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Presidente del consiglio dei
Ministri O.P.C.M. 19-1-2010 n. 3843 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. Gazz. Uff. 29 gennaio 2010, n. 23. (Ordinanza n. 3843). Epigrafe
O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3843 . Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3843). IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009 e n. 3837 del 30 dicembre 2009; Visto l'art. 8, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note dei sindaci di alcuni comuni del cratere del 17 novembre 2009 e del 7 dicembre 2009; Viste le note della Prefettura - Ufficio territoriale del governo di L'Aquila del 25 novembre 2009 e del 22 dicembre 2009; Vista la nota del 23 dicembre 2009 della Confcommercio dell'Aquila; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1 1.
I Sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
39 del 2009 e dei comuni i cui territori sono
ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri operativi
misti» costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1
del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009,
possono richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a carico di
questi ultimi, l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo
massimo di ulteriori sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 81 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Art. 2 1.
Al fine di continuare a soddisfare le primarie esigenze di
mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale
prevista all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009
è prorogata fino al 31 gennaio 2010 per gli utenti residenti
nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
39 del 2009 che non siano rientrati
nell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non
abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel
territorio del comune di residenza ovvero dei comuni limitrofi. 2.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell'ambito
delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 4, comma 13, della citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009.
Art. 3 1.
In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze
derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il
personale dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
nel limite massimo di cinque unità, direttamente impegnato
dai sindaci con apposito ordine di servizio in attività
connesse al superamento dell'emergenza ed alla ricostruzione,
può essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 alla
effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a
cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle
fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto «regioni-autonomie
locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni. 2.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro
300.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 4 1.
All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009
le parole: «del Fondo della protezione civile» sono
sostituite dalle seguenti parole: «dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39 (3), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
Art. 5 1.
Il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
L'Aquila è nominato funzionario delegato per la gestione
delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal
predetto corpo, in via di somma urgenza per lo svolgimento delle
attività istituzionali di messa in sicurezza, a tutela della
pubblica e privata incolumità nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 6 aprile 2009. 2.
Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili le somme
necessarie, nel limite di 150.000,00 euro, a valere sull'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39 (4), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 6 1.
Nell'ottica di perequazione dei trattamenti economici riconosciuti al
personale del Dipartimento della protezione civile ed al personale
delle forze armate, incaricato delle attività di
responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, nell'ambito
degli interventi infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del 6
aprile 2009 nonchè di collaborazione con tali figure,
rispetto ai trattamenti economici riconosciuti al restante personale
impiegato nella gestione emergenziale, l'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previsto per
le citate figure, è sostituito dai trattamenti economici
straordinari in godimento, ai sensi degli art. 22 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536
e 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009, n. 3827.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2009, n. 3817,
per i compensi dovuti agli incaricati dei collaudi
tecnico-amministrativi. 2.
Al personale incaricato delle operazioni di collaudo statico delle
strutture temporanee, realizzate dal Dipartimento della protezione
civile per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi
sismici di cui al comma 1, è riconosciuto il compenso in
misura forfettaria pari allo 0,1 per cento del valore delle opere da
ciascuno collaudate, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 3.
All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2009, n. 3817,
dopo le parole «i compensi da attribuire»
è aggiunto il seguente periodo: «, anche in deroga
all'art. 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165».
Art. 7 1.
In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del
comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009,
al fine di consentire la continuità delle
attività di competenza degli Uffici del comune dell'Aquila,
il commissario delegato di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009
è autorizzato ad assegnare al medesimo ente locale le
occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di un
apposito edificio. 2.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite
massimo di 140.000, euro annui, a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 8 1.
All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009,
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
«8-bis. Per soddisfare le domande di indennizzo di cui al
comma 1 istruite positivamente entro il 31 dicembre 2009, il
commissario delegato è autorizzato ad anticipare, su
richiesta dei Comuni interessati, le somme da questi ritenute
ammissibili, nei limiti dell'importo massimo complessivo di 80 milioni
di euro, di cui è stata accertata la relativa
disponibilità, a valere sulle risorse di cui al comma
8».
Art. 9 1.
All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009,
dopo le parole: «del 6 giugno 2009» sono inserite
le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009»
e dopo le parole: «il termine di scadenza»
è aggiunta la seguente parola:
«rispettivamente».
Art. 10 1.
In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze
connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in
favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila
con apposito ordine di servizio in attività necessarie al
superamento dell'emergenza, è prorogata fino al 31 gennaio
2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore
mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia
ed al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura dell'Aquila
direttamente impegnato in attività necessarie al superamento
dell'emergenza, è prorogata fino al 31 gennaio 2010 la
corresponsione dell'indennità mensile, commisurata ai giorni
di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di
posizione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate
sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione
civile. 2.
Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n.
39 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 11 1.
All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009,
sono soppresse le seguenti parole: «delle singole
unità immobiliari e» e, alla fine del primo
periodo, è aggiunto il seguente periodo: «I lavori
di riparazione delle singole unità immobiliari classificate
con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla relativa
comunicazione del contributo definitivo, ovvero, in caso di
unità immobiliari ubicate in edifici condominiali parimenti
oggetto di domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni,
non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo
per le parti comuni, e non oltre sette giorni dalla concessione del
contributo definitivo per la singola unità immobiliare, se
successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro i tempi
sopra indicati.». 2.
All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009,
all'ultimo periodo, dopo le parole: «il contributo si intende
concesso a titolo definitivo» sono aggiunte le seguenti
parole: «e la comunicazione del medesimo contributo si
intende effettuata senza ulteriori formalità». 3.
All'art. 12 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009
è aggiunto il seguente comma: 4.
Le comunicazioni di contributo definitivo relative al comune
dell'Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione
nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale; la pubblicazione
nell'albo pretorio vale quale avvenuta notifica, a tutti gli effetti di
legge.
Art. 12 1.
L'inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con
esito E e degli aggregati strutturali di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009,
notificato al comune dal direttore dei lavori e dal committente, deve
avvenire entro trenta giorni dalla concessione del contributo.
Art. 13 1.
Al fine di dare attuazione all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
il capo del Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a nominare un'apposita commissione, che opera a titolo
gratuito, composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia
sismica, di cui uno con funzioni di Presidente. 2.
La commissione di cui al comma 1, definisce gli obiettivi ed i criteri
per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio
sismico entro trenta giorni dalla nomina. La presente ordinanza sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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