La "Legge Pinto"
prevede una equa
riparazione nel caso di durata eccessiva dei
processi.
L'indennizzo
è calcolato per ogni anno di ritardo del
processo imputabile, nel caso in cui il ritardo sia imputabile a
disfunzioni dell'ordinamento giudiziario.
La domanda si propone alla Corte di Appello competente per
territorio, secondo le norme che seguono:
Legge
24-3-2001 n. 89 - Previsione
di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del
processo e modifica dell' articolo 375 del codice di
procedura civile.
Epigrafe
1. Pronuncia in camera di consiglio.
Capo II - Equa riparazione
2. Diritto all'equa riparazione.
3. Procedimento.
4. Termine e condizioni di proponibilità.
5. Comunicazioni.
5-bis. Gratuità del procedimento.
6. Norma transitoria.
7. Disposizioni finanziarie.
L. 24 marzo 2001,
n. 89
Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile
Art. 1.
Pronuncia in camera di consiglio.
1. ... ( Sostituisce l' art. 375 del codice di procedura civile)
[ Art. 375 c.p.c. Pronuncia in camera di
consiglio.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità [c.p.c. 331, 387] del
ricorso principale [c.p.c. 365, 366, 369] e di quello incidentale
[c.p.c. 371] eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia
eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332
ovvero che sia rinnovata n.d.r.]
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Capo II - Equa riparazione
Art. 2. Diritto all'equa riparazione.
1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale
per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la
complessità del caso e, in relazione alla stessa, il
comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonché quello di ogni altra autorità chiamata a
concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del
codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine
ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il
pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di
pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.
Art. 3. Procedimento.
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di
appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è
concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il
procedimento nel cui àmbito la violazione si assume
verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della
corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura
speciale e contenente gli elementi di cui all' articolo 125 del codice
di procedura civile.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice
militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del
Ministro dell'economia e delle finanze
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura
del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura
dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di
consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte
disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti
del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di
cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di
essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il
deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni
prima della data in cui è fissata la camera di consiglio,
ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla
corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è
immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei
limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio
2002.
Art. 4. Termine e condizioni di proponibilità.
1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la
pendenza del procedimento nel cui àmbito la violazione si
assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal
momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento,
è divenuta definitiva.
Art. 5. Comunicazioni.
1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a
cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale
della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di
responsabilità, nonché ai titolari dell'azione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal
procedimento .
Art. 5-bis. Gratuità del procedimento.
[1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002
è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria
e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario].
Art. 6. Norma transitoria.
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, coloro i quali abbiano già
tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti
dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,
possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente
legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla
ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal
caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione
della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il
Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi
dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7. Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La "Legge Pinto"
prevede una equa
riparazione nel caso di durata eccessiva dei
processi.
L'indennizzo
è calcolato per ogni anno di ritardo del
processo imputabile, nel caso in cui il ritardo sia imputabile a
disfunzioni dell'ordinamento giudiziario.
La domanda si propone alla Corte di Appello competente per
territorio, secondo le norme che seguono:
Legge
24-3-2001 n. 89 - Previsione
di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del
processo e modifica dell' articolo 375 del codice di
procedura civile.
Epigrafe
1. Pronuncia in camera di consiglio.
Capo II - Equa riparazione
2. Diritto all'equa riparazione.
3. Procedimento.
4. Termine e condizioni di proponibilità.
5. Comunicazioni.
5-bis. Gratuità del procedimento.
6. Norma transitoria.
7. Disposizioni finanziarie.
L. 24 marzo 2001,
n. 89
Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile
Art. 1.
Pronuncia in camera di consiglio.
1. ... ( Sostituisce l' art. 375 del codice di procedura civile)
[ Art. 375 c.p.c. Pronuncia in camera di
consiglio.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità [c.p.c. 331, 387] del
ricorso principale [c.p.c. 365, 366, 369] e di quello incidentale
[c.p.c. 371] eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia
eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332
ovvero che sia rinnovata n.d.r.]
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Capo II - Equa riparazione
Art. 2. Diritto all'equa riparazione.
1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale
per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la
complessità del caso e, in relazione alla stessa, il
comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonché quello di ogni altra autorità chiamata a
concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del
codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine
ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il
pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di
pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.
Art. 3. Procedimento.
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di
appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è
concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il
procedimento nel cui àmbito la violazione si assume
verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della
corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura
speciale e contenente gli elementi di cui all' articolo 125 del codice
di procedura civile.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice
militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del
Ministro dell'economia e delle finanze
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura
del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura
dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di
consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte
disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti
del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di
cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di
essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il
deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni
prima della data in cui è fissata la camera di consiglio,
ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla
corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è
immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei
limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio
2002.
Art. 4. Termine e condizioni di proponibilità.
1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la
pendenza del procedimento nel cui àmbito la violazione si
assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal
momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento,
è divenuta definitiva.
Art. 5. Comunicazioni.
1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a
cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale
della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di
responsabilità, nonché ai titolari dell'azione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal
procedimento .
Art. 5-bis. Gratuità del procedimento.
[1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002
è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria
e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario].
Art. 6. Norma transitoria.
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, coloro i quali abbiano già
tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti
dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,
possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente
legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla
ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal
caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione
della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il
Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi
dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7. Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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