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Articolo 118. Subappalto,
attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (testo aggiornato al 15 febbraio 2010)(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17;
art. 18,
L.
n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18,
D.Lgs.
17 marzo 1995, n. 157; art. 21,
D.Lgs.
17 marzo 1995, n. 158; 34, L.
n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 .
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e
nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria
prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per
quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota
parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i
servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del
contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti
condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario,
nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10
della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (192).
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che
è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto,
gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento (193).
4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui
al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello
stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori
trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di
regolarità contributiva .
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della
verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla
Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali .
7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o
di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo
deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non
può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in
appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere
pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a
sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi
il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si
configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici |