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Epigrafe Allegato - [Modello di domanda per la concessione del contributo]
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalità, per la riparazione o ricostruzione ovvero l'acquisto degli edifici privati; Considerato che, allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari siano state distrutte o dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, è necessario disciplinare le modalità di erogazione della contribuzione a carico dello Stato; Considerato che per la ricostruzione delle unità abitative comprese in edifici rientranti nei centri storici, verrà adottata una specifica disciplina, con successiva ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri, che terrà preliminarmente conto dei piani di ricostruzione del centro storico delle città, mediante la definizione delle linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, da predisporre ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1. Allo scopo di consentire
l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle
popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni
individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, convertito
con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato
danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è
riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla
riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la
ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal
Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione
principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della
massima riduzione del rischio sismico. Il contributo diretto verrà erogato con
le modalità ed i tempi che saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, garantendo la
continuità ed il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione
in via prioritaria delle prime abitazioni. L'intervento di riduzione del rischio
sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte
l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento
sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata
oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente
ad una struttura adeguata ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni»
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio
2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore
al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi
a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento
finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. 2. Il contributo, fino alla
copertura integrale delle spese comprensive dell'IVA occorrenti per la
riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. 3. Il contributo è
riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese comprensive dell'IVA
occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e,
comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione
con miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle
adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non
abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con
esito di tipo E). Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto per una
sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se
riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio
dell'impresa o della professione. 4. Gli interventi di
ricostruzione di cui ai commi 1 e 3 sono consentiti anche in altro sedime,
purché nel territorio del comune di ubicazione dell'unità immobiliare
distrutta. 5. Il contributo per la
riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei
condomini è riconosciuto all'amministratore del condominio in favore del
condominio che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo
analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che
rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute. Lo
stesso amministratore o rappresentante del condominio potrà farsi carico di
coordinare le domande di ammissione al finanziamento per una più efficiente
gestione dei lavori complessivi da effettuare nello stesso edificio . 5-bis. L'importo del
contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi del
presente articolo è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi
strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della
proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al
rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio. 6. I lavori di riparazione
con miglioramento sismico o ricostruzione non possono comportare il mutamento
della destinazione d'uso dell'unità immobiliare né modifiche alla
configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario e
devono essere eseguiti nel rispetto delle «Norme tecniche delle costruzioni»
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio
2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e
gli indirizzi adottati dal Commissario delegato. Sono esclusi dal contributo gli
immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme
urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia
intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni. 7. Rientrano tra le spese
ammissibili comunque comprensive di IVA gli eventuali oneri per la progettazione
e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Art. 2. 1. Per accedere al
contributo l'interessato presenta, entro centosessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato,
al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o
ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità al modello
allegato alla presente ordinanza. Nel caso di acquisto di una abitazione
sostitutiva, nella domanda ne è dichiarata l'equivalenza a quella distrutta i
cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma
non possono essere superati, nonché la conformità alla vigente regolamentazione
igienico-sanitaria e al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio
2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa
circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617. Quando la riparazione con
miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un condominio, la
domanda di contributo è presentata dall'amministratore condominale. In deroga
agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi
di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli
interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore
dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente,
l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere consegnato direttamente a
mano dei destinatari. Quando la riparazione con miglioramento sismico o
ricostruzione riguarda parti comuni di un edificio composto da più unità
immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di
proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà
delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un
rappresentante per la presentazione della domanda di contributo. 2. La domanda per accedere
al contributo deve contenere la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, del possesso dei requisiti previsti nella presente
ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità immobiliare da riparare o
ricostruire ovvero da acquistare ed i riferimenti catastali, il numero
identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalità di
erogazione del contributo scelta, nonché l'eventuale spettanza di ulteriori
contributi da parte di Enti pubblici o di indennizzi da parte di compagnie
assicuratrici. 3. Alla domanda devono
essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per
la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o
ricostruzione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia
asseverata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che
attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici
e, nel caso in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei
comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il nesso di
causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché la natura, la
quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato
di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti
al sisma, nonché la congruità del preventivo di spesa. 4. Il comune svolge
l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la
concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di
cui all'art. 1, comma 1, e con gli strumenti urbanistici
ed il regolamento igienico-sanitario vigenti, nonché l'equivalenza
dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta. 5. Nel caso in cui la
domanda sia incompleta, il comune fissa un termine per la regolarizzazione, non
superiore a trenta giorni, trascorso il quale, senza che sia pervenuta
l'integrazione, la domanda è dichiarata non ammissibile. 6. Il Sindaco del comune,
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, autorizza anche
dettando prescrizioni gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o
ricostruzione, o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina la spettanza
del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate
ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale
quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile. 7. Il comune trasmette al
Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la
richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione
all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modalità definite con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia. 8. Prima dell'inizio dei
lavori il beneficiario ne dà comunicazione al comune ed al Genio civile che per
la relativa istruttoria può avvalersi del Consorzio rete di laboratori
universitari di ingegneria (RELUIS), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore
della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre presso
il Genio civile che per la relativa istruttoria può avvalersi del Consorzio rete
di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS) nonché di Abruzzo
Engineering., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica deve essere
depositato anche il progetto di miglioramento sismico, qualora previsto
nell'intervento. 9. Entro trenta giorni
dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo o il rappresentante
del condominio, quando gli interventi sono eseguiti in un condominio o in un
edificio comprensivo di più unità immobiliari, deposita presso l'Ufficio tecnico
comunale e presso il Genio civile una dichiarazione di conclusione dei lavori
asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nella quale è
attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche
dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro
rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia
giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l'avvenuto
ripristino dell'agibilità sismica. Nel caso in cui siano stati eseguiti
interventi di miglioramento sismico, occorre altresì depositare presso il Genio
Civile la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo. Alla
dichiarazione sono, altresì, allegati i documenti di spesa. 10. Nel caso in cui il
ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da interventi
riguardanti singole unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un
pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'amministratore del condominio,
il comproprietario o il sindaco, invita il condomino o il singolo proprietario a
provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, il
sindaco del comune, anche avvertito dall'amministratore del condominio o dal
comproprietario, può agire in sostituzione del condomino o del singolo
proprietario inadempiente ponendo a suo carico le relative spese
sostenute. 11. In caso di accoglimento
della domanda di acquisto di un'unità abitativa da destinare ad abitazione
principale in sostituzione di quella distrutta, il beneficiario, entro trenta
giorni dalla stipula del contratto preliminare debitamente registrato, ne
deposita copia autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del
contributo. Il beneficiario, pena la revoca del contributo, è tenuto a
depositare copia autentica del rogito notarile entro 30 giorni dalla sua
stipulazione con la contestuale domanda di cambio di residenza per il proprio
nucleo familiare, oltre alla documentazione giustificativa delle spese
sostenute. Art. 3. 1. Il contributo è concesso
a fondo perduto anche con le modalità del credito d'imposta. La domanda deve
specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se l'interessato
intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e
seguenti. 2. Il credito d'imposta
compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o
postale e documentate tramite fattura e non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per
le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore
ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi
di pagamento tracciabili. 3. Il credito d'imposta
maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione ovvero
all'acquisto di cui all'art. 1, comma 1 è utilizzabile ai fini delle
imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è
stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il credito d'imposta è
utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed è ripartito, a scelta del
contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno
degli anni, l'imposta netta. 4. Il credito d'imposta
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla
formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attività produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. 5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e il contratto di finanziamento ha durata ventennale. L'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'operazione, e comunque il limite di 200.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2.». [Testo così sostituito dall'O.P.C.M. 3881/2010]. 6. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a domanda del
soggetto richiedente il finanziamento di cui al presente comma, Fintecna s.p.a.,
ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo
nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto
contrattuale. 7. La garanzia dello Stato
di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile
2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera
automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati alle operazioni di cui
alla presente ordinanza ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805
del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4, concessi in
base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni
stipulate tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o
l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana). 8. L'importo del
finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato ed
infruttifero, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui
i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare
pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni
di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione con
miglioramento o ricostruzione ovvero all'acquisto della nuova unità immobiliare
da destinare ad abitazione principale. 9. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali,
per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di
utilizzazione anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle
indicate nella presente ordinanza. L'istituto bancario provvede a dare
comunicazione dell'intervenuta stipula del contratto di finanziamento al Sindaco
del Comune competente ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al
finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il credito
d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla
rata di mutuo e può essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della
spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta e dei soggetti
finanziatori. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il
soggetto che eroga il finanziamento comunica con modalità telematiche gli
elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante, l'importo
della singola rata e la durata del finanziamento all'Agenzia delle Entrate, che
effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione
dell'intervento per il quale è stato concesso il finanziamento, indicate nella
dichiarazione dei redditi. Art. 4. 1. Il Commissario delegato,
sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati
comunicati dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed
alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari
finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano in ordine ai fondi utilizzati
per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune
provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse assegnate dal
CIPE ai sensi del citato art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'erogazione del
75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla
comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 10, o del collaudo, ove
necessario. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I Comuni
effettuano controlli a campione sui progetti e, anche tramite sopralluoghi,
sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno
percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza.
Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori
il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne dà
comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso
il finanziamento agevolato.
Art. 5. 1. I Comuni devono
garantire la più ampia informazione alla popolazione in relazione
all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile
strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la
presentazione delle domande.
Art. 6. 1. Gli atti e le operazioni
relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli
concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti
conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione
prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto.
Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.
Art. 7. 1. Al fine di consentire la
realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e
delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati
all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta
o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove
del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009, a
valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del
2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci
dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del
medesimo art. 2, in considerazione del carattere di
provvisorietà dei moduli abitativi. 2. Il Commissario delegato
provvede altresì, con le medesime modalità indicate al comma 1, alla
realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio, e delle relative opere di
urbanizzazione, a valere, nell'immediato, sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del
2009. 3. Le occupazioni di
urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo sono adottate in favore dei comuni o delle amministrazioni
provinciali interessate. Art. 8. 1. Agli oneri derivanti
dalle disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 7, si provvede a valere sulle risorse di
cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 9. 1. All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, è soppresso il
primo periodo. 2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, le parole «delle
garanzie reali e» sono soppresse. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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