg» di cui all'art.
3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007. 5.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di
qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei sei mesi
successivi alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori
residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009
ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati
operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nelle aree colpite dal sisma.
Art. 6. 1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite
dall'evento sismico del 6 aprile 2009 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della gioventù trasferisce, a favore della
regione Abruzzo, le risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui
all'art. 19, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 153, afferenti le
annualità 2008 e 2009, in deroga alle finalità previste
dal suddetto art. 19, comma 2, e a quanto sancito dalle intese raggiunte, in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonché a quanto stabilito dall'accordo di programma quadro sottoscritto
dallo Stato e dalla regione Abruzzo in materia di modalità di gestione
del citato Fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009. 2. Entro
novanta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie,
la regione Abruzzo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della gioventù, la programmazione delle iniziative da
adottare unitamente alla revoca di quelle di cui all'accordo di
programma quadro ritenute superate. 3. Con cadenza
semestrale, la regione Abruzzo provvede a trasmettere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, una relazione
sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese. La medesima
regione alla conclusione delle attività di cui al presente articolo
provvede a rendicontare sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009.
Art. 7. 1.
All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
la parola «soggetti» è sostituita dalle seguenti
parole: «titolari di punti di fornitura localizzati».
Art. 8. 1.
All'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009
la parola «n. 3574» è sostituita dalla parola
«n. 3754» e dopo le parole «commi 1 e 2» sono
aggiunte le parole «dell'art. 1».
Art. 9. 1. In
relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività
connesse al supporto tecnico-scientifico e tecnologico fornito nella
gestione dell'emergenza post-terremoto è attribuito al Consorzio ReLUIS
(Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) il contributo
straordinario di euro 400.000,00. Per l'utilizzo di tale contributo il
Consorzio tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e
documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a
carico delle risorse stanziate per fronteggiare gli eventi sismici.
Art. 10. 1. Nell'ambito
delle iniziative da porre in essere per accelerare le iniziative per il
ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli
eventi calamitosi del 6 aprile 2009, il presidente della regione
Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale nei territori danneggiati dagli eventi
sismici in deroga all'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e all'art. 2 della legge della regione Abruzzo 9 agosto 1999, n. 59. 2. La
riorganizzazione di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare i
servizi di mobilità in favore della popolazione colpita dal sisma ed è
diretta a garantire i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
all'interno e da e verso il territorio della provincia di L'Aquila,
nonché dei comuni così come individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. I servizi
di trasporto di cui al comma 2 sono affidati direttamente alle aziende
di trasporto concessionarie dei servizi eserciti antecedentemente al
sisma, con provvedimenti della Direzione regionale trasporti e mobilità
della regione Abruzzo e degli enti locali interessati in deroga agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, all'art. 87, commi 4, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'art. 20, comma 3, della legge della regione Abruzzo 17 luglio 2007, n. 25, e all'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. I veicoli
adibiti ai servizi in favore dei soggetti di cui al comma 2 possono
essere utilizzati anche su linee diverse per le quali l'intestatario
della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, previa
autorizzazione della Direzione trasporti e mobilità della regione
Abruzzo. 5.
Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Art. 11. 1. Per
coadiuvare il commissario delegato nelle attività inerenti alla messa
in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi
sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei
medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, è nominato vice-commissario delegato.
Art. 12. 1.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2009, n. 3762, è abrogata. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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