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Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 17-6-2009 n. 3782 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3782). (testo aggiornato al 10 febbraio 2010) Gazz. Uff. 25 giugno 2009, n. 145. |
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Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Vista la richiesta n. 119 del 19 maggio 2009 del vice Commissario delegato per il patrimonio culturale e il recupero dei beni artistici; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Vista la nota del 29 maggio 2009 del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Vista la nota del 27 maggio 2009 del presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; Vista la nota del 26 maggio 2009 del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1.
Il vice Commissario delegato di cui all'art.
2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del
1° maggio 2009 provvede al censimento ed alla
archiviazione dei dati relativi ai danni causati dalla crisi sismica al
patrimonio culturale e coadiuva il presidente della regione Abruzzo
nella predisposizione ed attuazione del piano degli interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. 2.
Il Vice Commissario delegato per la realizzazione delle
attività di competenza si avvale della collaborazione dei
sindaci soggetti attuatori di cui all'art.
5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del
1° maggio 2009.
Art. 2. 1.
Per l'anno 2009, l'incremento del fondo transitorio di accompagnamento
di cui all'art. 1, comma 796,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un
importo pari a 40 milioni di euro, assegnato alla regione Abruzzo, ai
sensi dell'art. 13, comma 3,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in
funzione dell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari
affidata al Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, è erogato alla
regione Abruzzo previa presentazione, da parte del Commissario ad acta,
di un programma operativo per affrontare le ulteriori
difficoltà causate dagli eventi sismici, da approvarsi da
parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3. 1.
All'art. 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti
disposizioni: decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 120;
decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, articoli
26, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4;
legge
regionale n. 138 del 1996;
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31 e 32.
Art. 4. 1.
In attesa della riparazione degli immobili siti nel territorio del
comune de L'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009,
al fine di consentire la continuità delle
attività di propria competenza l'Agenzia delle entrate
è autorizzata ad acquisire in locazione strutture
prefabbricate nelle quali collocare temporaneamente i propri Uffici. Al
relativo onere, valutato nel complessivo limite di euro 1.100.000,00
per il biennio 2009-2010, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39. L'Agenzia delle entrate
è autorizzata ad anticipare le occorrenti risorse
finanziarie a carico delle proprie disponibilità di
bilancio. L'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'art. 57, comma 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 5. 1.
Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti
di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, con provvedimento adottato dal
Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, sono stabilite misure volte alla
riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un
triennio, nonché le modalità di rateizzazione del
pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture. 2.
All'art. 9 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
le parole «per due mesi», sono sostituite dalle
seguenti «per otto mesi».
Art. 6. 1.
Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare alla
regione Abruzzo, alle Forze armate e alle Amministrazioni dello Stato
le spese sostenute per il trasporto della popolazione alloggiata nelle
località della costa abruzzese colpita dagli eventi sismici
del 6 aprile 2009 nei luoghi di residenza, in occasione delle elezioni
europee del 6 e 7 giugno 2009. 2.
Le spese di cui al comma 1 debitamente documentate, sono trasmesse ai
fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. 3.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39.
Art. 7. 1.
Ai commi 2 e 3 dell'art. 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9
aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, le
parole «31 maggio 2009» sono sostituite dalle
seguenti «31 luglio 2009». 2.
Al comma 1 dell'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8
maggio 2009, le parole «31 maggio
2009», sono sostituite dalle seguenti «31 luglio
2009». 3.
Al comma 1 dell'art. 14
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9
aprile 2009, dopo le parole «dai comuni
individuati ai sensi dell'art. 1» è aggiunto il
seguente periodo «nonché dai comuni situati nei
territori di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39». 4.
Al comma 2 dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13
maggio 2009, dopo le parole «edifici
pubblici» sono aggiunte le parole «e
privati». 5.
Al comma 1 dell'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13
maggio 2009, dopo le parole «eventi sismici del
6 aprile 2009» è aggiunto il seguente periodo
«nonché presso le strutture, gli edifici e le aree
comunque utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui
trattasi». 6.
Al comma 1 dell'art. 11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9
aprile 2009, così come modificato
rispettivamente dall'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15
aprile 2009, dall'art.
7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del
19 maggio 2009, le parole «comprovato da
apposita perizia giurata» sono soppresse. 7.
All'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: 8.
All'art. 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 9.
All'art. 11 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009
(4) le parole
«la verifica delle agibilità e» sono
così sostituite «assicurare l'accesso e, ove
necessario,». 10.
In ragione delle mutate esigenze operative il capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del
Ministero dell'interno provvede alla riduzione del contingente di
personale del Corpo dei vigili del fuoco attualmente impiegato negli
interventi di soccorso e nelle attività necessarie al
superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi
sismici del 6 aprile 2009. 11.
Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, le unità di personale
dei vigili del fuoco che proseguono nelle iniziative di cui al comma 10
sono autorizzate ad effettuare, fino al 31 dicembre 2009, prestazioni
di lavoro straordinario, in deroga alla vigente normativa, nel limite
massimo di 150 ore mensili procapite.
Art. 8. 1.
Per il compimento delle iniziative da porre in essere per il grande
evento dell'organizzazione del Vertice G8 che avrà luogo nei
giorni dall'8 al 10 luglio 2009, nel territorio della città
di L'Aquila, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007
e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi,
in qualità di soggetto attuatore, del Compartimento Anas
dell'Aquila per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla
viabilità. 2.
Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede con i poteri di cui
all'art. 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9. 1.
Per assicurare la ripresa del tessuto socio-economico dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, i termini stabiliti
dagli articoli 1
e 5 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 15 dicembre 2008, concernente la
determinazione della misura del contributo dovuto dalle
società cooperative ubicate nei territori dei comuni di cui
all'art. 1, comma 2 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono prorogati di
dodici mesi. 2.
