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Epigrafe Capo II Art. 9. Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali
provenienti da demolizioni Capo III Art. 10. Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale Capo IV Art. 11. Interventi per la prevenzione del rischio sismico Capo V Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di
giochi Capo VI Art. 15. Erogazioni liberali e tutela della fede
pubblica
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. . Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventù; Emana il seguente decreto-legge:
Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza Art. 1. Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo 1. Le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti di carattere fiscale e finanziario. 2. Le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto
previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio
dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a
partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi
macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano
risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con
il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.
3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le
stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese
operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile
2009 . 3. Gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di
cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei
territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un
nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da
apposita perizia giurata.
Art. 1-bis. Misure urgenti in materia antisismica 1. All’ articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria n.d.r.] convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, al primo periodo, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2009» e il secondo periodo è soppresso.
Art. 2. Apprestamento urgente di abitazioni 1. Il Commissario delegato
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti
specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e
realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una
durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi,
per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti
o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non
agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o
riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione
nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 2. I moduli abitativi
garantiscono, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria
anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, anche elevati
livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza
impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento
sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità
ambientale. 3. Il Commissario delegato
approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita
conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente
intervenuti 4. Il Commissario delegato
provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci
dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla
realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti
previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto
di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 5. L'approvazione delle
localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti
urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della
imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla
normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni
altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà
notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante
pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui
uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del
provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo
comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.[espropri n.d.r.] 6. Per le occupazioni
d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del
piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni
altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso
costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario
delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione
o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale
stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata
dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle
destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009. 7. Avverso il provvedimento
di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso
esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello
Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa
vigente. 8. L'utilizzazione di un
bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di
immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere
disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio
provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della
utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto
necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del
patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche
locale. 9. L'affidamento degli
interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,
compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in
ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di
settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria
prevalente fino al cinquanta per cento. 10. Il Commissario
delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al
reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la
determinazione del corrispettivo d'uso 11. Secondo criteri
indicati con i provvedimenti di cui all’ articolo 1, l’assegnazione degli alloggi di cui
al comma 1 e al comma 10 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il
quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi
da parte dei beneficiari 11-bis. Al fine di
mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui
all’articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma
1, i sindaci dei comuni di cui all’articolo 1 possono autorizzare la
concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all’ articolo 14, comma 1, di un contributo per la
riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti da unità
immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta
l’immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente
dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei
condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle
opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per
unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalità
e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al
presente comma. 12. Al fine di coadiuvare
il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati,
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per
specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali
oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 12-bis. I comuni di cui
all’ articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con
il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, sentito il presidente della
provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la
ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione
dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano
abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi
realizzati ai sensi del comma 1. 13. Per le finalità di cui
al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 10 e 12, è
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di
euro per l'anno 2010. Art. 2-bis. Informativa annuale al Parlamento 1. Il Governo è tenuto a
trasmettere un’informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del
processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di
utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.
Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese 1. Per soddisfare le
esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori
individuati ai sensi dell’articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi: a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con
le modalità, su base volontaria, del credito d’imposta e, sempre su base
volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la
ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata
principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove
abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Il contributo di
cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o
l’acquisto di un alloggio equivalente. L’equivalenza è attestata secondo le
disposizioni dell’autorità comunale, tenendo conto dell’adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di
ricostruzione, l’intervento è da realizzare nell’ambito dello stesso comune;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società
controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il
finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di
cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale
[c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non
moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla
lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da
immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione
alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti
immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del
territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta
sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai
finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti
la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti
conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione
dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalità del
credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da
quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo
distrutti o danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali, l’assegnazione
dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all’amministratore
che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con
contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi
l’amministratore si avvale dell’ausilio di condomini che rappresentino almeno il
35 per cento delle quote condominiali;
f) la concessione di indennizzi a favore delle attività
produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli
eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una perizia
giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e
la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle
scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni
mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai
beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture
adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi
erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui
redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità
della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi
1-bis. Ferma l’integrale
spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente
articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un
importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti
preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti,
con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e
da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo
della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il
finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è
conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il
subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente
articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà
presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla società controllata e da
essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti
immobili è stabilito dall’Agenzia del territorio. Al fine dell’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra
Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze prevista ai sensi del
comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni
approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna
spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire
la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima
data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società
controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della
cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto
dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali. 1-ter. Il saldo dei
contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli
immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è
vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati
realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2. Per l'individuazione
dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3. 3. Per la realizzazione
degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le
banche operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino
ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone
fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione
principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è
concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti
dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie
assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è
stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato
resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun
finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il
quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli
interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di
cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità
previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione
del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione
tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. La realizzazione di
complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa»
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. 5. Il contributo ed ogni
altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non
spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli
immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione
per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del
contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente
disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell’agevolazione, ad
eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui
all’ articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei
registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del
titolo di concessione, senza alcun’altra formalità. 5-bis. In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di
recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono
essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno
la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del
codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell’edificio. 6. Al fine dell'attuazione
dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono
concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di
euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro
265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e
2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno
2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030,
di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno
2032.
Art. 4. Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici 1. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti: a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione
da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal
sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano
dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni
statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti
dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili,
nonché degli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, non ancora destinati;
b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le
amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei
comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti
all’uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di
musica di L'Aquila, l’Accademia internazionale per le arti e le scienze
dell’immagine di L’Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della
difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) le modalità organizzative per consentire la pronta
ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti
pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi
sismici, per assicurare l’esercizio delle funzioni di capoluogo di regione al
comune di L’Aquila e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non
in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e
continuativo.
2. Alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione
Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle
opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali. 3. Al fine di concentrare
nei territori di cui all'articolo 1 interventi sulle reti viarie e
ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a
tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle
risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A.,
nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino
a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del
contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. 4. Con delibera del CIPE,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse
previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al
finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione
Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il
piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine
per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni . 5. Le risorse disponibili
sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni
scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita
ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione
scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con
gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la
spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010
e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al
presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 6. Alla regione Abruzzo,
con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è
riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma
finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi
già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la
Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di
consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate. 7. I programmi finanziati
con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo
possono essere riprogrammati, d’intesa con il Commissario delegato di cui al
comma 2 o su proposta dello stesso, nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti
da norme comunitarie. 8. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla
durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo,
la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono
autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi
forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non
superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione. 9. All'attuazione del comma
1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1. 9-bis. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti
competenti per territorio. Art. 5. Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti 1. Fino al 31 luglio 2009,
sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni
altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli
uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di
competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai
procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai
procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,
a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere
delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è
fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non
impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice
istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 1-bis. Fino al 31 luglio
2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del
procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei
comuni di cui all’ articolo 1, comma 2. ) 2. Sono rinviate d'ufficio,
a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e
amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in
cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono
soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. E' fatta salva la facoltà dei
soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 3. Per i soggetti che alla
data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la
propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini
perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti
prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei
termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31
luglio 2009 e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di
rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla
fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei
medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le
procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure
concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di
esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva
e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle
procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell’ articolo 6 del presente decreto. 4. Nei riguardi degli
stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti
nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 , relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni
altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo
stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche
in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi
espressamente. 5. Per il periodo di cui al
comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per
la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono
altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla
data del 6 aprile 2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di
sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui
all’articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 6. Nei processi penali in
cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati
prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1: a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i
termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o
decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di
reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove
risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
7. La sospensione di cui ai
commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per
il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con
imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 5 non
opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al
comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i
relativi difensori rinuncino alla stessa. 8. Il corso della
prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini
procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante
il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b). 9. E' istituito presso la
sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le
comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari. 10. Nei confronti delle
parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009, che, alla
stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria
attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di
atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio
2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche
di cui al comma 9, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari
di L’Aquila. E' fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed amministrativo,
di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 663, primo comma, seconda parte,
del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate. 11. Fino al 31 luglio 2009,
le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si
eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura. Art. 6. Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari 1. Al fine di agevolare la
ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante
il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i
lavoratori e le imprese, sono disposti: a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di
pagamento dei contratti pubblici;
b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate
aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria
ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli
riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni (52);
c) la sospensione dei termini per la notifica delle
cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi
compresi quelli degli enti locali e della Regione;
d) la sospensione del versamento dei contributi consortili
di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili
agricoli ed extragricoli;
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso
abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà
dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei
tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi,
dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione
obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente
articolo, anche in forma rateizzata;
h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità
delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a
valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di
incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i
progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello
sviluppo economico di cui all'articolo 1, commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (53); (43)
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli
organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle
attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ;
