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Riscatto dalla laurea ai fini pensionistici 

(Dr.ssa Sara Macrini)

La normativa vigente prevede a carico dei liberi professionisti l'obbligo di pagamento di contributi previdenziali a loro totale carico. La normativa delle varie casse di previdenza dei liberi professionisti consente al professionista, il riscatto della laurea, del periodo di praticantato, del servizio militare, del periodo per il quale si è verificata una parziale omissione contributiva oramai prescritta, il versamento dei contributi volontari per conservare la posizione assicurativa, la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi.

Ai fini pensionistici i contributi da riscatto sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione. I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto, per quanto riguarda la laurea  sono:

·       Corso legale di laurea;

·       Diploma universitario, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;

·       Diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni (corso di laurea breve);

·       Diploma di specializzazione, che si consegue dopo la laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

·       Dottorato di ricerca, che si consegue dopo la laurea e ha durate diverse secondo le specifiche disposizioni di legge;

·       Sono riscattabili anche i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria;

·       Conseguimento di due lauree: per chi si trova in tale situazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 184/1997 era consentito riscattare un solo corso di laurea; attualmente è possibile riscattare anche 8 e più anni di studi universitari se il periodo non è coperto da assicurazione e se la domanda è stata fatta dopo 11.07.1997;

·       Passaggio ad altro corso di laurea: può verificarsi, ad esempio, il caso che uno studente, dopo aver frequentato quattro anni di Scienze politiche senza aver conseguito la laurea, chieda ed ottenga il trasferimento a Giurisprudenza (della durata legale di 4 anni) e venga ammesso direttamente al terzo anno; una volta laureato, l’interessato può ottenere il riscatto del nuovo corso di laurea.

Il riscatto della laurea comporta il versamento di una somma, definita tecnicamente riserva matematica, a copertura dell’incremento di pensione che deriva dal recupero degli anni di studio.
L’importo del contributo da riscatto varia in relazione all’età, al sesso, al periodo da riscattare e alla retribuzione del richiedente.
Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure può essere rateizzato entro 5 anni (60 rate); in questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo legale.5) Benefici fiscali Grazie alla riforma fiscale della previdenza integrativa, le somme versate per il riscatto sono interamente deducibili dal reddito. Infatti a decorerre dal 1 gennaio 2001, la disciplina fiscale prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente per i contributi previdenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, ivi compreso quella per la ricongiunzione di periodi assicurativi; la deduzione è ammessa qualunque sia la causa che origina il versamento.
Attualmente è difficile preventivare con esattezza il costo dei contributi di riscatto in considerazione delle variabili di calcolo: età del richiedente, sesso, periodo da riscattare, retribuzione del richiedente, tasso di interesse.

La valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dall’inizio dell’anno accademico di iscrizione all’Università e non più, come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea. Qualora il richiedente, all’atto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, il legislatore ha dato altresì facoltà di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto: condizione essenziale è che i periodi richiesti non devono risultare già riscattati o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997. La nuova disciplina si applica alle domande presentate all’Istituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data

 

 

Normativa: Decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997

Capo II

Disposizioni in materia di riscatto

Art. 2.

Corsi universitari di studio

1.    La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, é riconosciuta a tutti gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2.    Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3.    L'onere di riscatto é determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.

4.    Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

5.    Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento é quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed é rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione é attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

La Corte costituzionale con la sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 2 "nella parte in cui non consente al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescienza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni".