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La negoziazione assistita

(aggiornato al 25 aprile 2017)

INDICE

1. Obbligatorietà ex lege per determinate controversie

2. Condizione di procedibilità
3.La convenzione di negoziazione

4.Il procedimento
5. La negoziazione obbligatoria

6. La negoziazione nela separazione ed il divorzio

7. Obblighi dei difensori

- Decreto Legge  - 12 settembre 2014 - n. 132 -
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 30 marzo 2017 (in Gazz. Uff., 1 aprile 2017, n. 77). - Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

-  DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23 dicembre 2015 (in Gazz. Uff., 8 gennaio 2016, n. 5). - Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

Cosa è la Negozoazione assistita

La negoziazione assistita è un metodo alternativo della risoluzione delle controversie, che si affianca agli altri (mediazione, conciliazione) ed ha la prerogativa di essere iniziato e condotto dagli avvocati, assieme alle parti.

E' stato introdotto dal Decreto Legge  12 settembre 2014  n. 132

Le caratteristiche della Negoziazione assistita sono:

1. Obbligatorietà ex lege per determinate controversie

La negoziazione è condizione  di procedibilità della causa relativamente a determinate controversie, elencate all'art. 3 del D.L. n. 132/2014:

-     Risarcimento del danno da circolazione da veicoli e natanti, di qualunque valore.

-     Domanda di pagamento di somme non eccedenti € 50.000, sempre che non rientino nei casi di mediazione obbligatoria  previsti dall’art. 5, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 ( rientrano invece nella mediazione: controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità o contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Sono escluse dall’obbligatorietà le controversie su obbligazioni  derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Se invece la negoziazione assistita non riesce,  le parti potranno  tentare la mediazione.

 

2. Condizione di procedibilità

   La negoziazione assistita è una condizione di procedibilità. La condizione è soddisfatta con l'invito alle altre parti a stipulare una convenzione per svolgere la negoziazione assistita.

  Il rifiuto del negoziato può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e  agli artt. 96 (lite temeraria) e 642, co. 1 (esecuzione provvisoria).

  
3.La convenzione di negoziazione

La negoziazione assistita consiste nell'accordo ( convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo, o facenti parte dell'avvocatura dello Stato per le  pubbliche amministrazioni.

La convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014 il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura.

Il termine non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (con eventuale  proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti).

 Inoltre l'accordo deve contenere l'oggetto della controversia, che non può  riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale.

 
4.Il procedimento

Il procedimento inizia con l'informativa da parte dell'avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La parte che ritiene di seguire la procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione.

L'invito deve essere sottoscritto e indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

Se l'invito è accettato, si svolge la negoziazione..

In caso di esito negatiuvo, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo.

Se invece  l'accordo è raggiunto, questo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati i quali certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 

L'accordo dovrà essere integralmente trascritto nel precetto (art. 480, 2° comma, c.p.c.)

 
5. La negoziazione obbligatoria

La negoziazione assistita è  obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie che rientrano nella  "mediazione obbligatoria".

Nei casi di negoziazione assistita obbligatoria,  l'art. 3 del d.l. n. 132/2014 prevede  che "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

L'improcedibilità dovrà essere eccepita non oltre la prima udienza dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice.

Qualora, la negoziazione assistita sia già iniziata ma non conclusa, il giudice provvederà a fissare l'udienza successiva dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per la durata della procedura di negoziazione e indicato nella convenzione stessa.

Qualora, la negoziazione non sia ancora stata esperita, il giudice, oltre a provvedere alla fissazione dell'udienza successiva assegna contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.

Se l'invito è seguito da un rifiuto o da una mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, ovvero quando è decorso il termine per la durata della negoziazione concordato dalle parti, la condizione di procedibilità è realizzata.

 
6. La negoziazione nela separazione ed il divorzio

L'art. 6 prevede la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.

Tramite la convenzione di negoziazione assistita con un  avvocato per parte,  i coniugi possono raggiungere la separazione consensuale la  cessazione degli effetti civili o lo  scioglimento del matrimonio,  nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970, ed anche la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

La procedura è applicabile anche  in  presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

I legali hanno l'obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per  gli adempimenti successivi necessari.

 
7. Obblighi dei difensori

Nella negoziazione assistita è obbligatoria l'assistenza "di uno o più legali" (art. 2, comma 5, d.l. n. 132/2014).

Gli avvocati hanno  poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'art. 2, comma 7, prevede che "è dovere deontologico per gli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita

Secondo l'art. 9  ("Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza") incombe  il dovere per gli avvocati di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura.

La violazione delle prescrizioni costituisce illecito disciplinare.

Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Secondo l'art. 11 i difensori sono tenuti a trasmettere  copia dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell'ordine ovvero a quello del luogo dove l'accordo stesso è stato concluso.

L'art. 6, comma 4, obbliga l'avvocato della parte a trasmettere entro 10 giorni la copia dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'ufficiale dello stato civile del Comune, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria e da 2.000 a 10.000 euro.



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    Decreto Legge  - 12 settembre 2014 - n. 132 -

    DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n. 212). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

    Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonche' misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

    Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    Emana il seguente decreto-legge:


    CAPO I
    Capo I
    Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti

    ARTICOLO N.1
    Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria

    Art. 1

    1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita' extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta (1).

    2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso (2).

    2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato (3).

    3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

    4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. E' in facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita' (4).

    5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile (5).

    5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonche' il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresi' sistemi di designazione automatica .

      CAPO II
    Capo II
    Procedura di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati

   

ARTICOLO N.2 -     Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati

    Art. 2

    1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (2).

    1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

    2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

    a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

    b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

    3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

    4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita', in forma scritta.

    5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di uno o piu' avvocati.

    6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita' professionale.

    7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

   


    ARTICOLO N.3 -     Improcedibilita'

    Art. 3

    1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

    2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

    3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

    b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

    c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

    d) nei procedimenti in camera di consiglio;

    e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

    4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

    5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi (1).

    6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.

    7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.

    8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   
    ARTICOLO N.4 -     Non accettazione dell'invito e mancato accordo

    Art. 4

    1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

    2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

    3. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.


    ARTICOLO N.5 -    Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

    Art. 5

    1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

    2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

    2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile (1).

    3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato (2).

    4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

    4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile" (3).

   
    ARTICOLO N.6 -  Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio .

    Art. 6

    1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

    2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

    3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 (4).

    4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (5).

    5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

    b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio"

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(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 10 ottobre 2014, n. 2107; Circolare del Ministero dell'interno 28 novembre 2014, n. 19; Circolare del Ministero della Giustizia 16 marzo 2015, n. 2309; Circolare del Ministero dell'Interno 24 aprile 2015, n. 6; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E.

    (B) In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero della Giustizia 29 luglio 2015, n. 111920.

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    ARTICOLO N.7 -  Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro

    Art. 7

    [1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».] (1)

    (1) Articolo soppresso dall'articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.


    ARTICOLO N.8 -     Interruzione della prescrizione e della decadenza

    Art. 8

    1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.


    ARTICOLO N.9 -   Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

    Art. 9

    1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

    2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealta' e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

    3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

    4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

    4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare (1).

      

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    DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 30 marzo 2017 (in Gazz. Uff., 1 aprile 2017, n. 77). - Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    di concerto con

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonche' di conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

    Visto il comma 2 del citato art. 21-bis, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa;

    Visto l'art. 1, comma 618, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha reso stabili gli incentivi in esame "nel limite di spesa di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016";

    Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, con il quale sono state stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa, per l'anno 2016;

    Ritenuto necessario modificare il citato decreto ministeriale in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame;

    Decreta:


    ARTICOLO N.1

    Art. 1

    1. Al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 2016, n. 5, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "nell'anno 2015" sono sostitute dalle seguenti: "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta";

    b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole "dal giorno 10 gennaio 2016" sono soppresse;

    2) al comma 2, lettera c), le parole "nell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta";

    c) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La trasmissione deve essere effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

    Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto dal periodo precedente sono inammissibili.";

    d) all'articolo 4, comma 1, le parole "nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

    e) all'articolo 5, comma 1, le parole "entro il 30 aprile 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile dell'anno in cui e' presentata la richiesta";

    f) all'articolo 6, comma 1, le parole "per l'anno 2015" sono sostitute dalle seguenti: "per l'anno in cui e' avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato".

    g) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi".

    Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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    DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23 dicembre 2015 (in Gazz. Uff., 8 gennaio 2016, n. 5). - Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    di concerto con

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonche' di conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

    Visto il comma 2 del citato art. 21-bis, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

    Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

    Decreta:


    ARTICOLO N.1
    Definizioni e oggetto

    Art. 1

    1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa.

    2. Ai fini del presente decreto, per "richiedente" si intende la parte che ha corrisposto, nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta , il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o piu' procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sempre che si sia concluso con lodo (1).

    (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. 30 marzo 2017.


    ARTICOLO N.2
    Richiesta di attribuzione del credito di imposta

    Art. 2

    1. La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile [dal giorno 10 gennaio 2016] in un'area dedicata, denominata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014" del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it") (1).

    2. Alla richiesta deve essere allegata:

    a) copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati a norma dell'articolo 11 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento di cui al capo I del predetto decreto-legge, nonche' copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;

    b) copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;

    c) copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta (2).

    d) copia del documento di identita' del richiedente;

    3. In caso di definizione con successo di piu' negoziazioni assistite, ovvero di piu' arbitrati conclusi con lodo, per i quali e' stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, e' necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

    (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1), del D.M. 30 marzo 2017.

    (2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), del D.M. 30 marzo 2017.


    ARTICOLO N.3
    Modalita' di trasmissione della richiesta

    Art. 3

    1. La richiesta del credito di imposta e' trasmessa esclusivamente avvalendosi delle funzionalita' del sito internet di cui all'articolo 2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto dal periodo precedente sono inammissibili (1).

    (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 30 marzo 2017.


    ARTICOLO N.4
    Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

    Art. 4

    1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, e' commisurato, secondo criteri di proporzionalita', al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed e' determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (1).

    2. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia.

    (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 30 marzo 2017.


    ARTICOLO N.5
    Modalita' di comunicazione dell'esito della richiesta

    Art. 5

    1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, entro il 30 aprile dell'anno in cui e' presentata la richiesta, comunica al richiedente l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. La comunicazione ha luogo con le modalita' pubblicate nell'area dedicata di cui all'articolo 2, comma 1 (1).

    (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.M. 30 marzo 2017.


    ARTICOLO N.6
    Procedure di utilizzo del credito di imposta

    Art. 6

    1. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno in cui e' avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato ed e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante, effettuata dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (1).

    2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, il Ministero della giustizia trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche.

    3. Il credito l'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

    (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 30 marzo 2017.


    ARTICOLO N.7
    Controlli e cause di revoca del credito di imposta

    Art. 7

    1. Ai fini di cui all'articolo 6, nonche' allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalita' di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalita' indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalita' per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo.

    2. Il credito di imposta e' revocato nel caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di cui all'articolo 2, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.


    ARTICOLO N.8
    Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito

    Art. 8

    1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

    2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi (1).

    3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo.

    Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    (1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.M. 30 marzo 2017.