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le
imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande
di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di
dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la
richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa ;
m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il
pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’Albo nazionale dei gestori
ambientali e del diritto dovuto alle province per l’iscrizione nel registro di
cui all’ articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario
di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la
previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla
formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati;
o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo
agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla
provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici;
p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo
agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate
allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;
q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni
concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e
8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
r-bis) la sospensione dei procedimenti istitutivi
dell’azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L’Aquila e dell’azienda
ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto
concludersi entro il 31 dicembre 2009;
r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di
cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275;
r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009
dell’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo di
identificazione degli animali.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può
essere disposto il differimento dei termini per: a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui
all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di
gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del
2000;
c) la presentazione della certificazione attestante il
mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti
ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data
1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
d) la presentazione da parte degli enti locali della
certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non
commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti
di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante
la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D
3. Nella provincia di
L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale,
dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono
rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1°
novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino
allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente. 3-bis. Le misure di cui al
comma 1, lettere da a) ad n), possono essere attuate limitatamente all’esercizio
finanziario 2009, nell’ambito delle risorse di cui al comma 4. 4. Al fine dell'attuazione
del comma 1, lettere da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di
euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000. 4-bis. Il termine per
l’approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo è prorogato
al 30 giugno 2010. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e
dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere,
ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e
degli obiettivi dei piani di gestione di cui all’articolo 13
della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione
Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel
piano di tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle
Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno. Art. 7. Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate 1. Per gli interventi di
assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro
prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al
fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, comprensiva degli oneri per il trattamento
economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da
corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze
armate. 2. Per la prosecuzione
dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento
dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo
dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è
autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro.
Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale
del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato
nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1°
giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa, prestazioni di
lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Per la prosecuzione
dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è
autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni
di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e
di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2009. 4. La regione Abruzzo è
autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo
determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale
stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile,
della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel
limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale
e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b). 4-bis. Al fine di
assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010
per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 8. Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese 1. Al fine di sostenere
l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle
famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti: a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione
con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi
compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi
forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l'attività a causa degli eventi sismici;
c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che
alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in
materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione,
cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6
aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti
alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che
alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
d) la non computabilità ai fini della definizione del
reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di
qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei
lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di
lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori,
anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia
di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale
finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze
previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle
disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA ; f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per
gli utenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in transito nell'area
colpita fino alla data del 31 dicembre 2009. A tal fine è autorizzata la spesa
complessiva di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle
risorse di cui all’ articolo 14, comma 1.
2. Al fine di sostenere il
rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei
territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato
dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche
integrati, per le seguenti finalità: a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per
la prima infanzia;
b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei
monoparentali madre bambino;
d) realizzazione di altri servizi da individuare con le
modalità di cui all'articolo 1.
3. Al fine dell'attuazione
del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e,
per l'anno 2010, di 30 milioni di euro. Capo II Misure urgenti per la ricostruzione Art. 9. Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni 1. I materiali derivanti
dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle
demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi
dell'Allegato D della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER
20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di
deposito temporaneo individuate. 1-bis. Limitatamente ai
territori dei comuni di cui all’ articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all’ articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli
eventi sismici in oggetto, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER
20.03.99. 1-ter. Fino alla cessazione
dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o
effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER
20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99. 2. Ai fini dei conseguenti
adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che
comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta,
trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne
rendiconta i relativi oneri. 3. Fermo restando il
rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il
trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private
da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in
deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti
pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale
dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare
adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e
dell'ambiente. 4. L'ISPRA, nell’ambito del
consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle
attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto
tecnico-scientifico alla regione Abruzzo. (63) 5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla
gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa
comunitaria. 6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei
gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo
Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale
dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono
effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo [7. Allo scopo di
assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed
evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato
dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel
comune di Poggio Picenze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti
locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa
comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni
di Barisciano - località Forfona e Poggio Picenze - località Le Tomette. Gli
impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14;
19.02.06. 8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n.
