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Categoria: Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio, Regole Tecniche Avvocati

 

Vedi QUI le "Regole Tecniche per avvocati"

Vedi QUI i "Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata"

(ex art.15, commi 1 e 2, 19 comma 2 ed altresì ex art. 23, comma 3 del Decreto Legislativo 90/2017)

Vedi QUI "Guidance for Risk-based approach" della FATF (1) 

 

 

Sul sito del CNF troverete gli aggiornamenti della normatva antiriciclaggio per avvocati: 

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/antiriciclaggio

il D. Lgs. 90 del 25/05/2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849, ha attuato la Direttiva europea, ma aveva lasciato dubbi e perplessità sulla applicazione di tali regole per le categorie professionali.

Con le Regole Tecniche si è precisato:

- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Riferimenti normativi:

- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario e trasferimento fondi a scopo di riciclaggio (Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006), pubblicato nella G.U. 19 giugno 2017, n. 140.

 

PAESI CONSIDERATI OFF SHORE

Paesi Off- Shore (Cfr. Decreto Ministero dell’Economia e della Finanze 23.1.2002 e successivi aggiornamenti): Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero), Monaco, (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code), Antigua (con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni), Dominica (con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero), Ecuador (con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi), Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act), Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones), Panama (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone), Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993), Svizzera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio), Uruguay (con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore)

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Vedi QUI le Regole Tecniche per avvocati

Vedi QUI i "Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata"

Vedi QUI "Guidance for Risk-based approach" della FATF (1) 

Nota 1):  The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and promotes policies to protect the global financial system against money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. The FATF Recommendations are recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard. For more information about the FATF, please visit www.fatf-gafi.org

 

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