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| Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 29-9-2009 n. 3813 (testo aggiornato al 15 febbraio 2010) Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3813). Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2009, n. 231. | |
Epigrafe IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009 e n. 3811 del 22 settembre 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Considerato che né gli impianti attualmente autorizzati in provincia dell'Aquila, né quelli esistenti nelle altre province d'Abruzzo sono in grado di ricevere e recuperare le notevoli quantità di rifiuti inerti derivanti dalle macerie causate da crolli e demolizioni nonché da ristrutturazioni degli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009; Considerata pertanto la necessità di dover potenziare la capacità ricettiva impiantistica per il recupero degli inerti non solo in provincia dell'Aquila, ma anche nelle altre province d'Abruzzo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»; Viste le note del 2 e del 16 settembre 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Vista la nota n. RA/101591 del 16 settembre 2009 della regione Abruzzo; Vista la nota del 18 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1. Per il necessario
supporto alle attività da porre in essere per fronteggiare adeguatamente la
situazione di emergenza determinatasi nel territorio della regione Abruzzo in
conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell'Aquila può
avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un'apposita
convenzione, nel limite massimo di euro 300.000,00, con oneri posti a carico
dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 2. 1. All'art. 1, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole:
«del Consiglio» sono aggiunte le seguenti parole «dei Ministri n. 3784 del 25
giugno 2009». 2. Per la realizzazione
degli interventi di tipo infrastrutturale e di mitigazione del rischio,
necessari per la realizzazione degli insediamenti di moduli abitativi
provvisori, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei Sindaci nei
cui territori sono ubicati i predetti insediamenti, all'uopo trasferendo le
necessarie risorse. Ai relativi oneri valutati in euro 500.000,00 si provvede
con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 3. In relazione al contesto
di somma urgenza afferente alla realizzazione dei complessi edilizi provvisori
destinati a diversi usi il deposito della relazione progettuale al competente
Ufficio del Genio civile è sostituito da una comunicazione dell'avvenuta
approvazione del progetto.
Art. 3. 1. In deroga all'art. 51,
comma 1, della legge della regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti
per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree
autorizzate per le attività estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti
esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2, della legge
regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto mesi. 2. In deroga alle
tempistiche di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni, l'esercizio delle operazioni di
recupero dei rifiuti inerti negli impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i
quali è presentata comunicazione di inizio attività, può essere intrapreso
contestualmente alla presentazione di tale comunicazione. 3. Agli impianti di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in
tema di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto
ambientale.
Art. 4. 1. Le risorse finanziarie
pari a euro 19,4 milioni relative all'anno 2009 disponibili sul bilancio del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica destinate
alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono utilizzate dal
predetto Dicastero per fronteggiare le esigenze rappresentate nella nota del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 6947
del 4 agosto 2009 citata in premessa. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le risorse
disponibili sul capitolo 7156 del bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici sono
assegnate alla Direzione scolastica regionale per l'Abruzzo per l'acquisto degli
arredi nelle istituzioni scolastiche danneggiate dagli eventi sismici. A tal
fine, con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede al trasferimento delle risorse alla competente Direzione
scolastica regionale. 3. Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a ricevere
risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare agli
interventi urgenti volti ad assicurare il tempestivo ripristino dell'attività
didattica ed universitaria nei territori interessati dagli eventi sismici che
hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo a
decorrere dal 6 aprile 2009. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti
dall'estero, affluiscono direttamente, e per la parte di competenza, ad apposite
contabilità speciali aperte, rispettivamente, presso il Dipartimento per
l'istruzione e il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca. Il Ministero è autorizzato ad aprire uno
o più conti correnti bancari o postali ove far affluire i contributi citati, in
deroga a quanto stabilito dall'art. 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
Ministero è autorizzato ad impiegare dette risorse, d'intesa con il Presidente
della regione Abruzzo, utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
Art. 5. 1. Per agevolare la più
sollecita sistemazione alloggiativa delle persone fisiche residenti o
stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in
attesa del rientro nelle abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di
locazione o comodato stipulati in applicazione dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, nonché dell'art. 2, commi 1 e 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esenti da ogni
tributo e diritto. Per i contratti di cui al presente comma, già stipulati alla
data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la registrazione di
cui all'art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 è sospeso fino al 30 novembre 2009. 2. In considerazione delle
esigenze abitative di natura temporanea soddisfatte dai contratti di cui al
comma 1, il reddito imponibile derivante al proprietario è ridotto del 30%. Il
locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei
redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.
Art. 6. 1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, le parole: «-
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda nel settore
turismo - accordo del 27 luglio 2007» sono soppresse. 2. Al fine di consentire
che la popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009 e
temporaneamente alloggiata presso le strutture alberghiere possa continuare a
godere di adeguata assistenza, i datori di lavoro operanti nelle stesse
strutture nonché i datori di lavoro operanti nella conseguente fornitura di
opere e servizi sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro stagionali in
essere in deroga all'art. 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, fino al
permanere del contesto emergenziale di riferimento, con oneri a proprio
carico.
Art. 7. 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 sono aggiunte
infine le seguenti parole: «, fino a copertura del costo degli interventi sulle
strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e per il ripristino degli
elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti
comuni dell'intero edificio».
Art. 8. 1. Gli orfani, di cui uno o
entrambi i genitori siano deceduti nel sisma del 6 aprile 2009, hanno diritto
alla concessione del contributo o indennizzo spettanti al «de cuius» sulla base
della normativa vigente.
Art. 9. 1. I sindaci dei comuni
interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli
Abitativi Provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di
assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio
provvedimento. 2. L'assegnazione di cui al
comma 1 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonché
del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative
reperite dal Commissario delegato.
Art. 10. 1. Al fine di assicurare
livelli omogenei di gestione e manutenzione delle strutture temporanee
realizzate nel territorio della Regione Abruzzo il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a fare ricorso alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP,
ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.
Art. 11. 1. Al fine di consentire la
ripresa delle attività amministrative, produttive, economiche e sociali della
popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 ed in vista della riapertura
delle scuole primarie e secondarie e dell'Università dell'Aquila, il Presidente
della regione Abruzzo provvede, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, ad assicurare i servizi di
mobilità studentesca della popolazione residente nei comuni, in attuazione
dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, e degli studenti universitari
iscritti all'Università degli studi dell'Aquila. 2. I servizi di trasporto
di cui al comma 1 sono affidati sulla base delle disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, e con le deroghe ivi
previste. 3. In casi di necessità ed
urgenza inerenti alla gestione della mobilità studentesca, la regione Abruzzo,
ove ritenuto necessario, per il tramite della Direzione regionale Trasporti e
Mobilità, può avvalersi della altre aziende concessionarie dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locali. 4. Dall'attuazione del
presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. | |