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Comitato Promotore della nuova Sezione di Roma

(aggiornato al 5 aprile 2007)

STATUTO

STATUTO - A.L.P.

 Associazione Liberi Professionisti

 

CAPO I

Denominazione, sede, durata, finalità

Art. 1.

1.          E' costituita l'Associazione Nazionale dei Liberi Professionisti Italiani.

 

Art. 2.

1.          L'Associazione ha la sua sede nazionale in Genova ed è di durata illimitata.

 

Art. 3.

1.          L'Associazione è autonoma, sovra partitica e persegue, nel rispetto delle opinioni culturali e politiche di ciascun aderente, la rivendicazione e la salvaguardia dei valori insiti nell'esercizio della libera professione.

 

Art. 4.

1.          Nell'ambito di questi fini l'Associazione si prefigge di attuare i programmi seguenti:

             a)          ottenere che siano riconosciuti al libero professionista, nel contesto della società italiana, la posizione ed il ruolo che gli competono e che sino ad oggi gli sono stati negati, e che le organizzazioni che lo rappresentano siano considerate un interlocutore necessario degli organi istituzionali, così come da tempo accade per le rappresentanze dei lavoratori dipendenti;

             b)         rafforzare lo spirito di solidarietà tra tutti i  liberi professionisti;

             c)          collaborare con gli ordini ed i collegi professionali  e con tutte le associazioni ed i sindacati delle singole  professioni e contribuire a realizzare il massimo  coordinamento tra le stesse;

             d)         attuare tutte le iniziative destinate a tutelare e difendere gli interessi comuni dei liberi professionisti;

             e)          elaborare uno statuto dei liberi professionisti che garantisca i diritti e tuteli il loro patrimonio morale e culturale;

             f)          premere per la riforma dei singoli ordinamenti professionali con particolare riferimento alle necessità di determinare con precisione le competenze e le esclusive delle singole professioni, di stabilire nuovi criteri per l'ammissione all'esercizio delle stesse con l'adozione del principio del numero programmato e di estendere a tutti i liberi professionisti iscritti ad albi il segreto professionale, prevedendo i modi per garantirlo concretamente;

             g)          opporsi alla proliferazione ingiustificata di albi di esercenti attività specialistiche o pseudo professionali;

             h)         esperire tutte le iniziative dirette ad ottenere, per tutti i professionisti liberi, una gestione autonoma ed unica della assistenza malattia;

             i)          difendere l'autonomia delle Casse di previdenza rivendicandone la gestione ai soli liberi professionisti e studiare le modalità di potenziamento delle stesse;

             l)          rivedere il rapporto cittadino/libero professionista - fisco ed elaborare una normativa che reprima l'evasione ma soprattutto ne elimini le cause tenendo, nel debito conto le particolarità e le peculiari caratteristiche di aleatorietà del lavoro che questi svolge;

             m)        chiedere l'abrogazione di tutte le misure discriminatorie nei confronti dei liberi professionisti.

 

CAPO II

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 5.

1.             Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

             a)          dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

             b)         da eventuali fondi di riserva costituiti con le  eccedenze del bilancio;

                c)             da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

2.             Le entrate dell'Associazione sono costituite:

                a)             dalle quote sociali;

             b)         da proventi di eventuali attività compatibili con le finalità e la natura dell'Associazione;

                c)             da eventuali contributi di soci o di terzi.

 

Art. 6.

1.          L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Segretario Amministrativo provvede a redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

2 .         Entrambi i bilanci dovranno essere comunicati, entro il 31 marzo successivo la fine dell'esercizio, al Collegio dei Revisori dei Conti, ed entro il 30 aprile, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione.

 

CAPO III

Soci

Art. 7.

 

1.          Sono ammessi a fare parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari tutti i liberi professionisti appartenenti a categorie costituite per legge in ordini e collegi.

2.          Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, tutti coloro che si riconoscono nei principi ideali sanciti nel presente Statuto, ne condividano le finalità e ne accettino le norme.

3.          I Soci Sostenitori possono partecipare alle attività associative e presenziare, in qualità di osservatori, alle assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto e senza poter essere eletti a cariche direttive.

4.          Tutti i Soci hanno il dovere di contribuire nell'ambito delle loro possibilità e capacità al raggiungimento dei fini statutari ed al potenziamento delle possibilità di azione dell'Associazione.

5.          E' previsto il conferimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale del titolo di Socio Onorario e di cariche sociali onorarie ad eminenti studiosi e rappresentanti del lavoro professionale, nonchè a persone che, per singolari benemerenze, siano degne di particolari riconoscimenti.

6.          Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di ammettere quali soci ordinari liberi professionisti appartenenti a categorie professionali non costituite per legge in ordini e collegi a condizione che svolgano attività diverse e non confliggenti con quelle di competenza delle categorie regolamentate.

 

Art. 8.

1.          L'iscrizione all'Associazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo della regione di appartenenza.

2.          Gli organi regionali e provinciali dovranno tenere un elenco aggiornato dei propri Soci da trasmettere mensilmente al Consiglio Esecutivo Nazionale.

3.          In assenza degli organismi associativi regionali, ogni delibera in merito alla accettazione delle domande di iscrizione sarà di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che potrà anche provvedere alla assegnazione provvisoria di cariche sociali a livello regionale.

4.          La domanda di ammissione a Socio vale quale dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

 

Art. 9.

1.          I Soci sono tenuti a versare la quota annuale di associazione entro il 31 gennaio di ciascun anno nella misura fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art. 10.

1.             La qualità di Socio si perde:

                a)             per dimissioni;

             b)         per delibera degli organi periferici di appartenenza  pronunciata a seguito di morosità nel pagamento della quota  sociale entro i termini statutari;

                c)             per radiazione.

CAPO IV

Organi dell'Associazione

Art. 11.

1.          Gli organi dell'Associazione sono nazionali, regionali e provinciali.

2.             Sono organi nazionali:

                -              L'Assemblea Nazionale dei Soci;

                -              il Consiglio Direttivo Nazionale;

                -              il Consiglio Esecutivo Nazionale;

                -              il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

                -              il Collegio Nazionale dei Probiviri.

3.             Sono organi regionali:

                -              Le Assemblee Regionali dei Soci;

                -              i Consigli Direttivi Regionali;

                -              le Segreterie Regionali;

                -              i Collegi Regionali dei Revisori dei Conti;

                -              i Collegi Regionali dei Probiviri.

4.             Sono organi provinciali:

                -              Le Assemblee Provinciali dei Soci

                -              i Consigli Direttivi Provinciali;

                -              le Segreterie Provinciali;

                -              i  Collegi Provinciali dei Revisori dei conti;

                -              i  Collegi Provinciali dei Probiviri.

 

CAPO V

L'Assemblea Nazionale

Art. 12.

1.          L'Assemblea Nazionale è l'organo deliberativo dell'Associazione. Ad essa prendono parte tutti i Soci aventi diritto, come indicato nei successivi articoli, ed in regola con il pagamento delle quote associative.

2.          L'Assemblea può essere convocata in riunione ordinaria o in riunione straordinaria.

 

Art. 13.

1.          L'assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce in sede amministrativa o in sede plenaria.

2.          In sede di riunione amministrativa l'Assemblea adempie alle seguenti funzioni:

             a)          determinazione degli orientamenti dell'Associazione in  conformità con le finalità statutarie;

             b)         esame della relazione morale del Presidente e conseguente delibera;

             c)          esame dei bilanci, preventivo e consuntivo, e conseguente delibera;

3.          In sede di riunione plenaria all'Assemblea Nazionale, oltre alle precedenti funzioni, competono:

             a)          elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, del Consiglio Esecutivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

                b)            eventuali modifiche od integrazioni dello Statuto.

 

Art. 14.

1.          All'Assemblea Nazionale Ordinaria in sede di riunione amministrativa partecipano con diritto di voto i Segretari Regionali; ogni Segretario Regionale ha diritto ad 1 voto ogni 50 iscritti o frazione.

 

Art. 15.

1.          All'Assemblea Nazionale Ordinaria in sede di riunione plenaria partecipano con diritto di voto attivo i Rappresentanti delle Associazioni regionali in ragione di 1 delegato ogni 50 iscritti o frazione.

2.          La rappresentanza regionale dei primi 50 iscritti, o frazione, è delegata di dirittto al rispettivo Segretario Regionale.

 

Art. 16.

1.          L'assemblea Nazionale Ordinaria in sede di riunione amministrativa deve essere convocata almeno una volta all'anno ed in sede di riunione plenaria una volta ogni tre anni.

 

Art. 17.

1.          L'Assemblea Nazionale Ordinaria, sia in sede amministrativa che plenaria, è convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione o, in Sua assenza, dal Segretario Politico o, in assenza di entrambi, dal Consigliere Nazionale più anziano di età mediante comunicazione scritta spedita agli associati o tramite avviso pubblicato sui quotidiani di maggiore diffusione nazionale e nell'ambito di ciascuna regione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Detta comunicazione, o avviso, dovranno specificare l'ordine del giorno dei lavori, nonchè la data, l'ora ed il luogo della adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art. 18.

1.          L'Assemblea Nazionale Ordinaria sia in riunione amministrativa che plenaria è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea. Accertata e dichiarata la validità della costituzione dell'Assemblea il Presidente nomina un Segretario tra i Soci presenti con l'incarico di redigere il verbale della riunione.

2.          L'Assemblea, nel caso si debba procedere a votazione segreta, elegge due o più scrutatori tra i Soci presenti.

3           Il verbale dell'Assemblea, trascritto nell'apposito libro, viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori per essere depositato agli atti della Associazione.

 

Art. 19.

1.          In sede di Assemblea Ordinaria amministrativa i Segretari Regionali possono delegare in loro rappresentanza un altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale di appartenenza.

 

Art. 20.

1.          L'Assemblea Nazionale Ordinaria sia in sede amministrativa che in sede plenaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i 2/3 degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un ora dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

 

Art. 21.

1.          Le deliberazioni della Assemblea Nazionale Ordinaria sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti si considera prevalente, tra le parti, quella che numericamente rappresenta il maggior numero di iscritti. Per quanto invece concerne le modifiche o integrazioni dello Statuto è richiesta la maggioranza che rappresenti il 50% più uno dei Soci presenti.

 

Art. 22.

1.          L'assemblea Nazionale Straordinaria sarà convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno 1/3 dei Soci Ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative.

2.          La richiesta di convocazione da parte dei Soci dovrà essere inviata al Presidente Nazionale a mezzo domanda scritta con proposta dell'ordine del giorno.

3.          Il Presidente Nazionale sarà tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta domanda, a convocare l'Assemblea con l'ordine del giorno proposto, osservando le modalità del presente Statuto.

 

Art. 23.

1.          Per quanto concerne le modalità di convocazione, l'assegnazione delle deleghe, la validità di costituzione e l'approvazione delle delibere della Assemblea Nazionale Straordinaria valgono le stesse modalità previste agli articoli 17, 18, 19. 20 e 21 per l'Assemblea Nazionale Ordinaria.

 

Art. 24.

1.          Partecipano alla Assemblea Nazionale Straordinaria con diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed i Delegati Regionali designati con le stesse modalità previste dall'Assemblea Nazionale Ordinaria plenaria (vedi Art. 15).

2.          Alla Assemblea Nazionale Straordinaria competono gli stessi poteri e funzioni previsti per l'Assemblea Nazionale Ordinaria in seduta plenaria.

CAPO VI

Il Consiglio Direttivo

Art. 25.

1.          Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale in riunione plenaria. E' composto da un numero dispari di membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2.          La carica di Consigliere è ad personam e quindi non può essere delegata.

 

Art. 26.

1.          Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti pari al doppio delle categorie rappresentate nell'Associazione più uno.

2.          La prima metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo sarà formata dai candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

3.          Completeranno la composizione del Consiglio Direttivo (seconda metà) i candidati che, successivamente ai precedenti, avranno ottenuto il maggior numero di voti nella categoria di appartenenza.

 

Art. 27.

1.          Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri subentrano i primi non eletti dall'Assemblea Nazionale.

2.          Il Consiglio Nazionale mantiene comunque la sua validità purché rimanga in carica la metà più uno dei suoi membri.

3.          Se, per qualunque ragione, viene a mancare la metà più uno dei suoi Consiglieri Nazionali, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Statuto.

 

Art. 28.

1.          Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale.