36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle
condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi
con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di
discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo,
adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli
interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, anche successivamente all'eventuale utilizzo. 9. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità
operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo
Art. 9-bis. Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche 1. La provincia di
L’Aquila, ovvero l’Autorità di ambito territorialmente competente qualora lo
scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell’ articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo
provvedimento di autorizzazione, sentiti l’ISPRA e le aziende sanitarie locali
competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento
tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione
dell’efficacia depurativa dell’impianto. 2. Il provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo
transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non
superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 3. I titolari degli
scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione,
sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la provincia ovvero per
l’Autorità di ambito, per l’ISPRA e per le aziende sanitarie locali di
richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione: a) relazione tecnico-descrittiva, completa di
documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la
capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti
dall’impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la
funzionalità;
b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell’impianto;
c) planimetria dell’insediamento in cui vengono individuate
le parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico
abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.
4. Per la realizzazione
dell’intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto
di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di
L’Aquila, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario
delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno,
previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti
dall’impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione
di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo
sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all’ articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. 5. Per la progettazione e
l’affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie
al superamento dell’emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società
a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche,
designate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e
documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato. 6. Per garantire
l’efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia
delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del
controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il
Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio,
verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il
Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già
attribuite all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai
sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza
sull’uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è
soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la
vigilanza sull’uso delle risorse idriche», ovunque presente. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’ articolo 161:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone
di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel
settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell’equilibrio di
genere. Il presidente è scelto nell’ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque
componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell’organo
alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è
garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
3) al comma 6, nell’alinea, il primo periodo è soppresso e,
nel secondo periodo, le parole: «L’Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti:
«La Commissione»;
4) al comma 6-bis, le parole: «e dell’Osservatorio dei
servizi idrici» sono soppresse;
b) all’ articolo 170, comma 12, le parole: «Sezione per
la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche».
7. Il Programma di cui al
comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto
tecnico-scientifico e operativo dell’ISPRA, su scala regionale o interregionale,
iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione
utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla
funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui
all’ articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla
predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi
derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale
per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la
vigilanza sull’uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente
articolo sono svolte dall’ISPRA nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Capo III Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate Art. 10. Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale 1. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può essere stabilita l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia
di cui all’ articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
di un’apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su
finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle
commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali,
secondo le seguenti percentuali di copertura: a) nel caso di garanzia diretta, fino all’80 per cento
dell’ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento
dell’importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione
che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all’80 per
cento dell’ammontare di ciascun finanziamento.
1-bis. Il CIPE, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede
all’individuazione ed alla perimetrazione, nell’ambito dei territori comunali
della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente
decreto, di zone franche urbane ai sensi dell’ articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici
rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti
provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito
demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le
disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 . Ai
fini di cui al presente comma, il termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell’articolo 1 della predetta legge n. 296 del
2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e
l’espressione «a decorrere dall’anno 2008» di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall’espressione
«a decorrere dall’anno 2009». Per il finanziamento delle zone franche urbane
individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli
incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa
massima, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, compatibilmente
con gli utilizzi del presente decreto. 1-ter. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita
l’applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un
regime fiscale di incentivazione che preveda: a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza
alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011
e 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l’esclusione, in tutto o in
parte, dalla determinazione dell’imponibile per il reddito di impresa
dell’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto e la locazione finanziaria
di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando
gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l’imposta non è dovuta sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della
ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l’applicazione
dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo
oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di
cui all’ articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni
ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
1-quater. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono
definite le modalità per l’applicazione delle disposizioni previste dal comma
1-ter, nonché delle disposizioni previste dall’ articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle
imprese operanti nei comuni di cui all’ articolo 1, comma 2, del presente decreto alla
data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei
predetti territori. (71) 1-quinquies. Al fine di
assicurare l’effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’ articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 2. Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza
applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e
tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I
relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento. 3. Con delibera del CIPE
una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di
programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui
al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive
modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla
procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli
eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e
prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare,
della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti
di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano
già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente
comma. 4. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la
destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del
Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani
generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la
medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e
