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(14 aprile 2019)

LA ATTUALE NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Le norme anticorruzione trovano la loro fonte fondamentale nella Legge Severino

-  LEGGE 6 novembre 2012 n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (LEGGE ANTICORRUZIONE - LEGGE SEVERINO);

Recentemente il Senato ha approvato il disegno di legge che riforma la legge anticorruzione.

- Vedi QUI il disegno di legge del Ministro Bonafede "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

In breve, il disegno di legge del Ministro Bonafede aggrava le pene, aumenta i reati che comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Prevede la non punibilità per chi denuncia volontariamente l'illecito,. Prevede obblighi di trasparenza a partiti politici e movimmenti

 

Associazione Liberi Professionisti - Sezione di Roma

Sede via Tuscolana 4 - 00182 Roma

tel. 067011977

email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Responsabile A.L.P. per la sezione di Roma Avv. Marco Pepe, tel. 3477185620

Responsabile Area medico legale Odontostomatologica Dr. Angelo Tina tel. 3343246354

 

La storia della sezione ALP di Roma e del suo sito web

L'A.L.P. è l'Associazione liberi Professionisti, fondata nel 1985 dall'avvocato Alfredo Biondi, poi diventato Ministro della Repubblica.

Oggi il Presidente dell'A.L.P.  è l'Avv. Elio Di Rella, di Genova, che così definisce l'A.L.P.:

"Associazione legalmente riconosciuta di liberi professionisti costituita nel 1985 con lo scopo di tutelare gli interessi comuni di tutte le categorie di liberi professionisti. 
Opera attivamente nel campo sociale e politico per la tutela dell'immagine del libero professionista intervenendo su tutti i problemi che concernono, nella loro globalità, le libere professioni. Agisce in spirito di piena e totale collaborazione con i vari Consigli degli Ordini, Collegi professionali, associazioni delle singole categorie e sindacati di liberi professionisti.      

L'A.L.P. si distinse per molte battaglie fatte a favore dei libero professionisti, per la equità fiscale, per le leggi a tutela delle libere professioni, in un periodo in cui queste venivano penalizzate sotto diversi profili, perchè  non sempre le categorie professionali ed il lavoro autonomo venivano comprese dalle parti politiche e sociali.

 Da tale incomprensione, e per difendersi da altre categorie che vorrebbero allargare la propria sfera di attività su taluni settori libero professionali, sorse la necessità di associarsi per tutelare  i diritti dei liberi professionisti, che rischiavano (come rischiano oggi) di perdere l'autonomia e l'indipendenza, caratteristiche proprie delle libere professioni.

  La Sezione di Roma dell'ALP, con una sua sede a Roma,  fu presieduta sin dal 1994 dall'Avv. Alfonso Licata, poi attorno al 2000 l'avv. Marco Pepe fu designato responsabile.

  Già dal 1995  la Sezione di Roma decise di dare vita al proprio sito Internet, per meglio organizzare la vita associativa.

  VEDI SU QUESTO LINK IL PRIMO SITO A.L.P

Con il tempo fu elaborato verso il 2010 il secondo sito dell'ALP, che possiamo vedere qui di seguito

VEDI QUI IL SECONDO SITO ALP

Tuttavia la tecnica dei siti internet si evolveva rapidamente e fu  necessario adeguarsi con un sito che consentisse di inserire contenuti senza tante difficoltà.

Per questo è stato elaborato il TERZO SITO ALP, che è quello in cui ci troviamo.

La vita del professionista è divenuta oggi molto complessa, per via delle molteplici normative che regolano ogni attività professionale.

Questo sito cerca dunque di assolvere alla funzione informativa su antiriciclaggio, privacy, responsabile della sicurezza, adeguamento dei locali alle normative, obblighi assicurativi, obblighi fiscali di ogni genere, la formazione anch'essa obbligatoria, la Mediazione, divenuta obbligatoria anche questa.

   Tuttavia l'A.L.P. non svolge solo attività di informazione, ma deve continuare a svolgere la sua funzione primitiva, quella di tutelare le categorie libero professionali dalle altre forze sociali e politiche che tentano continuamente di accaparrare settori lavorativi, per lucrare nei campi ove operano i libero professionisti senza neppure esporsi al rischio proprio della libera professione.

Buona navigazione!

Avv. Marco Pepe, responsabile della Sezione A.L.P. di Roma

                                                                                                                         (G.n.4986489 e 548748978)

INFORMATIVA PRIVACY- PRIVACY POLICY

 

 - vedi QUI INFORMATIVA ESTESA DEI COOKIES

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INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196)

Condizioni di utilizzo, informativa privacy e avvertenze legali del sito internet “www.alp-roma.it"

Il sito www.alp-roma.it , come pure il nome di dominio "alp-roma.it" appartengono all'Avv. Marco Pepe, via Tuscolana 4, 00182 Roma, Partita IVA 06062670580 

tel. 3477185620 - email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PERCHE' QUESTO AVVISO

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web del sito www.alp-roma.it di proprietà dell'Avv. Marco Pepe, via Tuscolana 4, 00182 Roma.

I dati sono accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: www.alp-roma.it corrispondente alla pagina iniziale del sito stesso. L'informativa è resa solo per il sito www.alp-roma.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

L'informativa è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

La Raccomandazione , il Regolamento 679 e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate tramite LINK.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO

Benchè il titolare non abbia attivato alcun sistema per trattare i dati personali, eventuali dati potrebbero essere raccolti involontariamente o da terze parti che utilizzano i loro software per far funzionare il sito. Pertanto, a seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è Marco Pepe, via Tuscolana 4, 00182, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., partita IVA: 06062670580

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Sig.Marco Pepe attualmente è la persona designata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito www.alp-roma.it. Si tratta di un sito costruito con la tecnologia JOOMLA!, nei limiti delle licenze pubbliche utilizzate dallo stesso JOOMLA!

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del titolare del sito in Roma, via Tuscolana 4, cap 00182 direttamente dal titolare e sono curati solo dal medesimo titolare o da personale tecnico dell'Ufficio di volta in volta incaricato del trattamento.

In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito www.alp-roma.it (responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali), presso la sede della società medesima.

NEWSLETTER

La NEWSLETTER "alp-roma.it" viene inviata con il programma ACYMAILING, che raccoglie unicamente il nome e l'email dell'utente che deve richiedere l'iscrizione e  prestare il consenso al trattamento dei dati personali per iscriversi alla newsletter, ed è comunque soggetto ad autorizzazione da parte del responsabile del sito, che è Marco Pepe. Solo dopo l'autorizzazione i dati dell'utente (nome ed email) vengono raccolti sul sito del titolare. In ogni momento l'iscritto potrà richiedere la cancellazione dalla newsletter mediante semplice richiesta sul form predisposto per la cancellazione oppure richiedendolo all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

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Cookies
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FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta sito web www.alp-roma.it o comunque indicati in contatti con il titolare del sito per sollecitare l'invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni.

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Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'articolo 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti dal sito in base alla tecnologia usata, o con l'iscrizione alla newsletter, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione  (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.


Le richieste vanno rivolte indicando a riferimento: "sito web WWW.ALP-ROMA-IT:

- utilizzando gli appositi moduli contenuti nel sito 

- via e-mail, all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- via fax: 06 233244456
- oppure via posta, indirizzata a: Marco Pepe, via Tuscolana 4, Roma, cap 00182

P3P

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d) Incaricato del trattamento è l'avv. Marco Pepe, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

e) L’interessato può rivolgersi al titolare per esercitare i diritti previsti dal Codice Privacy (articolo 7, integralmente riportato in calce), e, in particolare, accedere ai dati, chiederne la rettifica e l’aggiornamento, opporsi per motivi legittimi al trattamento. In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento richiedere di cancellare il proprio indirizzo di posta elettronica e gli eventuali dati personali che lo riguardano. Ulteriori informazioni sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi possono essere assunte sul sito internet del Garante privacy (http://www.garanteprivacy.it).

 

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PRIVACY POLICY - PRIVACY POLICY

INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 13 OF THE CODE ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (LEGISLATIVE DECREE 30 JUNE 2003, N.196)

Conditions of use, privacy policy and legal warnings on the website "www.alp-roma.it"

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WHY THIS NOTICE

This page describes how to manage the site in relation to the processing of personal data of users who consult it. This is an information that is also provided pursuant to art. 13 of the legislative decree n. 196/2003 - Code regarding the protection of personal data to those who interact with the web services of the www.alp-roma.it site owned by Avv. Marco Pepe, via Tuscolana 4, 00182 Rome.

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The disclosure complies with the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, as well as on the free movement of such data and repealing Directive 95 / 46 / EC (General Data Protection Regulation)

The Recommendation, Regulation 679 and a summary description of its purposes are reported via LINK.

 

THE "HOLDER" OF THE TREATMENT

Although the owner has not activated any system to process personal data, any data may be collected unintentionally or by third parties who use their software to make the site work. Therefore, following the consultation of this site, data relating to identified or identifiable persons may be processed. The "owner" of their processing is Marco Pepe, via Tuscolana 4, 00182, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., VAT number: 06062670580

 

RESPONSIBLE FOR TREATMENT

Mr Marco Pepe is currently the person in charge of processing in accordance with Article 29 of the Code regarding the protection of personal data, as responsible for the maintenance of the technological part of the site www.alp-roma.it. This is a site built with JOOMLA! Technology, within the limits of the public licenses used by JOOMLA itself!

DATA PROCESSING PLACE
The treatments connected to the web services of this site take place at the aforementioned site of the site owner in Rome, via Tuscolana 4, code 00182 directly by the owner and are only handled by the same owner or by technical staff of the Office from time to time appointed of treatment.

In case of need, the data related to the newsletter service can be processed by the staff of the company that takes care of the maintenance of the technological part of the site www.alp-roma.it (responsible for the treatment in accordance with Article 29 of the Code on protection personal data), at the headquarters of the company itself.

NEWSLETTER

The "alp-roma.it" NEWSLETTER is sent with the ACYMAILING program, which collects only the name and email of the user who must request registration and consent to the processing of personal data to subscribe to the newsletter. however subject to authorization by the site manager, which is Marco Pepe. Only after authorization is the user's data (name and email) collected on the owner's website. At any time the member can request cancellation from the newsletter by simple request on the form prepared for cancellation or by requesting it at Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

TYPES OF DATA PROCESSED

Navigation data
The computer systems and software procedures used to operate this website acquire, during their normal operation, some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols.

This is information that is not collected to be associated with identified interested parties, but which by their very nature could, through processing and association with data held by third parties, allow users to be identified.

This category of data includes IP addresses or domain names of the computers used by users connecting to the site, the addresses in the Uniform Resource Identifier (URI) notation of the requested resources, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response given by the server (success, error, etc.) and other parameters relating to the operating system and the user's computer environment.

These data are used for the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of the site and to check its correct functioning and are deleted immediately after processing. The data could be used to ascertain responsibility in case of hypothetical computer crimes against the site: except for this eventuality, at present the data on web contacts do not persist for more than seven days.

Data provided voluntarily by the user
The optional, explicit and voluntary sending of e-mails to the addresses indicated on this site entails the subsequent acquisition of the sender's address, necessary to respond to requests, as well as any other personal data included in the message.

Specific summary information will be progressively reported or displayed on the pages of the site prepared for particular services on request.

 

Cookies
No personal data of users is acquired by the site in this regard without the user's consent.

We do not use cookies to transmit information of a personal nature, nor are used c.d. persistent cookies of any kind, or systems for tracking users. The JOOMLA system! note only the number of user visits, but not their identity or any personal data.

The use of c.d. session cookies (which are not stored permanently on the user's computer and disappear when the browser is closed) is strictly limited to the transmission of session identifiers (consisting of random numbers generated by the server) necessary to allow safe browsing and efficient site.

I c.d. session cookies used on this site avoid the use of other technologies that could compromise the privacy of users' browsing and do not allow the acquisition of personal identification data.

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The cookies of the connected third parties (in the state, only Google Analytics) that can interact independently of the control of the site operator, within the limits of the statistical purposes, are reserved.

 

OPTIONALITY OF DATA SUPPLY

Apart from that specified for navigation data, the user is free to provide personal data contained in the web site request forms www.alp-roma.it or indicated in contacts with the site owner to request the sending of the newsletters, informative material or other communications.

Failure to provide such data may make it impossible to obtain what has been requested.

For the sake of completeness, it should be noted that in some cases (not subject to the ordinary management of this site) the Authority may request news and information pursuant to Article 157 of the Code regarding the protection of personal data, for the purposes of monitoring the processing of personal data. In these cases the answer is mandatory under penalty of administrative sanction.

METHOD OF TREATMENT

Personal data are processed with automated tools for the time strictly necessary to achieve the purposes for which they were collected.

Specific security measures are observed to prevent data loss, illicit or incorrect use and unauthorized access.

 

RIGHTS OF THE INTERESTED

The subjects to whom the personal data refer, possibly collected by the site on the basis of the technology used, or by subscribing to the newsletter, have the right at any time to obtain confirmation of the existence of the same data and to know its contents and the origin, verify its accuracy or request its integration or updating, or rectification (article 7 of the Code regarding the protection of personal data).

According to the same article, you have the right to request cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of the law, as well as to oppose in any case, for legitimate reasons, to their treatment.

 

Requests should be addressed indicating: "website WWW.ALP-ROMA-IT:

- using the appropriate forms contained on the site

- by e-mail, at: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- by fax: 06 233244456
- or by post, addressed to: Marco Pepe, via Tuscolana 4, Rome, zip code 00182

P3P

This privacy statement can be consulted automatically by the most recent browsers implementing the P3P standard ("Platform for Privacy Preferences Project") proposed by the World Wide Web Consortium (www.w3c.org).

Every effort will be made to make the functionality of this site as interoperable as possible with the automatic privacy control mechanisms available in some products used by users.

Considering that the state of improvement of automatic control mechanisms does not make them currently free from errors and malfunctions, it is specified that this document, published at
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constitutes the "Privacy Policy" of this site which will be subject to updates.

Nature.

This site is entirely personal and does not constitute publication of a periodic nature, does not perform any function except at the informational and indicative level, is not updated in predetermined time periods, but only depending on the material received, the availability of employees and in relation to some matters of interest of the owner.

Information.

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a) The data controller is the lawyer Marco Pepe, via Tuscolana 4, 00182 Rome, tel. 067 011 977.

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c) The processed data are not subject to transfer or diffusion.

d) The person in charge of processing is the lawyer Marco Pepe, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

e) The interested party can contact the owner to exercise the rights provided by the Privacy Code (article 7, fully reported at the bottom), and, in particular, access the data, request rectification and updating, oppose for legitimate reasons the processing . In particular, the interested party may at any time request to cancel his e-mail address and any personal data concerning him. Further information on the rights and how to exercise the same can be found on the website of the Privacy Guarantor (http://www.garanteprivacy.it).