Per le medesime finalità di cui al comma 1, il versamento
della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle
società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad
alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del
movimento cooperativo, ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 1° dicembre 2004, è differito
di dodici mesi.
Art. 10. 1.
Per consentire il più efficiente espletamento delle
attività istruttorie di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771/2009,
nell'ambito dell'Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento
della protezione civile e con personale appartenente allo stesso,
è istituita una apposita struttura temporanea di missione
operante a L'Aquila. 2.
L'incarico di capo della struttura di missione di cui al comma 1
costituisce incarico dirigenziale di seconda fascia e può
essere conferito dal capo del Dipartimento della protezione civile ai
sensi dell'art. 19, commi 5,
5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti, sino al termine dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e comunque non oltre
la conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. La retribuzione di
posizione, legata allo specifico incarico di capo della struttura di
missione, anche tenuto conto della rilevanza delle attività
assegnate e della temporaneità dell'incarico, è
determinata in relazione all'importo corrispondente alla fascia
«A» di cui al provvedimento di graduazione delle
strutture dirigenziali del Dipartimento. Ai conseguenti oneri si
provvede a carico del Fondo per la protezione civile.
Art. 11. 1.
All'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sono
apportate le seguenti modificazioni: [a) all'art. 1, comma 6, le
parole «, comunque comprensive di IVA,» sono
soppresse; ]
b) all'art. 2, comma 7, le
parole «utilizzando il modulo approvato con decreto del
direttore della medesima Agenzia», sono sostituite dalle
seguenti: «sulla base delle modalità definite con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia»;
c) all'art. 3:
1) comma 3, le parole
«dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle
imposte sui redditi» e le parole «sul reddito
dovuta» sono sostituite dalla seguente:
«netta»;
2) comma 6, dopo la parola
«opera» è inserita la seguente:
«automaticamente»;
3) comma 7, dopo la parola
«vincolato» sono inserite le seguenti:
«ed infruttifero»;
4) comma 8:
a) primo periodo sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero di utilizzo
anche parziale del finanziamento per finalità diverse da
quelle indicate nella presente ordinanza»;
b) secondo periodo la
parola «stipulazione» è sostituita dalla
seguente: «stipula»;
c) terzo periodo dopo le
parole «anche con l'intervento dei sostituti di
imposta» sono aggiunte le seguenti: «e dei soggetti
finanziatori»;
d) quinto periodo dopo le
parole «l'ammontare a ciascuno spettante» sono
aggiunte le seguenti: «, l'importo della singola
rata» e dopo le parole «all'Agenzia delle
entrate,» sono inserite le seguenti: «con
modalità telematiche,»;
d) all'art. 4, comma 1, ultimo
periodo le parole: «all'Agenzia delle Entrate o all'istituto
bancario che ha concesso il finanziamento agevolato» sono
sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle Entrate e
all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento
agevolato».
Art. 12. 1.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad
acquisire donazioni finalizzate ad assicurare sistemazione alloggiativa
temporanea, in tutto o in parte, a particolari categorie di cittadini,
attraverso moduli abitativi da realizzare con le modalità e
le procedure di cui all'art.
2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, stipulando allo
scopo appositi protocolli d'intesa con i soggetti donatori.
Art. 13. 1.
Il Commissario delegato di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009è
autorizzato a realizzare gli interventi necessari ad assicurare il
collegamento delle aree destinate alla realizzazione dei moduli
abitativi di cui all'art. 2
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con le reti
infrastrutturali utilizzate per l'erogazione dei servizi essenziali.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in quanto
costitutivamente accedenti alle relative finalità, rientrano
nell'ambito di operatività dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 2, comma 13, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
Art. 14. 1.
Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate
ad effettuare specifici interventi volti a contribuire alla
realizzazione di nuovi edifici o complessi da edificare,
nonché alla riparazione o ricostruzione di quelli esistenti
ed alla sistemazione del territorio, anche mettendo a disposizione
proprie risorse finanziarie, nonché eventuali proventi
derivanti da donazioni od altre fonti di finanziamento all'uopo
destinate, nel quadro di una pianificazione definita dal Commissario
delegato - Presidente della regione Abruzzo per assicurare il sollecito
ritorno a condizioni di normalità della vita delle
popolazioni colpite dal sisma nella Regione Abruzzo. Per le
finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato
di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009
provvede, su proposta dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano interessate, alla nomina di Soggetti
Attuatori, che si avvalgono per la realizzazione degli interventi dei
poteri e delle procedure indicati dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate per fronteggiare l'emergenza e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
Art. 15. 1.
Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2009-2010
nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nei territori dei
comuni di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009,
che risultino danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il
presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 29
aprile 2009, n. 39, predispone, d'intesa con il presidente
della provincia di L'Aquila ed i sindaci dei comuni interessati, un
programma-stralcio di interventi urgenti da realizzare sulla base delle
disposizioni di cui all'art.
57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006. 2.
Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il presidente della
Regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale del competente
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche che, quale soggetto
attuatore, è autorizzato a derogare all'art. 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'art. 61, commi 7-bis e 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, all'art.
1, comma 10-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2008, n. 201, e all'art. 18, comma 4-sexies, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2. 3.
Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, nel
limite di 30.600.000,00 milioni di euro, a valere sulle risorse
previste dall'art. 18 del
decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli
interventi in materia di edilizia scolastica. Le predette somme sono
trasferite ad apposita contabilità speciale da istituire
presso la Tesoreria dello Stato di L'Aquila in favore del competente
Provveditore interregionale alle opere pubbliche, che opera quale
soggetto attuatore degli interventi. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |