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Epigrafe
O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753 . Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3753) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Considerato che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane; Rilevato altresì che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessità di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonché di assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile; Acquisita l'intesa della regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Ferme restando le
attività poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di
soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i
sindaci dei comuni interessati, d'intesa con la Direzione di comando e controllo
- DICOMAC, istituita presso la Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice
della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila, sono autorizzati a
procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili ed immobili
occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquistare tutti i
beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi
provvisionali. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal
Dipartimento della protezione civile . 2. Il Presidente della
regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le strutture idonee
ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi
sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione
alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi
autonomamente. 3. Il Presidente della
regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti provvedono ad assicurare le
necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e
ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli
eventi, altresì provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi
urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la
funzionalità.
Art. 2. 1. Presso ciascuno dei
comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di
rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla
presente ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o
parzialmente inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili. 2. I sindaci dei comuni
interessati provvedono a raccogliere le predette schede opportunamente compilate
e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze
di demolizione. 3. Alle attività di
censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni
tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonché il personale del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che è autorizzato ad effettuare
demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Art. 3. 1. Per la realizzazione
degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, il Commissario
delegato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvede
in deroga alle seguenti disposizioni normative:
Art. 4. 1. Agli oneri connessi alla
realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza dagli
uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in
loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonché dai sindaci, per
fronteggiare l'emergenza, si provvede in via di anticipazione a valere sul Fondo
della protezione civile Art. 5. 1. Il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a
ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare
all'attuazione delle iniziative necessarie al rientro nella normalità. Più in
particolare il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse,
utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di
soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche
mediante la fornitura di beni, servizi ed interventi di ricostruzione e
riparazione dei beni danneggiati. 2. Si applica l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21. 3. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad aprire, in via di somma urgenza, uno o più conti correnti bancari o postali fruttiferi alle migliori condizioni. Con successivo provvedimento del Commissario delegato sono disciplinate le modalità di gestione, anche in forma diretta, delle risorse che affluiscono sui predetti conti correnti bancari e degli interessi maturati, assicurando il più rigoroso rispetto di criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa. Il Commissario delegato dispone, d'intesa con le Forze dell'ordine, specifiche azioni di monitoraggio sulle modalità di raccolta delle donazioni. .
Art. 6 1. Per i soggetti che alla
data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la
propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di
prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali
e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della
dichiarazione di emergenza. 2. Con provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, saranno dettate disposizioni in materia di termini per
l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo
stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e
immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di
data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato d'emergenza, ivi incluse
le procedure di esecuzione coattiva tributaria. 3. Sono altresì sospesi per
il predetto periodo i termini di notificazione dei provessi verbali, di
esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva
e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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