 

ASSEGNO SOCIALE

Legge 8 agosto 1995, n. 335

Messaggio INPS

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Legge - 08/08/1995, n.335 - Gazzetta Uff. 16/08/1995, n.190

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 190). - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (DINI - RIFORMA DELLE PENSIONI) (1) (A)

(1) I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla presente legge sono stati differiti, da ultimo, al 31 maggio 1999 dall'art. 1, l. 8 agosto 1996, n. 417 nel testo così modificato dall'art. 2, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 11 gennaio 2007, n. 7, Messaggio INPS 31 gennaio 2007, n. 2647, Circolare INPS 8 febbraio 2007, n. 37, e Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726 Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726; Messaggio INPS 15 marzo 2007, n. 7118; Circolare INPS 12 giugno 2007, n. 92; Messaggio INPS 16 luglio 2007, n. 18550; Messaggio INPS 9 novembre 2007, n. 27090; Nota INAIL 22 aprile 2010, n. 3410; Messaggio INPS 12 gennaio 2012 n. 709;Circolare INPS 25 febbraio 2009, n. 27; Circolare Inps 03 febbraio 2012 n. 16; Circolare Inps 09 febbraio 2012 n. 21; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 35;Circolare Inps 19 marzo 2012 n. 39; Circolare Inps 17 maggio 2012 n. 69; Circolare Inps 12 luglio 2012 n. 95; Messaggio INPS 30 agosto 2012 n. 14045; Messaggio INPS 10 settembre 2012 n. 14635; Circolare Inps 18 settembre 2012 n. 114; Circolare Inps 18 ottobre 2012 n. 124; Circolare Inps 25 ottobre 2012 n. 126; Messaggio INPS 04 gennaio 2013 n. 219; Circolare Inps 28 gennaio 2013, n. 13; Messaggio INPS 30 gennaio 2013 n. 1785; Circolare Inps 12 febbraio 2013, n. 27; Messaggio INPS 28 febbraio 2013 n. 3549; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare Inps 26 marzo 2013 n. 47; Messaggio INPS 04 aprile 2014, n. 3870.

 

ARTICOLO N.3

Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (A).

1. All'art. 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37".

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati (1).

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b ) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;

c ) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;

d ) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento nonchè adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire all'individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio (2).

4. Ai fini di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonchè per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (3) (4) (5).

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni.

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a ) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (6);

b ) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria .

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994 , la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2 , comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2 , comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 . Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge (7) (8).

[ 13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ] (9)

14. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonchè delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'art. 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze -- rubrica 2 - Guardia di finanza -- per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave (10).

21. Nel rispetto dei princìpi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo (11).

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonchè per quello di cui all'art. 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'art. 37 della medesima legge n. 88 del 1989.

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'art. 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti da predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

" 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a ) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c ), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A ) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei princìpi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle qualiil fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a ), nonchè di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e );

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4- quinquies , ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1- bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2- bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6- bis del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4- bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4- quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4- ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4- quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4- quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4- sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".

27. All'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonchè la loro gestione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;

b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo princìpi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari -- fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale -- esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;

e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;

f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 745, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.

(3) A norma dell'articolo 67, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l' importo mensili dell'assegno sociale di cui al presente comma è elevato di lire 100.000 mensili. Successivamente, a norma dell'articolo 52, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; a decorrere dal 1° gennaio 2000, è elevato di lire 18.000 mensili. A norma dell'articolo 70, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n . 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e' concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui al presente comma, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a settantacinque anni. Per un'ulteriore maggiorazione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, vedi l' articolo 38, comma 1, lettera b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 . A norma dell' articolo 20, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui al presente comma, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

(4) A norma dell'articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il requisito anagrafico di 65 anni e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui al presente comma, devono essere aggiornati a cadenza triennale.

(5) A norma dell'articolo 24, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 , a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui al presente comma, e' incrementato di un anno.

(6) A norma dell'articolo 38, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il termine di prescrizione di cui alla presente lettera e' sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'articolo 36-bis, comma 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, il termine di prescrizione di cui alla presente lettera, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all' articolo 2, comma 26, di questa legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

(7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, dall'articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 .

(8) A norma dell'articolo 1, comma 488, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato il presente comma, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

(9) Comma abrogato dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

(10) Comma modificato dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402.

(11) Il termine per l'esercizio della delega conferita dal presente comma e' differito al 31 marzo 2000 dall'articolo 1, comma 2, della Legge 8 agosto 1996, n. 417, come modificato dall'articolo 59, comma 23, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, a sua volta modificato dall'articolo 2, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 45, comma 15, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 11 gennaio 2010, n. 1.

«art 2
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MESSAGGIO INPS

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 4 agosto 2017, n.3239

Inoltro HERMES: Requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale: cittadinanza,soggiorno decennale e residenza - chiarimenti normativi.

Diritto all'assegno sociale - Requisiti per il riconoscimento - Cittadinanza, soggiorno decennale eresidenza - Chiarimenti

Oggetto: Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale: cittadinanza, soggiornodecennale e residenza

- chiarimenti normativi.

La complessità della materia, l’evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti da partedelle Sedi rendono necessarie le precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del dirittoall’assegno sociale di seguito riportate.

