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Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti ai predetti eventi sismici; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755, e del 21 aprile 2009, n. 3757, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che rinvia l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'articolo 2, comma 12, del predetto decreto-legge; Ritenuto di dover nominare i Vice-Commissari al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni di cui uno con funzioni vicarie, nonché i Sindaci dei Comuni interessati quali soggetti attuatori per garantire l'immediata effettività dell'azione commissariale; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1.
Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie
per il superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il
Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila in
qualità di Vice-Commissario delegato, con funzioni vicarie 2.
Il comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009
è soppresso. Art. 2. 1.
L'ing. Luciano Marchetti, esperto in materia di beni culturali della
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi, è nominato Vice-Commissario delegato per coadiuvare
il Commissario delegato nell'esercizio delle funzioni inerenti agli
interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per
evitare situazioni di maggiori danni e per eliminare situazioni di
pericolo del patrimonio culturale e per il recupero dei beni culturali
danneggiati dal sisma, comprese le attività progettuali
propedeutiche ai lavori di recupero. 2.
Il predetto Vice-Commissario delegato opera con le procedure di somma
urgenza e si avvale delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753. 3.
Per l'espletamento delle attività il Vice-Commissario
delegato si avvale del supporto tecnico e amministrativo del Ministero
per i beni e le attività culturali e può
costituire un'apposita struttura di supporto composta da personale del
medesimo Dicastero nel limite di 12 unità. 4.
Al comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 le
parole: «aperta presso il Segretariato generale del Ministero
per i beni e le attività culturali» sono
sostituite dalle seguenti: «intestata al Vice-Commissario
delegato per la tutela dei beni culturali». 5.
Al comma 4 dell'articolo 10 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 la
parola: «il Ministero» è sostituita
dalle parole: «il Vice-Commissario delegato per la tutela dei
beni culturali». 6. Il Vice-Commissario delegato provvede avvalendosi delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 Art. 3. 1. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nelle attività di emergenza il Prof. De Bernardinis, Vice Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato Vice-Commissario per provvedere alle iniziative inerenti alle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni sfollate in conseguenza degli eventi sismici e per accelerare la chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le iniziative necessarie alla rapida sistemazione delle popolazioni sfollate anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti dei comuni e degli altri enti pubblici interessati Art. 4. 1.
All'articolo 3 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 sono
aggiunte le seguenti disposizioni: decreto del Presidente della
Repubblica n. 233 del 2007;
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 135.
2. Per la
realizzazione degli interventi da porre in essere ai sensi della
presente ordinanza i Vice-Commissari delegati possono avvalersi dei
poteri di deroga di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009,
così come integrato dal comma 1, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico. Art. 5. 1.
I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono
nominati soggetti attuatori per garantire immediata
effettività ai provvedimenti del Commissario delegato e la
continuità dei servizi tecnico-amministrativi comunali.
Art. 6. 1.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009,
il Dipartimento della protezione civile è individuato quale
soggetto per il cui tramite possono trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133. La presente ordinanza sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | ||