| | home | indice | A.L.P. Associazione Liberi Professionisti - Sezione di Roma | ||
Epigrafe
O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3808). IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note del 24 agosto e del 10 settembre 2009 del sindaco dell'Aquila; Vista la nota del 15 settembre 2009 del Ministero della giustizia; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole
«l'acquisizione dei» è aggiunta la seguente parola «lavori,» e dopo le parole
«nel rispetto del» sono inserite le seguenti: «merito tecnico e del». 2. All'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole
«Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS)» sono inserite
le seguenti «nonché di Abruzzo Engineering.». 3. Il termine di sessanta
giorni previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è elevato a centoventi
giorni. 4. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 così come sostituito dal comma 5
dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Pubblica
regionale» e dopo le parole «Pubblica comunale» è aggiunta la seguente parola
«sovvenzionata». 5. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è così sostituito: 6. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 dopo le parole « legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono aggiunte le
seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2009, con oneri valutati in euro
650.000,00, a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77». 7. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e il comma 3 dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 sono soppressi. 8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole
«venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma» sono inserite le
seguenti «o ente locale». 9. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «sei
unità per ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti «ed
ente locale». 10. Il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 è soppresso. 11. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, le parole: «con
oneri a proprio carico» sono sostituite con le seguenti parole: «nel limite
massimo di euro 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77». (3) (3) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, Ordinanza 29 settembre 2009, n. 3813.
Art. 2. 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 (4) è aggiunta le seguente disposizione: « art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data
del 31 dicembre 2009». 2. Per la realizzazione
delle opere e degli interventi necessari da porre in essere nel territorio della
regione Abruzzo danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, soggetto attuatore, provvede
ad affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del solo progetto
preliminare, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Art. 3. 1. In ragione delle
maggiori attività da porre in essere per fronteggiare le attività derivanti
dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2009, ed in particolare per l'espletamento delle attività di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, il
sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di
emergenza, è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di
contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il
contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di 88 contratti di
lavoro a tempo determinato, con durata fino al 31 dicembre 2010, di cui tre di
livello dirigenziale in deroga all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» del 23 dicembre 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni, e uno di prestazione di opera professionale, nel
limite massimo di euro 3.200.000,00. 2. In ragione del
prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività
di emergenza e di ricostruzione, il personale del comune dell'Aquila e fino al 31 dicembre 2010, può essere autorizzato alla effettuazione di lavoro
straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in
deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie
locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite
massimo di euro 750.000,00. 3. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, valutati in euro 3.950.000,00, si provvede a carico delle
risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza ai sensi
dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 4. 1. Il termine previsto
all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di
sessanta giorni 2. All'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» è
sostituito da «asseverata». 3. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» è
sostituito da «asseverata». 4. All'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «perizia giurata»
sono sostituite dalle seguenti parole: «la perizia». 5. Al modello di domanda
allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789
del 9 luglio 2009 sono apportate le modifiche conseguenti a quanto
previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 è aggiunto il
seguente periodo: «Nei casi in cui su disposizione comunale sia impedito
l'accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito, il termine per la
presentazione della domanda decorre dal giorno in cui l'accesso è
consentito». 7. Rientrano tra le spese
ammissibili all'indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789
del 9 luglio 2009, nei limiti previsti nella stessa ordinanza, anche
le spese sostenute per le perizie richieste a corredo delle domande di
indennizzo. Le tariffe professionali sono determinate sulla base di uno
specifico accordo stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e gli
ordini professionali interessati.
Art. 5. 1. Alla realizzazione delle
opere individuate nel programma di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, l'ANAS, RFI, il Provveditorato
interregionale OO.PP. e la provincia di L'Aquila provvedono in qualità di
soggetti attuatori con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. Il predetto programma può essere
approvato anche per stralci successivi. 2. Per le medesime finalità
di cui al comma 1 i soggetti attuatori sono autorizzati a provvedere per le
occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti
per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, prescindendo -
previa emissione del decreto di occupazione di urgenza - da ogni altro
adempimento, nonché dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni. 3. Agli oneri connessi alla
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, fatto salvo quanto
disposto dall'art. 8 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'ANAS, RFI, il
comune di L'Aquila e la provincia di L'Aquila provvedono a valere sulle risorse
disponibili sui propri bilanci per gli interventi di rispettiva
competenza. 4. Al fine del reperimento
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di cui
al comma 1 del presente articolo ed in deroga all'art. 64, comma 4, della legge
regionale del 3 marzo 1999, n. 11, la provincia di L'Aquila è autorizzata a
rimodulare l'opera inserita nel piano triennale di viabilità 2008/2010 e recante
«Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la s.r. 615 di Monteluco con la
s.p. 120 «Mausonia».