1. Cittadinanza italiana e situazioni equiparateIn aderenza al dettato costituzionale (art. 38), che prevede la tutela assistenziale nei confronti di"ogni cittadino", le disposizioni di legge ordinaria stabiliscono, quale requisito per la concessionedell'assegno, la cittadinanza italiana. Il requisito deve sussistere tanto al momento della domanda aifini del riconoscimento, quanto successivamente per il mantenimento della prestazione. La perditadella cittadinanza per una delle ipotesi previste dalla legge comporta, pertanto, anche il venir menodel diritto all’assegno.Per effetto di disposizioni legislative e regolamentari sono equiparati ai cittadini italiani i seguentisoggetti:a) Cittadini della Repubblica di San Marinob) Cittadini comunitariPrima dell’entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40 (“Disciplina dell'immigrazione e normesulla condizione dello straniero”), i cittadini della Unione Europea potevano accedere all’assegnosociale solo a condizione del possesso della qualifica di lavoratori.Attualmente invece, come chiarito dalla circolare 82/2000, i cittadini della Comunità Europearesidenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualificasuddetta.Infatti la legge succitata stabilisce, all'art. 1, comma 2, che le disposizioni in essa contenute siapplicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, quando si tratti di norme piùfavorevoli.Poiché la medesima legge non prevede che per gli stranieri la qualifica di lavoratore costituisca unrequisito per accedere alle prestazioni assistenziali, questo limite è venuto meno anche per icittadini comunitari.Ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, superati i tre mesi di permanenza sul territorionazionale, i cittadini comunitari che desiderano esercitare il diritto di soggiorno possono chiederel'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza alle condizioni previste dagli artt. 7 e 9. Ilcertificato d'iscrizione anagrafica rappresenta il titolo di soggiorno che sostituisce, di fatto, la cartadi soggiorno per cittadini UE prevista dal d.p.r. 18 gennaio 2002 n. 54.Tra i diritti che competono al cittadino comunitario a seguito dell’iscrizione anagrafica èricompreso, in presenza degli altri requisiti di legge, l'assegno sociale. Il beneficio si estende aifamiliari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della U.E. chesoggiornino legalmente in Italia (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30/2007).c) Stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettiviconiugi ricongiuntiAi sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, di attuazione della direttiva2004/83/CE, il "rifugiato" è "il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essereperseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato grupposociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puòo, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che sitrova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragionisuccitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno".La “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede irequisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi diritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nelquale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un gravedanno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuoleavvalersi della protezione di detto Paese”.Lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria comporta l'acquisto deglistessi diritti e doveri del cittadino italiano. Di conseguenza, gli stranieri o apolidi, rifugiati politici oper i quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti,anche se non in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, hannodiritto, tra l’altro, all’assistenza sociale alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (per lostatus di protezione sussidiaria, ciò è stato ribadito dal messaggio 4090/2008).Costoro devono risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativaalla qualifica di rifugiato politico o ammesso allo status di protezione sussidiaria.Il trattamento spetta anche ai familiari in quanto essi, ove non abbiano individualmente diritto allostatus di protezione internazionale, hanno comunque i medesimi diritti riconosciuti al familiaretitolare dello status (art. 22 del decreto legislativo n. 251/2007).d) Extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Cittadini svizzeri e delloSpazio Economico Europeo.1.Ai sensi dell’art. 80, comma 19, della L. 388/2000 “ (…) l'assegno sociale e le provvidenzeeconomiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizisociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che sianotitolari di carta di soggiorno” (ora “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”).L’art. 9, comma 12, lettera c) del Dlgs 8 gennaio 2007 n. 3 ribadisce che il titolare del permesso disoggiorno per soggiornanti di lungo periodo può: "(…) usufruire delle prestazioni di assistenzasociale (…), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenzadello straniero sul territorio nazionale”.Occorre tenere presente che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo èrilasciato a tempo indeterminato, per cui la prestazione concessa in favore di soggiornanti di lungoperiodo deve ritenersi non soggetta a scadenza (art. 9, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998n. 286).Come precisato dal messaggio 17032/2013, è invece preclusa la possibilità di accedere all’assegnosociale ai cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno diverso da quello di lungoperiodo.A tale riguardo, la Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza 22261/2015, ha chiarito che “in temadi corresponsione dell’assegno sociale di cui all’art.3, comma 6, legge 335/95 non è irragionevole laprevisione dell’art. 80, comma 19, L.388/2000, applicabile ratione temporis, che subordina dettacorresponsione alla titolarità della carta di soggiorno (ora "permesso di soggiorno UE persoggiornanti di lungo periodo"), indicativa del radicamento sul territorio, trattandosi di emolumentoche prescinde dallo stato di invalidità e pertanto non investe la tutela delle condizioni minime disalute o gravi situazioni di urgenza”.Ne consegue che, ad esempio, il permesso di soggiorno per residenza “elettiva”, che è di durataannuale rinnovabile, non costituisce titolo per richiedere l’assegno sociale.2.La circolare n. 39/2007 del Ministero del Interno, nel fornire indicazioni operative in meritoall’attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha precisato che i cittadini di Norvegia,Islanda e Liechtenstein - Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - e i cittadini svizzerisono equiparati ai cittadini dell’Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame.Per tutti costoro, pertanto, in luogo del titolo consistente nel permesso di soggiorno UE di lungoperiodo, vige quello previsto dalla decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, consistentenell’iscrizione anagrafica dopo tre mesi di permanenza nel territorio nazionale alle condizionipreviste dagli artt. 7 e 9.2. Soggiorno per 10 anni nel territorio nazionaleL’art. 20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbianosoggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.A differenza della cittadinanza e della residenza, l’ulteriore requisito dei 10 anni continuativi disoggiorno decennale continuativo in Italia, una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la suasussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell’assegno, salvo che nonsubentrino informazioni che mettano in dubbio la fondatezza dell’accertamento.Come chiarito nella circolare 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi disoggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui s’è verificato.Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (dialmeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporaledistante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.E’ stata sollevata da alcune Sedi la questione dell’applicabilità del suddetto requisito anche agliassegni sociali sostitutivi di cui all’art. 19, L. 30 marzo 1971 n. 118 e all’art. 10 L. 26 maggio 1970n. 381.Sul punto occorre fare riferimento a quanto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione consentenza n.10972/2001, laddove si evidenzia la diversità dei presupposti e requisiti stabiliti dallegislatore per la prestazione di invalidità civile da un lato e l’assegno sociale dall’altro. Si trattainfatti di benefici che attingono la loro causa erogatoria in situazioni tra loro non assimilabili. Neconsegue che la trasformazione del primo nel secondo in via automatica, in ragione soltanto delcompimento della prevista età anagrafica, non ne trasforma la peculiare natura.Non è quindi accettabile che un soggetto che abbia goduto della pensione di invalidità civile finoall’età della trasformazione in assegno sociale, perda la prestazione a seguito dell’applicazione deipiù restrittivi criteri propri dell’assegno.Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, riferito ai requisiti reddituali, è estensibile a quellianagrafici, poiché il titolare di una prestazione di invalidità civile potrebbe perdere il diritto allacontinuità della prestazione al compimento dell’età prevista per la trasformazione in assegno socialeper l’insussistenza del requisito del soggiorno continuativo che, in precedenza, non aveva preclusol’accesso al beneficio assistenziale.Nella sentenza si evidenzia, oltretutto, la necessità di evitare soluzione di continuità nell’erogazionedei trattamenti pensionistici quando ciò sia incoerente con l’ordinamento costituzionale (artt. 3 e 38Cost.) come nel caso di specie, dato che il superamento dell’età “non costituisce superamento dellainvalidità, ma semmai un aggravio”.Ne consegue che ai titolari di assegno sociale sostitutivo non deve ritenersi applicabile il requisitodel soggiorno legale continuativo per 10 anni nel territorio nazionale.3. ResidenzaGli assegni sociali appartengono al novero delle prestazioni “erogate esclusivamente nello Statomembro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogatedall'Istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico” (art. 70, comma 4, Reg. CE n. 883/2004).Nel messaggio 12886/2008 è stato chiarito che il requisito della residenza “si perfeziona con ladimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra ilsoggetto richiedente la provvidenza ed il luogo”.La residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenzaeconomica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel casodi comunicazione di trasferimento della residenza all’estero o qualora, a seguito dei controllieffettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, la Sedeprocederà alla revoca della prestazione con decorrenza rispettivamente dalla data di trasferimentoovvero da quella risultante dalla documentazione che attesta la carenza del requisito.Riguardo alle disposizioni del messaggio 12886/2008, si forniscono i seguenti chiarimenti:a) SospensioneLa prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all’estero per più di 29 giorni, salvo che ilsoggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati.Il periodo suddetto deve intendersi come continuativo.Pertanto, se la durata della permanenza all'estero è uguale o inferiore a 29 giorni continuativi, non sideve procedere alla sospensione e, di conseguenza, la prestazione non sarà recuperata (ad esempio,non si procederà a sospensione in caso di permanenza all’estero dal 1° aprile al 29 aprile o dal 16aprile al 14 maggio).Se invece la permanenza supera i 29 giorni, si deve procedere alla sospensione con decorrenza dalprimo giorno del mese di trasferimento.A titolo di esempio, in caso di permanenza dal 1 aprile al 30 aprile, la sospensione decorrerà dal 1°aprile al 30 aprile; in caso di permanenza dal 16 aprile al 15 maggio, la sospensione decorrerà dal16 aprile al 15 maggio.b) RecuperoIn caso di superamento di 29 giorni continuativi di permanenza all’estero, si dovrà procedere alrecupero dell’indebito a partire dall’inizio della permanenza all’estero.Di conseguenza, considerando gli esempi precedenti, in caso di permanenza all’estero dal 1° aprileal 30 aprile, il recupero dovrà riguardare tutto il mese di aprile; in caso di permanenza dal 16 aprileal 15 maggio, il recupero riguarderà il periodo 16 aprile - 15 maggio.La procedura di gestione è stata impostata in coerenza con le suesposte indicazioni. A tale scopo,sarà cura delle Sedi inserire in procedura l’intero periodo di permanenza all’estero dichiarato oaccertato.c) RevocaDecorso un anno dalla sospensione per trasferimento all’estero, le Sedi provvederanno a revocare laprestazione.Negli esempi sopra citati, il conteggio dell’anno, trascorso il quale si dovrà provvedere alla revoca,partirà rispettivamente dal 1° aprile e dal 16 aprile.4. Documentazione estera dei cittadini extracomunitariLa documentazione estera presentata da cittadini extracomunitari, utile a comprovare l’esistenza deirequisiti di cui ai punti precedenti, è soggetta alla disciplina dell’art. 3, commi 2 e seguenti, delD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unioneregolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte disoggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenticoncernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.Al di fuori dei casi suesposti, essi “possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioniinternazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”.Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti non siano certificabili o attestabili da parte di soggettipubblici italiani, essi devono essere “documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dallacompetente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticatadall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonitol'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.In quest’ultimo caso, per quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre1961, l’autenticazione dell’autorità consolare può essere sostituita dall’apostille apposta da unadelle autorità identificate nella Convenzione citata.Ne consegue che il documento tradotto che riporta l’apostille potrà a tutti gli effetti essere acquisitodalla Sede per le necessarie valutazioni istruttorie relative alla sussistenza dei requisiti di cui aiparagrafi precedenti.A titolo di esempio, nel caso in cui il cittadino extracomunitario abbia smarrito il passaporto ovveronon sia più in possesso di quello scaduto perché restituito all’autorità competente in sede di rinnovo,le attestazioni in esso contenute potranno essere acquisite ai fini dell’istruttoria solo se riportate inun documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato ditraduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformitàall'originale ovvero, qualora trattasi di autorità appartenente a Stato aderente alla convenzionedell’Aia, riportante l’apostille dell'autorità interna allo Stato straniero e la traduzione giurata inlingua italiana.

 

 



 
        Associazione Liberi Professionisti

Comitato Promotore della nuova Sezione di Roma

STATUTO

STATUTO - A.L.P.

 Associazione Liberi Professionisti

CAPO I

Denominazione, sede, durata, finalità

Art. 1.

1.          E' costituita l'Associazione Nazionale dei Liberi Professionisti Italiani.

Art. 2.

1.          L'Associazione ha la sua sede nazionale in Genova ed è di durata illimitata.

 

Art. 3.

1.          L'Associazione è autonoma, sovra partitica e persegue, nel rispetto delle opinioni culturali e politiche di ciascun aderente, la rivendicazione e la salvaguardia dei valori insiti nell'esercizio della libera professione.

 

Art. 4.

1.          Nell'ambito di questi fini l'Associazione si prefigge di attuare i programmi seguenti:

             a)          ottenere che siano riconosciuti al libero professionista, nel contesto della società italiana, la posizione ed il ruolo che gli competono e che sino ad oggi gli sono stati negati, e che le organizzazioni che lo rappresentano siano considerate un interlocutore necessario degli organi istituzionali, così come da tempo accade per le rappresentanze dei lavoratori dipendenti;

             b)         rafforzare lo spirito di solidarietà tra tutti i  liberi professionisti;

             c)          collaborare con gli ordini ed i collegi professionali  e con tutte le associazioni ed i sindacati delle singole  professioni e contribuire a realizzare il massimo  coordinamento tra le stesse;

             d)         attuare tutte le iniziative destinate a tutelare e difendere gli interessi comuni dei liberi professionisti;

             e)          elaborare uno statuto dei liberi professionisti che garantisca i diritti e tuteli il loro patrimonio morale e culturale;

             f)          premere per la riforma dei singoli ordinamenti professionali con particolare riferimento alle necessità di determinare con precisione le competenze e le esclusive delle singole professioni, di stabilire nuovi criteri per l'ammissione all'esercizio delle stesse con l'adozione del principio del numero programmato e di estendere a tutti i liberi professionisti iscritti ad albi il segreto professionale, prevedendo i modi per garantirlo concretamente;

             g)          opporsi alla proliferazione ingiustificata di albi di esercenti attività specialistiche o pseudo professionali;

             h)         esperire tutte le iniziative dirette ad ottenere, per tutti i professionisti liberi, una gestione autonoma ed unica della assistenza malattia;

             i)          difendere l'autonomia delle Casse di previdenza rivendicandone la gestione ai soli liberi professionisti e studiare le modalità di potenziamento delle stesse;

             l)          rivedere il rapporto cittadino/libero professionista - fisco ed elaborare una normativa che reprima l'evasione ma soprattutto ne elimini le cause tenendo, nel debito conto le particolarità e le peculiari caratteristiche di aleatorietà del lavoro che questi svolge;

             m)        chiedere l'abrogazione di tutte le misure discriminatorie nei confronti dei liberi professionisti.

CAPO II

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 5.

1.             Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

             a)          dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

             b)         da eventuali fondi di riserva costituiti con le  eccedenze del bilancio;

                c)             da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

2.             Le entrate dell'Associazione sono costituite:

                a)             dalle quote sociali;

             b)         da proventi di eventuali attività compatibili con le finalità e la natura dell'Associazione;

                c)             da eventuali contributi di soci o di terzi.

 

Art. 6.

1.          L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Segretario Amministrativo provvede a redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

2 .         Entrambi i bilanci dovranno essere comunicati, entro il 31 marzo successivo la fine dell'esercizio, al Collegio dei Revisori dei Conti, ed entro il 30 aprile, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione.

 

CAPO III

Soci

Art. 7.

1.          Sono ammessi a fare parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari tutti i liberi professionisti appartenenti a categorie costituite per legge in ordini e collegi.

2.          Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, tutti coloro che si riconoscono nei principi ideali sanciti nel presente Statuto, ne condividano le finalità e ne accettino le norme.

3.          I Soci Sostenitori possono partecipare alle attività associative e presenziare, in qualità di osservatori, alle assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto e senza poter essere eletti a cariche direttive.

4.          Tutti i Soci hanno il dovere di contribuire nell'ambito delle loro possibilità e capacità al raggiungimento dei fini statutari ed al potenziamento delle possibilità di azione dell'Associazione.

5.          E' previsto il conferimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale del titolo di Socio Onorario e di cariche sociali onorarie ad eminenti studiosi e rappresentanti del lavoro professionale, nonchè a persone che, per singolari benemerenze, siano degne di particolari riconoscimenti.

6.          Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di ammettere quali soci ordinari liberi professionisti appartenenti a categorie professionali non costituite per legge in ordini e collegi a condizione che svolgano attività diverse e non confliggenti con quelle di competenza delle categorie regolamentate.

 

Art. 8.

1.          L'iscrizione all'Associazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo della regione di appartenenza.

2.          Gli organi regionali e provinciali dovranno tenere un elenco aggiornato dei propri Soci da trasmettere mensilmente al Consiglio Esecutivo Nazionale.

3.          In assenza degli organismi associativi regionali, ogni delibera in merito alla accettazione delle domande di iscrizione sarà di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che potrà anche provvedere alla assegnazione provvisoria di cariche sociali a livello regionale.

4.          La domanda di ammissione a Socio vale quale dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

 

Art. 9.

1.          I Soci sono tenuti a versare la quota annuale di associazione entro il 31 gennaio di ciascun anno nella misura fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art. 10.

1.             La qualità di Socio si perde:

                a)             per dimissioni;

             b)         per delibera degli organi periferici di appartenenza  pronunciata a seguito di morosità nel pagamento della quota  sociale entro i termini statutari;

                c)             per radiazione.

CAPO IV

Organi dell'Associazione

Art. 11.

1.          Gli organi dell'Associazione sono nazionali, regionali e provinciali.

2.             Sono organi nazionali:

                -              L'Assemblea Nazionale dei Soci;

                -              il Consiglio Direttivo Nazionale;

                -              il Consiglio Esecutivo Nazionale;

                -              il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

                -              il Collegio Nazionale dei Probiviri.

3.             Sono organi regionali:

                -              Le Assemblee Regionali dei Soci;

                -              i Consigli Direttivi Regionali;

                -              le Segreterie Regionali;

                -              i Collegi Regionali dei Revisori dei Conti;

                -              i Collegi Regionali dei Probiviri.

4.             Sono organi provinciali:

                -              Le Assemblee Provinciali dei Soci

                -              i Consigli Direttivi Provinciali;

                -              le Segreterie Provinciali;

                -              i  Collegi Provinciali dei Revisori dei conti;

                -              i  Collegi Provinciali dei Probiviri.

CAPO V

L'Assemblea Nazionale

Art. 12.

1.          L'Assemblea Nazionale è l'organo deliberativo dell'Associazione. Ad essa prendono parte tutti i Soci aventi diritto, come indicato nei successivi articoli, ed in regola con il pagamento delle quote associative.

2.          L'Assemblea può essere convocata in riunione ordinaria o in riunione straordinaria.

 

Art. 13.

1.          L'assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce in sede amministrativa o in sede plenaria.

2.          In sede di riunione amministrativa l'Assemblea adempie alle seguenti funzioni:

             a)          determinazione degli orientamenti dell'Associazione in  conformità con le finalità statutarie;

             b)         esame della relazione morale del Presidente e conseguente delibera;

             c)          esame dei bilanci, preventivo e consuntivo, e conseguente delibera;

3.          In sede di riunione plenaria all'Assemblea Nazionale, oltre alle precedenti funzioni, competono:

             a)          elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, del Consiglio Esecutivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

                b)            eventuali modifiche od integrazioni dello Statuto.

 

Art. 14.

1.          All'Assemblea Nazionale Ordinaria in sede di riunione amministrativa partecipano con diritto di voto i Segretari Regionali; ogni Segretario Regionale ha diritto ad 1 voto ogni 50 iscritti o frazione.

 

Art. 15.

1.          All'Assemblea Nazionale Ordinaria in sede di riunione plenaria partecipano con diritto di voto attivo i Rappresentanti delle Associazioni regionali in ragione di 1 delegato ogni 50 iscritti o frazione.

2.          La rappresentanza regionale dei primi 50 iscritti, o frazione, è delegata di dirittto al rispettivo Segretario Regionale.

 

Art. 16.

1.          L'assemblea Nazionale Ordinaria in sede di riunione amministrativa deve essere convocata almeno una volta all'anno ed in sede di riunione plenaria una volta ogni tre anni.

 

Art. 17.

1.          L'Assemblea Nazionale Ordinaria, sia in sede amministrativa che plenaria, è convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione o, in Sua assenza, dal Segretario Politico o, in assenza di entrambi, dal Consigliere Nazionale più anziano di età mediante comunicazione scritta spedita agli associati o tramite avviso pubblicato sui quotidiani di maggiore diffusione nazionale e nell'ambito di ciascuna regione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Detta comunicazione, o avviso, dovranno specificare l'ordine del giorno dei lavori, nonchè la data, l'ora ed il luogo della adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 18.

1.          L'Assemblea Nazionale Ordinaria sia in riunione amministrativa che plenaria è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea. Accertata e dichiarata la validità della costituzione dell'Assemblea il Presidente nomina un Segretario tra i Soci presenti con l'incarico di redigere il verbale della riunione.

2.          L'Assemblea, nel caso si debba procedere a votazione segreta, elegge due o più scrutatori tra i Soci presenti.

3           Il verbale dell'Assemblea, trascritto nell'apposito libro, viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori per essere depositato agli atti della Associazione.

 

Art. 19.

1.          In sede di Assemblea Ordinaria amministrativa i Segretari Regionali possono delegare in loro rappresentanza un altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale di appartenenza.

 

Art. 20.

1.          L'Assemblea Nazionale Ordinaria sia in sede amministrativa che in sede plenaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i 2/3 degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un ora dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

 

Art. 21.

1.          Le deliberazioni della Assemblea Nazionale Ordinaria sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti si considera prevalente, tra le parti, quella che numericamente rappresenta il maggior numero di iscritti. Per quanto invece concerne le modifiche o integrazioni dello Statuto è richiesta la maggioranza che rappresenti il 50% più uno dei Soci presenti.

 

Art. 22.

1.          L'assemblea Nazionale Straordinaria sarà convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno 1/3 dei Soci Ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative.

2.          La richiesta di convocazione da parte dei Soci dovrà essere inviata al Presidente Nazionale a mezzo domanda scritta con proposta dell'ordine del giorno.

3.          Il Presidente Nazionale sarà tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta domanda, a convocare l'Assemblea con l'ordine del giorno proposto, osservando le modalità del presente Statuto.

 

Art. 23.

1.          Per quanto concerne le modalità di convocazione, l'assegnazione delle deleghe, la validità di costituzione e l'approvazione delle delibere della Assemblea Nazionale Straordinaria valgono le stesse modalità previste agli articoli 17, 18, 19. 20 e 21 per l'Assemblea Nazionale Ordinaria.

 

Art. 24.

1.          Partecipano alla Assemblea Nazionale Straordinaria con diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed i Delegati Regionali designati con le stesse modalità previste dall'Assemblea Nazionale Ordinaria plenaria (vedi Art. 15).

2.          Alla Assemblea Nazionale Straordinaria competono gli stessi poteri e funzioni previsti per l'Assemblea Nazionale Ordinaria in seduta plenaria.

CAPO VI

Il Consiglio Direttivo

Art. 25.

1.          Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale in riunione plenaria. E' composto da un numero dispari di membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2.          La carica di Consigliere è ad personam e quindi non può essere delegata.

Art. 26.

1.          Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti pari al doppio delle categorie rappresentate nell'Associazione più uno.

2.          La prima metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo sarà formata dai candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

3.          Completeranno la composizione del Consiglio Direttivo (seconda metà) i candidati che, successivamente ai precedenti, avranno ottenuto il maggior numero di voti nella categoria di appartenenza.

 

Art. 27.

1.          Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri subentrano i primi non eletti dall'Assemblea Nazionale.

2.          Il Consiglio Nazionale mantiene comunque la sua validità purché rimanga in carica la metà più uno dei suoi membri.

3.          Se, per qualunque ragione, viene a mancare la metà più uno dei suoi Consiglieri Nazionali, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Statuto.

 

Art. 28.

1.          Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale.

2.          In particolare compete al Consiglio Direttivo Nazionale:

             a)          nominare eventuali commissioni tecnico-scientifiche;

             b)         predisporre la relazione annuale sull'andamento della gestione e del bilancio consuntivo dell'Associazione, sottoponendoli al preventivo parere del Consiglio Nazionale dei Revisori dei Conti.

             c)          stabilire le quote associative nazionali e gli indirizzi per la definizione delle quote locali;

             d)         deliberare sulla ammissione dei nuovi Soci secondo  quanto è disposto dal presente Statuto;

             e)          dichiarare la decadenza o l'esclusione dei Soci nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dare esecuzione alle delibere del Collegio Nazionale dei Probiviri previste dal successivo art. 43;

             f)          avviare l'accreditamento di sezioni regionali e  provinciali;

             g)          procedere all'assunzione ed alla nomina di dipendenti  ed impiegati, determinandone la retribuzione;

             h)         redigere, previa approvazione dell'Assemblea  Nazionale, il Regolamento dell'Associazione, la cui  osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

             i)          aderire a società, associazioni e sindacati le cui finalità siano concordanti con quelle del presente Statuto.

3.         Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare le proprie attribuzioni alla Presidenza Nazionale determinando i limiti della delega.

Art. 29.

1.          Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale; in sua assenza dal Segretario Politico ed, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

2.          Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

3.          Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

CAPO VII

Il Consiglio Esecutivo Nazionale

Art. 30.

1.          I membri del Consiglio Esecutivo Nazionale vengono eletti dall'Assemblea in seno ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

2.          Il Consiglio Esecutivo Nazionale provvede ai compiti statutariamente previsti, nel suo insieme e per le singole cariche, con piena autonomia ed in armonia agli orientamenti generali espressi dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.             Esso è composto da:

                a)             Il Presidente Nazionale;

             b)         Il Segretario Politico con funzioni di Vice Presidente Vicario;

             c)          Il Segretario Amministrativo con funzioni di Tesoriere;

                d)            Il Segretario per il Coordinamento Periferico;

                e)             Il Segretario Organizzativo;

                f)             Il Segretario per il Settore scientifico culturale.

3.          Il Consiglio Esecutivo Nazionale è convocato periodicamente dal Presidente, anche su istanza di uno o più dei suoi componenti.

 

Art. 31.

1.          Il Presidente, ed in sua assenza il Segretario Politico, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca le assemblee nazionali curando anche l'esecuzione delle loro delibere; amministra la politica associativa, coordinando l'attività degli organi istituzionali che compongono il Consiglio Esecutivo; si rende garante dell'attuazione dei programmi in conformità alle norme statutarie ed alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

2.          Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale che dovrà, successivamente, convocare per la ratifica del suo operato.

 

Art. 32.

1.          In caso di assenza o di vacanza del Presidente, questi viene sostituito dal Segretario Politico e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

 

Art. 33.

1.          Il Segretario amministrativo provvede alle operazioni di ordinaria amministrazione e, in particolare, alla tenuta dei registri dei Soci, della contabilità ed agli adempimenti connessi; si occupa della gestione del personale ad esclusione di assunzione e licenziamento.

2.          Presenta, entro i termini statutari, il bilancio dell'esercizio finanziario consuntivo ed il bilancio di previsione per l'esercizio futuro.

3.          Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo circa la riscossione delle quote; a tale riguardo coadiuva l'azione del Segretario per il Coordinamento Periferico.

4.          E' consultato per la copertura finanziaria delle iniziative.

5.          Mette a disposizione dei Revisori dei Conti le informazioni, i dati e la documentazione da loro richiesti o comunque utili per lo svolgimento del loro compito.

 

Art. 34.

1.          Il Segretario Organizzativo coordina le attività dell'Associazione e l'attuazione dei programmi in conformità alle norme statutarie ed alle delibere degli organi istituzionali.

2.             Redige e firma i verbali delle adunanze.

3.          Propone ed organizza ogni iniziativa idonea al potenziamento dell'Associazione, promuove e coordina le attività di stampa dell'Associazione in adempimento ai fini statutari.

Art. 35.

1.          Il Segretario per il Coordinamento periferico è responsabile del coordinamento con la base; promuove ogni iniziativa utile alla integrazione ed alla mediazione delle esigenze espresse dalle diverse categorie in funzione dello spirito unitario della libera professione.

2.          Coordina e promuove l'attività degli organi regionali e provinciali in conformità alle finalità statutarie ed alle risultanze dell'Assemblea Nazionale.

Art. 36.

1.          Il Segretario Politico coordina i contatti con gli organi centrali degli ordini e dei collegi professionali, comunicando agli stessi le iniziative che l'Associazione intende intraprendere e ricevendo le proposte e le iniziative degli organi professionali, con lo scopo di assicurare, nei limiti del possibile, una uniformità di intenti.

2.          Coordina e promuove i contatti con i partiti ed i movimenti politici, curando, altresì. i rapporti con i sindacati delle altre categorie lavorative .

 

Art. 37.

1.          Il Segretario per il settore scientifico culturale provvede alla predisposizione di pareri in riferimento ai vari temi inerenti l'esercizio della libera professione; collabora con il Segretario Politico e con il Segretario per il Coordinamento Periferico in tutte le azioni da questi intraprese ed in adempimento ai fini statutari.

 

Art. 38.

1.             Ogni Segreteria è composta oltre ché dal Segretario:

             a)          dal Segretario Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o di vacanza ed è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione di ogni singolo Segretario;

                b)            dal Vice Segretario;

             c)          da uno o più collaboratori, a discrezione del Segretario, che ne coadiuvano l'attività.

Art. 39.

1.          Ogni Segreteria è obbligata a presentare un bilancio preventivo per capitoli di spesa.

2.          Spetta al Consiglio, dopo aver esaminato i vari bilanci di previsione, deliberare la somma competente ad ogni singola Segreteria.

3.          Ogni Segreteria potrà nel corso dell'anno richiedere uno stanziamento supplettivo, presentando al Consiglio Direttivo la documentazione necessaria per le opportune deliberazioni.

 

CAPO VIII

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Art. 40.

1.          Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi.

2.          Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale che designa anche il Segretario del Collegio. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rielleggibili.

3.          Nel caso che uno o più Revisori cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei membri supplenti.

4.          I Revisori supplenti restano in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà l'elezione del nuovo Collegio. I nuovi eletti scadono insieme con quelli già in carica.

 

Art. 41.

1.          Spetta ai Revisori dei conti il controllo sulla amministrazione dell'Associazione e sulla relativa contabilità.

2.          Il Collegio Nazionale dei Revisori redige annualmente una relazione con le proprie osservazioni che deve essere allegata al bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

CAPO IX

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 42.

1.          Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre o più membri eletti dall'Assemblea.

2.             Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 43.

1.          Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha la funzione di regolare la disciplina dei Soci, nell'ambito dell'Associazione, ove questi mancassero ai loro doveri sociali, al rispetto dello Statuto e delle buone norme di comportamento.

2.          Provvederà, a richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale e di uno o più Soci, ad istruire i provvedimenti disciplinari ed a deliberare, se nel caso, una delle sanzioni seguenti:

                a)             avvertimento;

                b)            censura scritta;

             c)          sospensione a tempo determinato, non superiore ad un  anno;

                d)            radiazione.

3.          L'esecuzione dei suddetti provvedimenti è demandata al Consiglio Direttivo Nazionale.

 

CAPO X

Organi Regionali

Art. 44

1.          Gli organi regionali dell'Associazione si conformano alla stessa normativa che si applica ai corrispondenti organi nazionali.

2.          In particolare, le Segreterie Regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive regioni, le stesse funzioni che spettano al Consiglio Esecutivo dell'Associazione a livello nazionale.

3.             Ogni Segreteria Regionale è composta:

                a)             dal Segretario Regionale;

             b)               dal Coordinatore Regionale delle attività culturali,  con funzioni di Vice Segretario;

             c)          dal Coordinatore Regionale dei rapporti con gli organi locali degli ordini e dei collegi professionali;

                d)            dal Tesoriere Regionale.

 

Art. 45.

1.          L'Assemblea Regionale Ordinaria deve essere convocata a cura delle Segreterie Regionali una volta all'anno in sede amministrativa ed una volta ogni tre anni in sede plenaria.

2.          L'Assemblea Regionale plenaria dovrà essere tenuta tra il quindicesimo ed il ventesimo mese successivo alla data dell'Assemblea Nazionale plenaria.

3.             Si applicano gli Artt. 18, 20 e 21 del presente Statuto.

Art. 46.

1.             Compete all'Assemblea Regionale in sede amministrativa:

             a)          la determinazione degli orientamenti dell'Associazione in conformità alle finalità statutarie ed alle risultanze  dell'Assemblea Nazionale;

             b)         l'esame della relazione del Segretario e conseguente  delibera;

             c)          l'esame dei bilanci, preventivo e consuntivo, e  conseguente delibera.

2.          In sede di riunione plenaria, all'Assemblea Regionale, oltre le precedenti funzioni, compete l'elezione:

                a)             del Segretario Regionale;

                b)            del Consiglio Direttivo Regionale;

                c)             del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

                d)            del Collegio Regionale dei Probiviri;

             e)                dei Delegati Regionali all'Assemblea Nazionale  plenaria.

Art. 47.

1.          L'Assemblea Regionale Straordinaria sarà convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Segretari Provinciali della regione, o da almeno 1/3 dei Soci ordinari della regione, in regola con i pagamenti delle quote associative.

2.          Si applicano gli Artt. 18, 20 e 21 del presente Statuto.

 

Art. 48.

1.          All'Assemblea Regionale partecipano con diritto di voto i Segretari Provinciali; ogni Segretario Provinciale ha diritto ad un voto ogni 50 iscritti o frazione.

CAPO XI

Organi Provinciali

Art. 49.

1.          Gli organi provinciali dell'Associazione si conformano alla stessa normativa che si applica ai corrispondenti organi nazionali ed hanno la medesima durata.

2.          Il Consiglio Direttivo Provinciale deve essere composto da un minimo di quattro membri.

3.          Le Segreterie Provinciali svolgono, nell'ambito delle rispettive provincie, le stesse funzioni che spettano al Consiglio Esecutivo dell'Associazione a livello nazionale.

4.             Ogni Segreteria è composta:

                a)             dal Segretario Provinciale;

             b)         dal Coordinatore Provinciale delle attività culturali con funzioni di Vice Segretario;

             c)          dal Coordinatore provinciale dei rapporti con gli organi locali degli ordini e collegi professionali;

                d)            dal Tesoriere Provinciale.

 

Art. 50.

1.          L'Assemblea Provinciale viene convocata una volta all'anno a cura del Segretario Provinciale.

2.          Partecipano, con diritto di voto, tutti gli iscritti residenti nella provincia, in regola con il pagamento delle quote sociali.

3.          Si applicano gli Artt. 18, 20 e 21 del presente Statuto.

 

Art. 51.

1.             Compete all'Assemblea Provinciale ordinaria:

                a)             l'elezione del Segretario Provinciale;

                b)            l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale;

             c)          l'elezione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

                d)            l'elezione del Collegio Provinciale dei Probiviri;

             e)          l'esame della relazione morale del Segretario e relativa deliberazione;

             f)          l'esame dei bilanci, consuntivo e preventivo, e  relativa deliberazione.

2.          Compete ad ogni Segretario Provinciale la nomina dei membri del Consiglio Direttivo che faranno parte della Segreteria.

 

Art. 52.

1.          L'Assemblea Provinciale straordinaria sarà convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Provinciale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

2.          Si applicano gli Artt. 18, 20, 21 e 22 del presente Statuto.

CAPO XII

Scioglimento dell'Associazione

Art. 53.

1.          In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione dell'attivo netto che dovrà essere erogato a scopi analoghi a quello dell'Associazione, esclusa comunque la divisione fra i Soci.

 

CAPO XIII

Norme  finali e transitorie

Art. 54.

1.          Il Comitato Direttivo e, fino alla sua prima nomina, il Comitato Promotore dell'Associazione potrà deliberare, ove particolari situazioni locali lo richiedano, la costituzione di più sezioni nell'ambito della stessa provincia.

2.          A ciascuna di esse si applicherà la normativa in vigore per le sezioni provinciali.

Art. 55.

1.          Sino alla prima nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, gli organi direttivi regionali e provinciali saranno nominati dal Comitato Promotore dell'Associazione.

2.          Dopo la nomina del Consiglio Direttivo Nazionale e fino alla prima tenuta delle assemblee regionali e provinciali gli stessi organi direttivi regionali e provinciali saranno nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

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CORSO DI DIRITTO AGRARIO COMUNITARIO

Terrà il Corso il Dr. Carmine Martucci, dottore in  giurisprudenza

(il numero dei partecipanti è limitato a n.15 partecipanti)

 

PROGRAMMA:

Il Corso si articola in 5 giornate, con orario dalle ore 17,00 alle ore 19,30.

Il Corso si svolgerà presso la sede operativa di in via Piave 51, Palombara Sabina.

1^ giornata,  giovedì 4  ottobre 2018  “Nozioni di Diritto agrario comunitario”

2^ giornata, giovedì 11 ottobre 2018  “Gli incentivi europei per le Imprese agricole”

3^ giornata, giovedì 18 ottobre 2018   “Contributi PAC”

4^ giornata giovedì 25 ottobre 2018  “Misure specifiche previste dall’Unione Europea, incentivi PSR”

5^ giornata, giovedì 8 novembre 2018 “I contributi agricoli previsti dall’Europa e le politiche agricole della Regione Lazio”

Il costo del Corso è di euro 150,00 da corrispondere con le modalità che saranno indicate quando verrà comunicata l’ammissione al corso.

  Il Dr. Carmine Martucci è di origine della provincia di Benevento e la sua famiglia lavorava nel settore dell'agricoltura.     Poi è divenuto egli stesso imprenditore agricolo, nell'ambito della produzione dei cereali, seguendo la materia del diritto agrario sia dal profilo pubblicistico che da quello privato, come le cessioni di terreni ed immobili.

   Ha acquisito esperienza nel settore del diritto agrario frequentando i corsi presso l'Università Federico II, di Napoli e partecipando a numerosi convegni organizzati dalla Regione Campania e presso associazioni di categoria

(Coldiretti, CIA) relativamente alle misure ed i contributi previsti dall'Unione Europea (PAC, e vari PSR). 

   Chi è interessato a frequentare il Corso può prendere contatto con l’ALPEF agli indirizzi sottostanti:

IL SITO A.L.P. Associazione Liberi Professionisti - Sezione di Roma

La storia della sezione ALP di Roma e del suo sito web

L'A.L.P. è l'Associazione liberi Professionisti, fondata nel 1985 dall'avvocato Alfredo Biondi, poi diventato Ministro della Repubblica.

Oggi il Presidente dell'A.L.P.  è l'Avv. Elio Di Rella, di Genova, che così definisce l'A.L.P.:

 

Associazione Liberi Professionisti

Sezione di Roma

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Sede di Roma: via Tuscolana 4, 00182 Roma

Responsabile della Sede di Roma:  Avv. Marco Pepe

tel. 067011977

portatile 3477185620  - (whatsapp)

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