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- Vedi QUI la Circolare 13/E del 2 luglio 2018 dell'Agenzia delle Entrate

 

  Le operazioni con soggetti residenti all'estero sono escluse, in linea di principio, dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Tuttavia il sistema va raccordato con l'obbligo della fatturazione elettronica.

  Viene introdotto dal 1.1.2019 un nuovo adempimento, l' "esterometro", per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti.

  Optando per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero, sarà possibile evitare l’esterometro.

  Con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 e con l’art. 15 del Decreto fiscale i soggetti passivi esteri identificati in Italia sono stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Vedi QUI la Circolare 13/E del 2 luglio 2018 dell'Agenzia delle Entrate, la quale sul punto, così si esprime:

"In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi - ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, in base
all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei
comuni di Livigno e di Campione d’Italia) - non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-
bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture".