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Riscatto dalla laurea ai fini pensionistici (Dr.ssa Sara Macrini) La normativa vigente prevede
a carico dei liberi professionisti l'obbligo di pagamento di contributi
previdenziali a loro totale carico. La normativa delle varie casse di
previdenza dei liberi professionisti consente al professionista, il riscatto
della laurea, del periodo di praticantato, del servizio militare, del periodo
per il quale si è verificata una parziale omissione contributiva oramai
prescritta, il versamento dei contributi volontari per conservare la posizione
assicurativa, la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi. Ai fini pensionistici i contributi da riscatto sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione. I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto, per quanto riguarda la laurea sono: · Corso legale di laurea; · Diploma universitario, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni; · Diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni (corso di laurea breve); · Diploma di specializzazione, che si consegue dopo la laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; · Dottorato di ricerca, che si consegue dopo la laurea e ha durate diverse secondo le specifiche disposizioni di legge; · Sono riscattabili anche i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria; · Conseguimento di due lauree: per chi si trova in tale situazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 184/1997 era consentito riscattare un solo corso di laurea; attualmente è possibile riscattare anche 8 e più anni di studi universitari se il periodo non è coperto da assicurazione e se la domanda è stata fatta dopo 11.07.1997; · Passaggio ad altro corso di laurea: può verificarsi, ad esempio, il caso che uno studente, dopo aver frequentato quattro anni di Scienze politiche senza aver conseguito la laurea, chieda ed ottenga il trasferimento a Giurisprudenza (della durata legale di 4 anni) e venga ammesso direttamente al terzo anno; una volta laureato, l’interessato può ottenere il riscatto del nuovo corso di laurea. Il riscatto della laurea comporta
il versamento di una somma, definita tecnicamente riserva matematica, a
copertura dell’incremento di pensione che deriva dal recupero degli anni di
studio. La valutazione dei periodi di studio va effettuata a
partire dall’inizio dell’anno accademico di iscrizione all’Università e non
più, come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso a partire dalla data
di conferimento della laurea. Qualora il richiedente, all’atto di presentazione
della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi
previdenziali, il legislatore ha dato altresì facoltà di scegliere uno
qualsiasi di essi per ottenere il riscatto: condizione essenziale è che i
periodi richiesti non devono risultare già riscattati o coperti da
contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il fondo cui è diretta
la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati nel citato art.
2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997. La nuova disciplina si applica
alle domande presentate all’Istituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non
assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato
in epoca anteriore a tale data Normativa: Decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997 Capo II 1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, é riconosciuta a tutti gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. L'onere di riscatto é determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento é quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed é rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione é attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto. La Corte costituzionale con la sentenza 9-15
febbraio 2000, n. 52 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo 2 "nella parte in cui non consente al dipendente dello Stato di
riscattare, ai fini del trattamento di quiescienza, il periodo di durata legale
del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso
istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando
il relativo relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di
perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per
l'ammissione in servizio, in aggiunta ad altro titolo di studio per
l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate
funzioni". |