2.          In particolare compete al Consiglio Direttivo Nazionale:

             a)          nominare eventuali commissioni tecnico-scientifiche;

             b)         predisporre la relazione annuale sull'andamento della gestione e del bilancio consuntivo dell'Associazione, sottoponendoli al preventivo parere del Consiglio Nazionale dei Revisori dei Conti.

             c)          stabilire le quote associative nazionali e gli indirizzi per la definizione delle quote locali;

             d)         deliberare sulla ammissione dei nuovi Soci secondo  quanto è disposto dal presente Statuto;

             e)          dichiarare la decadenza o l'esclusione dei Soci nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dare esecuzione alle delibere del Collegio Nazionale dei Probiviri previste dal successivo art. 43;

             f)          avviare l'accreditamento di sezioni regionali e  provinciali;

             g)          procedere all'assunzione ed alla nomina di dipendenti  ed impiegati, determinandone la retribuzione;

             h)         redigere, previa approvazione dell'Assemblea  Nazionale, il Regolamento dell'Associazione, la cui  osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

             i)          aderire a società, associazioni e sindacati le cui finalità siano concordanti con quelle del presente Statuto.

3.         Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare le proprie attribuzioni alla Presidenza Nazionale determinando i limiti della delega.

 

Art. 29.

1.          Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale; in sua assenza dal Segretario Politico ed, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

2.          Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

3.          Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

CAPO VII

Il Consiglio Esecutivo Nazionale

Art. 30.

1.          I membri del Consiglio Esecutivo Nazionale vengono eletti dall'Assemblea in seno ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

2.          Il Consiglio Esecutivo Nazionale provvede ai compiti statutariamente previsti, nel suo insieme e per le singole cariche, con piena autonomia ed in armonia agli orientamenti generali espressi dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.             Esso è composto da:

                a)             Il Presidente Nazionale;

             b)         Il Segretario Politico con funzioni di Vice Presidente Vicario;

             c)          Il Segretario Amministrativo con funzioni di Tesoriere;

                d)            Il Segretario per il Coordinamento Periferico;

                e)             Il Segretario Organizzativo;

                f)             Il Segretario per il Settore scientifico culturale.

3.          Il Consiglio Esecutivo Nazionale è convocato periodicamente dal Presidente, anche su istanza di uno o più dei suoi componenti.

 

Art. 31.

1.          Il Presidente, ed in sua assenza il Segretario Politico, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca le assemblee nazionali curando anche l'esecuzione delle loro delibere; amministra la politica associativa, coordinando l'attività degli organi istituzionali che compongono il Consiglio Esecutivo; si rende garante dell'attuazione dei programmi in conformità alle norme statutarie ed alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

2.          Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale che dovrà, successivamente, convocare per la ratifica del suo operato.

 

Art. 32.

1.          In caso di assenza o di vacanza del Presidente, questi viene sostituito dal Segretario Politico e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

 

Art. 33.

1.          Il Segretario amministrativo provvede alle operazioni di ordinaria amministrazione e, in particolare, alla tenuta dei registri dei Soci, della contabilità ed agli adempimenti connessi; si occupa della gestione del personale ad esclusione di assunzione e licenziamento.

2.          Presenta, entro i termini statutari, il bilancio dell'esercizio finanziario consuntivo ed il bilancio di previsione per l'esercizio futuro.

3.          Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo circa la riscossione delle quote; a tale riguardo coadiuva l'azione del Segretario per il Coordinamento Periferico.

4.          E' consultato per la copertura finanziaria delle iniziative.

5.          Mette a disposizione dei Revisori dei Conti le informazioni, i dati e la documentazione da loro richiesti o comunque utili per lo svolgimento del loro compito.

 

Art. 34.

1.          Il Segretario Organizzativo coordina le attività dell'Associazione e l'attuazione dei programmi in conformità alle norme statutarie ed alle delibere degli organi istituzionali.

2.             Redige e firma i verbali delle adunanze.

3.          Propone ed organizza ogni iniziativa idonea al potenziamento dell'Associazione, promuove e coordina le attività di stampa dell'Associazione in adempimento ai fini statutari.

 

Art. 35.

1.          Il Segretario per il Coordinamento periferico è responsabile del coordinamento con la base; promuove ogni iniziativa utile alla integrazione ed alla mediazione delle esigenze espresse dalle diverse categorie in funzione dello spirito unitario della libera professione.

2.          Coordina e promuove l'attività degli organi regionali e provinciali in conformità alle finalità statutarie ed alle risultanze dell'Assemblea Nazionale.

 

Art. 36.

1.          Il Segretario Politico coordina i contatti con gli organi centrali degli ordini e dei collegi professionali, comunicando agli stessi le iniziative che l'Associazione intende intraprendere e ricevendo le proposte e le iniziative degli organi professionali, con lo scopo di assicurare, nei limiti del possibile, una uniformità di intenti.

2.          Coordina e promuove i contatti con i partiti ed i movimenti politici, curando, altresì. i rapporti con i sindacati delle altre categorie lavorative .

 

Art. 37.

1.          Il Segretario per il settore scientifico culturale provvede alla predisposizione di pareri in riferimento ai vari temi inerenti l'esercizio della libera professione; collabora con il Segretario Politico e con il Segretario per il Coordinamento Periferico in tutte le azioni da questi intraprese ed in adempimento ai fini statutari.

 

Art. 38.

1.             Ogni Segreteria è composta oltre ché dal Segretario:

             a)          dal Segretario Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o di vacanza ed è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione di ogni singolo Segretario;

                b)            dal Vice Segretario;

             c)          da uno o più collaboratori, a discrezione del Segretario, che ne coadiuvano l'attività.

 

Art. 39.

1.          Ogni Segreteria è obbligata a presentare un bilancio preventivo per capitoli di spesa.

2.          Spetta al Consiglio, dopo aver esaminato i vari bilanci di previsione, deliberare la somma competente ad ogni singola Segreteria.

3.          Ogni Segreteria potrà nel corso dell'anno richiedere uno stanziamento supplettivo, presentando al Consiglio Direttivo la documentazione necessaria per le opportune deliberazioni.

 

CAPO VIII

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Art. 40.

1.          Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi.

2.          Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale che designa anche il Segretario del Collegio. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rielleggibili.

3.          Nel caso che uno o più Revisori cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei membri supplenti.

4.          I Revisori supplenti restano in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà l'elezione del nuovo Collegio. I nuovi eletti scadono insieme con quelli già in carica.

 

Art. 41.

1.          Spetta ai Revisori dei conti il controllo sulla amministrazione dell'Associazione e sulla relativa contabilità.

2.          Il Collegio Nazionale dei Revisori redige annualmente una relazione con le proprie osservazioni che deve essere allegata al bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

 

CAPO IX

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 42.

1.          Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre o più membri eletti dall'Assemblea.

2.             Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 43.

1.          Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha la funzione di regolare la disciplina dei Soci, nell'ambito dell'Associazione, ove questi mancassero ai loro doveri sociali, al rispetto dello Statuto e delle buone norme di comportamento.

2.          Provvederà, a richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale e di uno o più Soci, ad istruire i provvedimenti disciplinari ed a deliberare, se nel caso, una delle sanzioni seguenti:

                a)             avvertimento;

                b)            censura scritta;

             c)          sospensione a tempo determinato, non superiore ad un  anno;

                d)            radiazione.

3.          L'esecuzione dei suddetti provvedimenti è demandata al Consiglio Direttivo Nazionale.

 

CAPO X

Organi Regionali

Art. 44

1.          Gli organi regionali dell'Associazione si conformano alla stessa normativa che si applica ai corrispondenti organi nazionali.

2.          In particolare, le Segreterie Regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive regioni, le stesse funzioni che spettano al Consiglio Esecutivo dell'Associazione a livello nazionale.

3.             Ogni Segreteria Regionale è composta:

                a)             dal Segretario Regionale;

             b)               dal Coordinatore Regionale delle attività culturali,  con funzioni di Vice Segretario;

             c)          dal Coordinatore Regionale dei rapporti con gli organi locali degli ordini e dei collegi professionali;

                d)            dal Tesoriere Regionale.

 

Art. 45.

1.          L'Assemblea Regionale Ordinaria deve essere convocata a cura delle Segreterie Regionali una volta all'anno in sede amministrativa ed una volta ogni tre anni in sede plenaria.

2.          L'Assemblea Regionale plenaria dovrà essere tenuta tra il quindicesimo ed il ventesimo mese successivo alla data dell'Assemblea Nazionale plenaria.