rendicontazione delle iniziative intraprese. 5. Al fine di favorire la
ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle
donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti
dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di
euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di
immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente
comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge
22 dicembre 2008, n. 203. 5-bis. In considerazione
della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure
di maggiore necessità, le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della
difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle
celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di euro
e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del
Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all’ articolo 2. Capo IV Misure per la prevenzione del rischio sismico Art. 11. Interventi per la prevenzione del rischio sismico 1. Nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per
la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44
milioni per l’anno 2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6
milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per
l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016. 2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo V Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di giochi 1. Al fine di assicurare
maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può: a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché
dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più
estrazioni giornaliere
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (82) ;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni
festivi
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di
gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per
cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come
entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore
dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti
dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia,
il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza
di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma
diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata
sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che,
in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa
con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle
somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e
rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la
posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo
decreto dirigenziale all’ articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le
parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori» sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all’ articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, disporre che l’aliquota d’imposta unica sulle giocate, di cui
alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al
netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in 1
euro. Conseguentemente, all’ articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nell’alinea, le parole «introduce con uno o più provvedimenti»
sono sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o più provvedimenti» e la
lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) proposizione delle scommesse da
parte dei concessionari di cui alla lettera a) all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che valuta l’aderenza della scommessa proposta ai princìpi
definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità
riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri
incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio
degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità
riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete
di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le
procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità
previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai
responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi
l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti sui beni
dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o
dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche
non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime
di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di
combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite
ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate,
definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota
massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di
graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per
favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando
che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad
attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di
videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner
tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a
livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali
fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli
stessi già posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con
due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed
entro il 30 giugno 2010; (77)
5) le modalità con cui le autorizzazioni all’installazione
dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti
affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive
attività di installazione; (80) (85)
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle
scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di
avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi
esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione,
degli eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo
per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa su sport e su altri
eventi che comunque non possono essere inferiori ad 1 euro, nonché il limite
della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse
che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono
svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni
prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e
trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente
secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì
il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto
versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la
sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La
sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano
continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì
applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano
all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a
premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di
informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati
al consumo;
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre
2010, che, nell’ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a
monte premi, per l’11 per cento a prelievo erariale e per l’1 per cento a
compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo,
inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale
sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro
delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già
prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa
dovesse risultare incapiente.
[2. Al fine di incrementare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e
all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico,
anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul
territorio: a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e
delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza
degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni
organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie
fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la
dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) il personale delle sedi periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del
presente comma anche mediante procedure selettive. ]
Art. 13. Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria 1. Al fine di conseguire
una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale: (89) a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente
coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto, nè ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al
30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori
trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di
farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati
dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per
cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione
alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
Tale trattenuta è effettuata nell’anno 2009 in due rate annuali e non si applica
alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45
euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto
o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di
spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i
grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota
dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le
regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per
cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato
rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo della presente
lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra
utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante
determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci
interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione,
la riduzione del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio
sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non
dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di
tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di
reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare
la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni ;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato
nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.