Art. 6. 1. Il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate da
CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in favore delle popolazioni
interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 prevedendo gli adeguamenti
del contenuto e delle modalità delle prestazioni contrattuali ritenuti a tal
fine necessari.
Art. 7. 1. In favore del personale
delle province dell'Abruzzo, interessato dalle attività di verifica e controllo
delle perizie prodotte per l'accesso ai contributi nonché per le ulteriori
valutazioni di agibilità, afferenti ai comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata
l'erogazione di compensi di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite
massimo di 75 ore mensili pro-capite in favore di 5 unità di personale. 2. In favore del personale
del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate con ordine di servizio dei
direttori competenti, in attività necessarie al superamento dell'emergenza,
nonché nelle diverse funzioni DICOMAC, è autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente reso, nel limite massimo di 75 ore pro-capite mensile, secondo le
esigenze individuate dal commissario, e fino ad un massimo di 10 unità di
personale. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le
attività connesse al supporto tecnico-scientifico fornito nella gestione della
emergenza con particolare riguardo alla funzione tecnica di valutazione e
censimento dei danni ed a quella di salvaguardia dei beni culturali è attribuito
all'ITC CNR - Istituto per le tecnologie della costruzione - il contributo
straordinario di euro 300.000,00, ivi comprese le somme per lo svolgimento di
lavoro straordinario e di cui al presente comma, rendicontando e documentando le
spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 3. Per l'utilizzo di tale
contributo il CNR-ITC tiene apposita evidenza contabile.
Art. 8. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780
del 6 giugno 2009, è aggiunto infine il seguente comma: 2. Al fine di soddisfare le
maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2009, l'amministrazione provinciale dell'Aquila, è autorizzata, in
deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di
contenimento della spesa di personale, previsti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e da ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il
contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di dodici contratti
di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, con oneri
valutati in euro 250.000,00, prioritariamente attingendo dalle società cui la
provincia ha affidato con convenzione incarichi di catalogazione libri e
manutenzione edifici, dalle società di somministrazione di lavori interinale che
hanno fornito personale in servizio da almeno dodici mesi per la vigilanza e
relativo supporto. 3. Per le medesime finalità
di cui al comma 2, la provincia dell'Aquila è autorizzata a stipulare cinque
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con durata fino al 30
giugno 2010, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ed in deroga agli
articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed
all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, con
oneri valutati in euro 171.000,00. 4. Per fronteggiare le
maggiori esigenze inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 i contratti di
assunzione a tempo determinato del personale precario non dirigenziale della
provincia dell'Aquila, nel limite di 17 unità di personale, con funzioni di
natura tecnica, informatica, e di vigilanza, in servizio alla data del 6 aprile
2009, possono essere prorogati o rinnovati, a seguito di provvedimento espresso
dell'ente, anche con contratto part-time, fino al 30 giugno 2010, con oneri
valutati in euro 355.000,00. 5. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, valutati in euro 776.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 9. 1. Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 luglio 2009, n. 3789, e successive modifiche ed
integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
Art. 10. 1. Al fine di assicurare la
ripresa, nel rispetto degli standard tecnici definiti dalla normativa vigente,
del funzionamento della funivia del Gran Sasso d'Italia «Fonte Cerreto-Campo
Imperatore», mediante i necessari interventi di verifica, messa in sicurezza ed
efficienza dei relativi impianti, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, è autorizzato ad assegnare al comune dell'Aquila un
contributo straordinario di euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 11. 1. In attesa della
riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila
danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la
continuità delle attività di competenza degli uffici della provincia
dell'Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 è autorizzato ad assegnare alla medesima provincia le
occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici
nel limite massimo di euro 3.750.000,00, posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 12. 1. Al fine di consentire il
regolare svolgimento delle elezioni del consiglio degli ordini degli ingegneri e
del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della provincia dell'Aquila, è prorogato, fino al 31 marzo 2010, il
termine di scadenza dei consigli degli stessi ordini professionali. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
| ||