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NUOVE ESPERIENZE DI PRATICA FORENSE A MILANO 

La pratica forense potrebbe essere migliorata.  Oggi il praticante svolge lil suo tirocinio prevalentemente presso lo studio di un avvocato, e da questo dipende la sua formazione. Nell'articolo che segue si pone in evidenza che  l'Ordine degli Avvocati, seppure con molte difficoltà e perplessità espresse dall'Autore, ha compiuto uno sforzo per consentire al nuovo professionista di ampliare la propria esperienza anche  presso gli Uffici Giudiziari,  rendendosi infine utili anche a questi. Sarà interessante vedere se l'esperimento ha avuto esiti positivi.

(tratto dalla Rivista "Avvocati" del ottobre 2007)

A Milano debutta la nuova pratica forense
Siglata una Convenzione tra l'Ordine degli avvocati, Tribunale, Corte d'Appello.
(di Gianfranco Di Rago, Avvocato in Milano, tratto dalla Rivista Avvocati del ottobre 2007)

I praticanti avvocati milanesi avranno a breve un'opportunità in più per svolgere il periodo di pratica forense necessario per poter partecipare agli esami di abilitazione.

 Una convenzione siglata lo scorso mese di marzo tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il Presidente del Tribunale e il Presidente della Corte d'appello sembra infatti anticipare i contenuti del disegno di legge per la costituzione del c.d. Ufficio del processo, attualmente all'esame del Parlamento. Si tratta di una novità assoluta nel panorama forense e ne è stata data notizia in un incontro organizzato dal medesimo Consiglio dell'Ordine di filano lo scorso 19 settembre. Nelle prossime settimane dovrebbero quindi cominciare le selezioni dei tirocinanti, anche se non è escluso che per il definitivo avvìo del progetto si
attenda l'approvazione del ddl all'esame delle Camere.

Ogni giudice di primo o secondo grado, sempre che abbia preventivamente dichiarato la propria disponibilità, potrà quindi essere assegnatario di non più di un praticante. Il periodo di tirocinio durerà un anno e, a certe condizioni, sarà in tutto e per tutto equivalente all'analogo periodo di praticantato svolto presso uno studio legale.

 La "Convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati" prevede però che possano essere ammessi allo svolgimento di questa speciale fórma di praticantato forense solo quanti risultino iscritti da almeno sei mesi nel registro dei praticanti. Non è del tutto chiaro quali saranno i compiti del praticante avvocato chiamato ad assistere l'organo giurisdizionale. Infatti la convenzione si limita a proclamare, in termini meramente residuali, che gli stessi "(...) non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo", ma non contiene alcuna indicazione di dettaglio. È vero che la medesima convenzione dispone che per ciascun praticante avvocato venga predisposto un apposito progetto formativo con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario (comprendente anche fa nomina di una sorta di avvocato tutor indicato dal Consiglio dell'Ordine, il quale costituirà per quest'ultimo un riferimento didattico-organizzativo e sarà il destinatario di una relazione sul tirocinio da svolgersi alla fine dell'anno di pratica), ma non si può non constatare la mancanza di direttive maggiormente precise.

 Se da una parte viene disposto che ciascun tirocinante sarà tenuto ad assistere a un numero di udienze pubbliche pari a quelle previste dal regolamento per la pratica forense (attualmente venti al semestre) e a presentare una relazione al termine del periodo di pratica, dall'altra non risulta altrettanto chiaro quali compitili medesimo sarà chiamato a svolgere una volta terminate le udienze. Mentre i praticanti avvocati assegnati agli studi legali passeranno i pomerìggi a redigere atti e pareri, cosa farà il tirocinante presso gli uffici giudiziali? Non rischierà forse di diventare un super esperto nella trattazione delle udienze ma poco pratico nella redazione degli atti giudiziali, in modo da assomigliare più a un uditore giudiziario che a un praticante avvocato? Un aspetto molto delicato, già sottolineato da motti operatori del diritto in relazione al ddl sul c.d. Ufficio del processo, è poi quello relativo al rischio di
un non corretto utilizzo che il praticante avvocato" potrebbe fare, a vantaggio proprio o di terzi, delle informazioni apprese durante lo svolgimento del tirocinio. La convenzione stabilisce che il tirocinante è tenuto a mantenere il segreto professionale su questo genere di informazioni, con l'obbligo di astenersi da deposizioni testimoniali. Durante il periodo di pratica resta inoltre sospesa l'eventuale abilitazione al patrocinio e il praticante non potrà mai difendere una delle parti nel medesimo procedimento, anche in fasi successive e lontane nel tempo. I tirocinanti, inoltre, non potranno partecipare alle camere di consiglio e, più in generale, il tirocinio non è ammesso in materia penale, famiglia e minori. Sarà sufficiente? Da ultimo, ci si consenta un'ulteriore osservazione. La conven-
zióne è stata pronta a chiarire che "il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia". Non si può non sottolineare come questa disposizione generi un'evidente disparità di trattamento fra i praticanti addetti agli studi legali (i quali, in base a un preciso dovere deontologico che grava sui rispettivi dominus, sono generalmente remunerati per la collaborazione prestata) e quelli che saranno assegnati agli Uffici giudiziali.
   Un ennesimo privilegio della p.a. o, più semplicemente, la constatazione che l'amministrazione della giustizia non è più in grado di raggiungere autonomamente obiettivi di efficacia ed.efficienza?
di Gianfranco Di Rago Avvocato in Milano www.studiolegaledirago.it