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Epigrafe
O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3817).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Ravvisata l'esigenza di integrare il novero delle disposizioni suscettibili di deroga da parte del commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, al fine di evitare aggravi procedurali e carichi di lavoro insostenibili per la struttura commissariale, tenuto conto dell'elevato numero di procedimenti amministrativi gravanti sulla medesima struttura, le cui risorse devono essere indirizzate prioritariamente alla gestione della situazione emergenziale in atto; Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 con cui si dispongono misure urgenti per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni; Visti gli articoli 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797; Di concerto con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare per quanto concerne le disposizioni in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti e sentito l'ISPRA; Vista la nota del 21 settembre 2009 del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana; Vista la nota del 25 settembre 2009 del Ministero dell'interno; Vista la nota del 28 settembre 2009 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è soppresso e
sostituito dal seguente: «I compensi spettanti agli amministratori di condominio
per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la
ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli
eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a
contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a
contributo.».
Art. 2. 1. In ragione del protrarsi
delle attività di soccorso necessarie al superamento dell'emergenza recata
dall'evento sismico in Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009 previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è prorogato al 31
dicembre 2009. Ai relativi oneri si continua a provvedere a carico del bilancio
della Croce Rossa Italiana.
Art. 3. 1. Al fine di fronteggiare
le particolari problematiche organizzative connesse con la durata straordinaria
delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazioni colpite dell'Abruzzo,
il limite massimo di 180 giorni nell'anno previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, può essere elevato a 240 giorni,
previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della protezione
civile. La richiesta di superamento del limite di 180 giorni deve essere
formulata dall'organizzazione di appartenenza del volontario interessato e deve
essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ad esigenze connesse
con la diretta responsabilità di aspetti organizzativi o logistici che rendono
problematica un'eventuale sostituzione con altro soggetto idoneo. 2. Agli oneri derivanti dal
comma 1, nel limite massimo di euro 300.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 4. 1. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 2009, n. 3757, dopo le parole:
«direzione lavori,» è aggiunto il seguente periodo: «e alla assegnazione dei
predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione». 2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive
modifiche ed integrazioni, le parole: «può avvalersi, in qualità di soggetto
attuatore, delle medesime Aziende» sono sostituite dalle seguenti parole: «e il
sindaco dell'Aquila possono avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del
Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e
Sardegna».
Art. 5. 1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009 le parole: «nel territorio
abruzzese» sono sostituite dalle seguenti parole: «nel territorio della
provincia di residenza o di domicilio». 2. Nell'ambito delle trenta
unità di personale previste dall'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 il sindaco
dell'Aquila può stipulare tredici contratti di collaborazione coordinata e
continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed
all'art. 3, comma 54, della legge n.
244/2007. 3. All'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «nel limite
massimo di ottanta unità» sono soppresse. 4. Nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, il comune dell'Aquila è
autorizzato a rimborsare le spese di lavoro straordinario sostenute dal
personale del predetto comune nella fase di prima emergenza.
Art. 6. 1. Il commissario delegato
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2009, per l'espletamento delle iniziative poste in essere ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è altresì
autorizzato a derogare all'art. 120 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni e integrazioni nonchè agli articoli 13
e 22 del decreto del presidente della giunta della regione Abruzzo n. 3 del 13
agosto 2007.
Art. 7. 1. L'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3810/2009 è sostituito dal seguente: 2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790/2009 le parole «in favore dei comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti «in favore dei comuni o delle
amministrazioni provinciali interessate».
Art. 8. 1. In considerazione della
necessità di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria
ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unità
immobiliari classificate con esiti B, C, E, F o collocate in zona rossa e ancora
non alloggiati o anche di altri nuclei familiari, privi di una abitazione, che
presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli
studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il
corso di laurea, nelle more del completamento dell'istruttoria delle domande di
contributo o delle necessarie verifiche tecniche da parte dei comuni competenti
e della conseguente realizzazione delle opere di riparazione necessarie, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, il sindaco del
comune di L'Aquila è autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate
per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili. A
tal fine il sindaco provvede ad assicurare la necessaria pubblicità alle
presenti disposizioni attraverso avvisi da pubblicare su quotidiani a diffusione
nazionale e locale, assegnando il termine di sette giorni per la presentazione
delle offerte. Nel caso in cui il numero delle case mobili offerte ecceda quello
sopra indicato, il sindaco procede ad un esame comparativo delle proposte
ricevute. Le proposte possono prevedere anche la messa a disposizione dei
terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili. 2. Il sindaco del comune di
L'Aquila individua le aree necessarie per l'insediamento delle case mobili anche
in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, tenuto conto della temporaneità
degli interventi e del prevalente interesse pubblico per una adeguata
sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari privi di abitazione. 3. Il sindaco provvede ad
assegnare le case mobili ai nuclei familiari aventi titolo, secondo criteri di
priorità dallo stesso previamente definiti con proprio provvedimento. 4. L'assegnazione di cui al
comma 3 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonché
del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative
reperite dal commissario delegato. 5. Per consentire, in
termini di somma urgenza, la realizzazione degli interventi eventualmente
occorrenti per l'urbanizzazione primaria delle aree di cui al comma 2 il sindaco
di L'Aquila si avvale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che può provvedere, ove necessario, con i poteri
di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Ai soggetti che mettano
a disposizione le case mobili è corrisposto, per ogni giornata di permanenza
nelle medesime di ciascun componente del nucleo familiare, un corrispettivo la
cui misura è determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri
definiti per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione nella delibera
n. 547 del 28 settembre 2009 così come modificata dalla delibera n. 582 del 12
ottobre 2009 della giunta della regione Abruzzo. 7. I rapporti tra i
soggetti di cui al comma 6 ed il comune di L'Aquila sono disciplinati da
apposite convenzioni nell'ambito delle quali è tra l'altro determinato il
periodo temporale di validità e l'impegno dei medesimi soggetti a procedere al
progressivo ritiro delle case mobili a seguito della comunicazione del sindaco
del rilascio delle stesse e della inesistenza di altri nuclei familiari
interessati. 8. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di euro
40.000.000,00 a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Art. 9. 1. Al fine di procedere ai
necessari ed urgenti lavori di ripristino degli immobili sede della Questura di
L'Aquila, gravemente danneggiata e resa inagibile dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato si
avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle
opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che provvede con le deroghe di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni e
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
settembre 2009, n. 3808. 2. Agli oneri necessari per
la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 4 milioni,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le risorse di cui
al presente comma saranno assegnate al Dipartimento per la protezione civile per
il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 5349 intestata al
Provveditore di cui al medesimo comma 1 ed aperta presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di L'Aquila.
