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Presidente del Consiglio dei
Ministri
O.P.C.M. 30-4-2009 n. 3760 Attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3760). Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 2009, n. 101. Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che rinvia l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 2, comma 3, del sopra citato decreto-legge che prevede che il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti; Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del piano degli interventi, al fine di attuare i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Tenuto conto che le disposizioni contenute nella presente ordinanza non ineriscono ad aspetti di natura finanziaria; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1.
Per assicurare il coordinamento delle funzioni pubbliche coinvolte
nella fase di approvazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39
e dei conseguenti progetti preliminari, il Commissario delegato indice,
ove necessario, apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo
del territorio. 2.
In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere di cui
all'art. 2, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39,
il Commissario delegato convoca, una volta definito il piano degli
interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle opere da
realizzare, la conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre
giorni, per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle
intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle
licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati, richiesti
dalla normativa vigente. La convocazione della conferenza di servizi
è
effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico
idoneo. 3.
Qualora
alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di
Amministrazioni
invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità,
anche con
riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso. 4.
La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza
dei presenti. 5.
In sede di
svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse
da ciascuno
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le
condizioni e gli elementi necessari per il consenso. 6.
Per i
progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla
normativa
vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o
regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni
sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 15
giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o
di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in
una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro sette giorni
dalla convocazione. 7.
Nei casi di
mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale e
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la
decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa
con il Presidente della Regione Abruzzo che si esprime entro e non
oltre dieci giorni dalla richiesta, in deroga alla procedura prevista
dall'art. 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata
espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di
interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la
decisione è rimessa alla Giunta regionale, che si esprime
entro e non
oltre quindici giorni dalla richiesta del Commissario. 8.
Il Commissario delegato, per l'esercizio delle funzioni di cui alla
presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
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