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(20 gennaio 2017)

Il Compenso del Difensore d'Ufficio

  La difesa d'Ufficio è importante perchè assicura ad ognuno un difensore, nel caso che si debba subire o affrontare un processo penale. Con la difesa d'Ufficio lo Stato italiano ha raggiunto un elevato livello di civiltà, considerato che prima del 2000 la difesa dei non abbienti era affidata al caso o alla fortuna.

  Tuttavia, se l'Istituzione del difensore d'Ufficio ha rappresentato una importante tappa dell'evoluzione del nostro Stato, tuttavia sin da quando è stato istituito l'Istituto della Difesa d'Ufficio, attorno all'anno 2000, il compenso del difensore è sempre stato motivo di discussione ed è stato apertamente osteggiato da molte categorie.

Queste difatti vedevano il compenso come una minaccia perchè andava ad attingere ai fondi della Giustizia, che taluni considerano riservati, forse solo  a se stessi, senza considerazione del pubblico che si rivolge alla Giustizia.

   Molti Stati esteri hanno un Ufficio pubblico che cura i meno abbienti ed affida le cause agli avvocati, che svolgono tale attività a tempo pieno e ricevono un compenso fisso ed adeguato.  Forse con questo sistema lo Stato risparmierebbe un sacco di soldi e compenserebbe meglio il difensore d'ufficio.

  Tuttavia, si deve dare atto che in questi anni molto è stato fatto nel settore della difesa d'ufficio ed il CNF e le parti pubbliche hanno raggiunto un certo livello di organizzazione ed efficienza.

 Si spera poi che nel futuro la parcella elettronica, altro Istituto che nel 2016 ha rivoluzionato la contabilità pubblica e privata,   diventi accessibile ai più.

  Difatti, anzitutto , la risposta degli operatori relativamente alla accettazione o meno della parcella elettronica, non viene comunicata via email,  ma la risposta va ricercata su vari siti web, con grande difficoltà. Poi non sono spiegati i motivi tecnici del rifiuto della parcella, e la classica risposta è "respinta", non si sa perchè, e la ricerca è affannosa ed improbabile ottenere risposta reale.  Infine, dovrebbe essere consentito agli operatori pubblici di correggere eventuali errori banali, anzichè respingere ogni richiesta anche perchè la provincia (RM ad esempio) è stata indicata con lettere minuscole, anzichè maiuscole come richiede il sistema.  

  Nell'ambito dello sforzo di miglioramento del sistema complessivo, faccio qui una sintesi della normativa e dei mezzi che possono facilitare la liquidazione, precisando che tutto viene inserito in una sola pagina, allo scopo di semplificare, in quanto il tempo dell'uomo è limitato e nella vita reale gli adempimenti da fare sono già troppi.

  - Utility del CNF per il calcolo del compenso di difensore d'ufficio:  http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/calcolo-istanza-pss

 
 
-  La relazione illustrativa (sul sito del CNF)
 
 

 Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha deliberato di procedere con la definizione dei necessari accordi per la sottoscrizione del Protocollo di intesa su base nazionale per le liquidazioni poste a carico dello Stato degli onorari di avvocato. Sarà dunque elaborato un protocollo di liquidazione presso le Corti di Appello di Roma, il Tribunale di Sorveglianza, il Giudice di Pace, il Tribunale per i Minorenni e quello Militare  e  presso il Tribunale Ordinario di Roma che non sia più limitato ad ipotesi base riferibili al solo rito monocratico o collegiale, ma anche alle Sezioni GIP/GUP ed al Tribunale del Riesame, con fattori correttivi migliorati.

In attesa il CNF ha reso disponibile una utility che consente di effettuare il calcolo del compenso dovuto al difensore sulla base dello schema del Protocollo Nazionale,  consultabile su:

 http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/calcolo-istanza-pss

 

  La nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense (legge 247/2012) ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell’istituto della Difesa d’Ufficio (articolo 16). 

  La nuova disciplina ha lo scopo di garantire la massima qualità professionale nell’esercizio della funzione di difensore d'Ufficio, nonchè la  continuità e competenza della difesa nell’arco di tutto il processo penale.

Il Governo ha esercitato la delega (con l’Avvocatura) con il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6  “Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo il quale:

  • a previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un Elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
  • la previsione per cui le domande di inserimento nell’elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al Consiglio nazionale forense.

E’ demandata al Consiglio nazionale forense la tenuta dell’Elenco unico nazionale, e la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità.

Il CNF ha provveduto con il "Regolamento interno per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio", che entra in vigore a partire dal 30 giorno successivo alla sua pubblicazione. Il Regolamento è integrato dalla Relazione illustrativa.

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 25 novembre 2016 ha deliberato di modificare il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le difese di ufficio.

-        all’art. 2, comma 8, che ora stabilisce che l’accesso al corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale sia esteso ai praticanti aventi patrocinio e che in via generale, il corso non debba prevedere limitazioni di numero di partecipanti;

-        all’art. 4, comma 3, è stabilito che il periodo di tempo ai fini della produzione documentale per l’inserimento nell’elenco unico nazionale sia l’anno di presentazione della richiesta;

-        all’art. 5, comma 1, lett. b) che il periodo di tempo ai fini della produzione documentale per la permanenza nell’elenco unico nazionale sia l’anno di presentazione della istanza;

-        agli artt. 4, comma 6 e 6, comma 2, è previsto che il procedimento di iscrizione ovvero di conferma della iscrizione nell’elenco unico nazionale debba concludersi entro trenta giorni dalla ricezione della istanza salvo i casi in cui il Consiglio dell’Ordine richieda integrazioni istruttorie.