Blue Flower

Come noto POS è obbligatorio per i professionisti.

Per i professionisti che desiderano un  POS a costi contenuti puà rivolgersi al sig. Manolo De Leonibus, che lavora per le Poste Impresa in Roma, tel. 3395749888, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

 

POS obbligatorio per i professionisti e la legge che lo ha istituito

(aggiornato al 11 aprile 2017)

(vedi in fondo l'art.15 della Legge 179 del 2012)

Dal 1° Gennaio 2014 il pagamento a mezzo del POS (point of sale) è divenuto obbligatorio.

A prevederlo è il decreto legislativo n. 179/2012, art. 15, comma 4.

Questa norma prevede l’obbligo, per tutti i soggetti che hanno un’attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche
i pagamenti effettuati attraverso le carte di debito (carte di credito, bancomat, prepagate, ecc.).

 È comunque fatto salvo il divieto di trasferire contante o
titoli al portatore per somme uguali o maggiori a mille euro (cosiddetto
obbligo di tracciabilità dei pagamenti). In altre parole, anche se il cliente
non chiederà di pagare tramite il POS, per tutti i pagamenti superiori a
1.000 euro resterà comunque l’obbligo del bonifico o dell’assegno.

La norma, pensata per combattere l’evasione fiscale, impone dunque a tutti
i professionisti di ricevere i pagamenti elettronici con le carte.

In ogni caso, la norma è affidata, nei dettagli operativi, ad un possibile
decreto interministeriale (al momento non c’è chiarezza sul punto) in tema di
termini di pagamento, di modalità e di importi minimi che non richiedano l’
uso del POS. Non si ha ancora notizia del decreto interministeriale.

Quindi occorrerà aver contattato una società che possa installare un POS,
dopo aver perso tempo nel ricercare l’offerta più conveniente.

Nel tempo il POS è diventato più accessibile in termini di costi del meccanismo ed operazioni.
Resta la perlplessità di un sistema che calcola una provvigione variabile per chi usa il POS, a seconda dell'importo incassato, e la spesa non sembra addebitabile al cliente. Appare invece evidente un sensibile innalzamento dei costi di gestione.


 

-----------------------------------------------

DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

 (Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.)


Art.15


     4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (10) (11) (18).

    4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi':

    a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015 , le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia;

    b) la designazione della Banca d'Italia quale autorita' competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato quale autorita' competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.

    4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti .

    5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (14).

    5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (15).

    5-ter. Al comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza informatica" (16).

    5-quater. All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. E‘ considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi"» .