3.             Si applicano gli Artt. 18, 20 e 21 del presente Statuto.

 

Art. 46.

1.             Compete all'Assemblea Regionale in sede amministrativa:

             a)          la determinazione degli orientamenti dell'Associazione in conformità alle finalità statutarie ed alle risultanze  dell'Assemblea Nazionale;

             b)         l'esame della relazione del Segretario e conseguente  delibera;

             c)          l'esame dei bilanci, preventivo e consuntivo, e  conseguente delibera.

2.          In sede di riunione plenaria, all'Assemblea Regionale, oltre le precedenti funzioni, compete l'elezione:

                a)             del Segretario Regionale;

                b)            del Consiglio Direttivo Regionale;

                c)             del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

                d)            del Collegio Regionale dei Probiviri;

             e)                dei Delegati Regionali all'Assemblea Nazionale  plenaria.

 

Art. 47.

1.          L'Assemblea Regionale Straordinaria sarà convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Segretari Provinciali della regione, o da almeno 1/3 dei Soci ordinari della regione, in regola con i pagamenti delle quote associative.

2.          Si applicano gli Artt. 18, 20 e 21 del presente Statuto.

 

Art. 48.

1.          All'Assemblea Regionale partecipano con diritto di voto i Segretari Provinciali; ogni Segretario Provinciale ha diritto ad un voto ogni 50 iscritti o frazione.

 

CAPO XI

Organi Provinciali

Art. 49.

1.          Gli organi provinciali dell'Associazione si conformano alla stessa normativa che si applica ai corrispondenti organi nazionali ed hanno la medesima durata.

2.          Il Consiglio Direttivo Provinciale deve essere composto da un minimo di quattro membri.

3.          Le Segreterie Provinciali svolgono, nell'ambito delle rispettive provincie, le stesse funzioni che spettano al Consiglio Esecutivo dell'Associazione a livello nazionale.

4.             Ogni Segreteria è composta:

                a)             dal Segretario Provinciale;

             b)         dal Coordinatore Provinciale delle attività culturali con funzioni di Vice Segretario;

             c)          dal Coordinatore provinciale dei rapporti con gli organi locali degli ordini e collegi professionali;

                d)            dal Tesoriere Provinciale.

 

Art. 50.

1.          L'Assemblea Provinciale viene convocata una volta all'anno a cura del Segretario Provinciale.

2.          Partecipano, con diritto di voto, tutti gli iscritti residenti nella provincia, in regola con il pagamento delle quote sociali.

3.          Si applicano gli Artt. 18, 20 e 21 del presente Statuto.

 

Art. 51.

1.             Compete all'Assemblea Provinciale ordinaria:

                a)             l'elezione del Segretario Provinciale;

                b)            l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale;

             c)          l'elezione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

                d)            l'elezione del Collegio Provinciale dei Probiviri;

             e)          l'esame della relazione morale del Segretario e relativa deliberazione;

             f)          l'esame dei bilanci, consuntivo e preventivo, e  relativa deliberazione.

2.          Compete ad ogni Segretario Provinciale la nomina dei membri del Consiglio Direttivo che faranno parte della Segreteria.

 

Art. 52.

1.          L'Assemblea Provinciale straordinaria sarà convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Provinciale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

2.          Si applicano gli Artt. 18, 20, 21 e 22 del presente Statuto.

 

CAPO XII

Scioglimento dell'Associazione

Art. 53.

1.          In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione dell'attivo netto che dovrà essere erogato a scopi analoghi a quello dell'Associazione, esclusa comunque la divisione fra i Soci.

 

CAPO XIII

Norme  finali e transitorie

Art. 54.

1.          Il Comitato Direttivo e, fino alla sua prima nomina, il Comitato Promotore dell'Associazione potrà deliberare, ove particolari situazioni locali lo richiedano, la costituzione di più sezioni nell'ambito della stessa provincia.

2.          A ciascuna di esse si applicherà la normativa in vigore per le sezioni provinciali.

 

Art. 55.

 

1.          Sino alla prima nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, gli organi direttivi regionali e provinciali saranno nominati dal Comitato Promotore dell'Associazione.

2.          Dopo la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale e fino alla prima tenuta delle assemblee regionali e provinciali gli stessi organi direttivi regionali e provinciali saranno nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

 

 

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