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Articolo 65. Gli enti pubblici e le
persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano
di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme
eccedenti la normale liquidità di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non
può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore
al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri
modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli
statuti
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun
ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato
di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la
programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni
dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il
Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni
successivi a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici
e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure
previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani
stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e
nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di
attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non
superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di
immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso
degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi
disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti
sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero
di cui al sesto comma
È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.
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