Art. 10. 1. All'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797, dopo le parole:
«deposito temporaneo» sono aggiunte le seguenti: «, o stoccaggio provvisorio,».
Al medesimo comma, dopo le parole: «allestimento dei siti» sono aggiunte le
seguenti: «ivi comprese le occorrenti opere viarie». 2. Ferme restando le
deroghe già previste alla vigente normativa, in relazione agli interventi
previsti dall'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 luglio 2009, n. 3797 il Commissario delegato è altresì
autorizzato a derogare all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Agli interventi previsti
dal presente articolo si procede con i poteri e le procedure, in quanto
applicabili, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 2009, n. 3760 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 11. 1. In ragione del
prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto
emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009,
previsto dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni è differito al 31 dicembre 2009.
Art. 12. 1. Il contributo a titolo
provvisorio di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, anche con la modalità del
finanziamento agevolato, è concesso in via di anticipazione nel limite del 25%
dell'importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di euro 20.000. Le
spese effettuate con l'anticipazione corrisposta ai sensi del presente articolo,
ferma restando la rendicontazione dovuta sul contributo o sul finanziamento
complessivamente erogato, dovranno essere documentate con le fatture relative
agli stati di avanzamento dei lavori.
Art. 13. 1. In deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da
attribuire, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni realizzate
nell'ambito del «Progetto C.A.S.E.» di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché dei moduli
abitativi provvisori (M.A.P.) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio
(M.U.S.P.), sono determinati in misura forfettaria, con decreto del capo del
Dipartimento della protezione civile, nel limite dello 0,3 per cento
dell'importo totale dei lavori e comunque nella misura complessiva di cui all'art. 61, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 14. 1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 dopo le parole:
«amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: «in favore del
condominio». 2. L'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 è così sostituito:
«L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai
sensi dell'art. 1 è diminuito, ove questo inerisce anche
agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al
valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso
al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio».
Art. 15. 1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole:
«amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: «in favore del
condominio». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo
proprietario ai sensi del presente articolo è diminuito, ove questo inerisce
anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata
al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento
concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del
condominio».
Art. 16. 1. I contributi previsti,
anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono comprensivi delle spese
concernenti le pertinenze.
Art. 17. 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3803
del 15 agosto 2009, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti
commi:
Art. 18. 1. Al comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, dopo le parole: «di cui alla
presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «, ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805
del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4,». 2. Al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «di cui alla
presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805
del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4,».
Art. 19. 1. In relazione alle
domande di contributo e di finanziamento agevolato presentate, le autorità
competenti effettuano il monitoraggio delle richieste, anche al fine di evitare
duplicazioni tra i contributi concessi ai singoli ed i contributi concessi ai
condomini o società di cui gli stessi fanno parte. La domanda presentata dal
rappresentante designato dai proprietari di unità immobiliari appartenenti allo
stesso edificio non costituito in condominio, dall'amministratore del condominio
e dal rappresentante legale della società cooperativa a proprietà indivisa deve
indicare i singoli soggetti interessati.
Art. 20. 1. In considerazione delle
finalità etiche perseguite per alleviare il disagio abitativo determinato dal
sisma del 6 aprile 2009, la Società Fintecna S.p.A., è autorizzata a
sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito
dalla Società di gestione del risparmio «Europa Risorse S.G.R. S.p.A.», con le
finalità di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009. 2. Al termine del periodo
di locazione temporanea di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, qualora i locatari
non acquistino a condizioni di mercato le unità abitative loro assegnate, ovvero
non assumano a loro carico il relativo canone di locazione a condizioni di
mercato o, comunque, non rendano libero l'immobile e, in ogni caso, alla
scadenza della durata del fondo comune di investimento di tipo chiuso di cui al
comma 1, è garantita a Fintecna S.p.a. la possibilità di smobilizzare il proprio
investimento. 3. In relazione al
finanziamento bancario - destinato a concorrere alla copertura del fabbisogno
finanziario necessario per fronteggiare il valore patrimoniale del fondo di cui
al comma 1 - nessuna garanzia di «solidarietà» è posta a carico di Fintecna
S.p.a. nella sua qualità di sottoscrittore del fondo medesimo.
Art. 21. 1. Fino alla data di
sospensione di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per i soggetti di cui al medesimo
comma, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di
regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009,
fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche
tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora
dovuti alla data del 6 aprile 2009. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. | ||