2. Le economie derivanti
dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di
euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
agli interventi di cui al comma 3, lettera a). 3. Le complessive economie
derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono
finalizzate: a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi
urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la
regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754
del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;
b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro
all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il
completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari
della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte
del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
4. L'azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è
scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del
brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del
proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del
corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il
cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in
confezione monodose, sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia
superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per
i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro. 5. Per gli effetti recati
dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in
diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle
risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a
seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla
proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali del 6 marzo 2009. Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie 1. Al fine di finanziare
gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il
CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo
non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo
di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate
al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo
pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge
n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza
il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18. 1-bis. Con le assegnazioni
disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di
sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali
di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di
279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per l’anno 2012. 2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI) con
decreto del Ministro delle attività produttive in data 22
dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11
febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per
essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso
civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi
televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nei
comuni di cui all’ articolo 1. 3. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinati per il periodo
2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli
enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e
riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in
forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati
nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine
di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi
di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti
domande risarcitorie, l’attuazione degli investimenti previsti ai sensi del
primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in
corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa
vigente per le iniziative già deliberate. 4. Le maggiori entrate
rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da
futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà. 5. Il fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di
cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di
23 milioni di euro per l’anno 2009 e 270 milioni di euro per l’anno 2012 a
valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di
finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente
decreto, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27
milioni di euro per l’anno 2009, 260 milioni di euro per l’anno 2010, 350
milioni di euro per l’anno 2011 e 30 milioni di euro per l’anno 2012 e al
relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto;
per la compensazione degli effetti finanziari per l’anno 2010, il fondo di cui
al presente comma è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno. 5-bis. I sindaci dei comuni
di cui all’ articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con
il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente
della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del
centro storico delle città, come determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera
a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009. L’attuazione del piano avviene a valere sulle risorse
di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all’ articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato
dal competente vice commissario d’intesa con il sindaco, gli edifici civili
privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti
definiti con ordinanza adottata ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, tenuto conto della
situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli
edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei
contributi di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere a) ed e). 5-ter. Eventuali risorse
economiche che saranno destinate dall’Unione europea all’Italia per il sisma del
6 aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle già stanziate dal Governo
italiano. 5-quater. Al fine di
effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto, dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si
avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull’andamento degli
interventi, il presidente della regione predispone una relazione semestrale al
Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo VI Disposizioni finali Art. 15. Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica 1. In relazione
all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in
favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma
sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con
le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità
analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle
popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero
comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile
2009. 1-bis. Le erogazioni
liberali provenienti dall’estero, ove non abbiano una diversa destinazione
specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per
essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati
dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l’ articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. 1-ter. Il Ministero per i
beni e le attività culturali è autorizzato, a valere sulle proprie disponibilità
ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e
stranieri, ad organizzare all’estero iniziative di divulgazione delle finalità
di cui al comma 1-bis. 2. L'uso del logo e della
denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 2002, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 3. Nei territori in cui
vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque
utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo
497-ter del codice penale. Art. 16. Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo 1. Il Prefetto della
provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo,
assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività
finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata
nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree
di cui all'articolo 1. 2. Al fine di assicurare
efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi
dell’ articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di
L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura
che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e
che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello
dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della
sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il
Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il
medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione
del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al
comma 2. 4. I controlli antimafia
sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza
delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252 5. Per l'efficacia dei
controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e
subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e
concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi
flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e
trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la
costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di
fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente
decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente
l’applicazione delle disposizioni del presente comma. (101) 6. L'esclusione di cui al
comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione
opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di
razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di
spesa di cui al citato comma 6-bis dell’ articolo 74. Il Ministero dell’interno provvede
al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell’articolo 1 della legge n. 296 del
2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del
Ministero medesimo. (101) 7. Dal presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Art. 17. Svolgimento G8 nella regione Abruzzo 1. Anche al fine di
contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti
dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento
dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio
2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila. 2. Per effetto di quanto
disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento
predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o
programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive
modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24
settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il
completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione
Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa
localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all’organizzazione
del predetto Vertice nella città di L’Aquila. 3. Al fine di conseguire il
contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti
dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato
provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per
l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per
la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle
quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e
forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del
20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il
diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove
previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo
di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di
produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i
servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui
al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione
dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per
le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per
cento rispetto al compenso originariamente pattuito. (103) 4. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono
accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti
provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario
delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma (105). (104)
Art. 18. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti
dall'articolo 2, comma 13, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, al netto degli effetti
positivi derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 6, dall’ articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall’ articolo 8, comma 3, e dall’ articolo 11, comma 1, pari a 1.152,5 milioni di
euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni
di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno
2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno
2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8
milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2
milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2033, si provvede, quanto: (107) a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di
euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni
per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per l'anno
2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per
l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per
l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a
81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a
14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dal presente decreto. (106)
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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