Blue Flower

(scritto il 1 agosto 2017)

L'Agenzia delle Entrate ci informa che dal 2017 la dichiarazione che contiene una  compensazione dei crediti (a zero per intenderci) non si fa più nel modo tradizionale, con F24 tramite il proprio computer, ma con il cosidetto F24 Online e con gli altri mezzi messi a disposizione dal  Fisco.

  Io dunque mi sono trovato a farmele da solo queste dichiarazioni, dopo che il commercialista mi ha detto che lui perderebbe troppo tempo a farle per mio conto.

  Così mi sono recato all'Agenzia delle Entrate ed ho richiesto l'abilitazione ENTRATEL.

  Mi hanno fornito 4 numeri di Password e poi gli altri 6 numeri mi sono arrivati per Posta dopo un pò di tempo.

Riuniti i 10 numeri, quella è la PASSWORD INIZIALE che non va mai buttata via, neppure dopo che si cambia, in quanto poi viene nuovamente richiesta magari dopo anni.

Quindi conservate tutto ciò che vi viene dato in originale in una cartellina bene in evidenza.

  Una volta entrati con ENTRATEL ho avuto quel meraviglioso "rapporto diretto" con il Fisco, non più mediato dal mio commercialista, ed ora mi stò abituando piano piano a questo nuovo "regime diretto"  ed al F24 ONLINE.

   Ora però copio ed incollo le preziose istruzioni fiscali:

 Come effettuare i versamenti delle tasse in caso di utilizzo di crediti in compensazione?

Vedi le istruzioni in originale su Agenzia delle Entrate:

 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Scheda+Info+F24/Come+effettuare+versamenti+F24/

Come effettuare i versamenti

Contribuenti non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità, possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso:qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione)una bancaun ufficio postale.Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:presso le banche con assegni bancari e circolaripresso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiaripresso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomatpresso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

Contribuenti titolari di partita Iva

Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche

.I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati:direttamente:mediante i servizio telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento) tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007) si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

   Va ricordato che, ai sensi dell’art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006, come modificato dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 50/2017, i soggetti titolari di partita IVA che intendono utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito IVA annuale o infrannuale, ovvero i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Per ulteriori approfondimenti in proposito, si veda la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 - pdf.Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline e - nel caso in cui il modello F24 abbia saldo maggiore di zero - possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare tale saldo.

Ulteriori disposizioni in materia di modalità di presentazione del modello F24 in caso di utilizzo di crediti in compensazione (Applicabili a tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva - art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, come modificato dall’ art. 7-quater, comma 31, del D.L. n. 193/2016)

I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” (disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate) e del servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007).

I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Per i soggetti titolari di partita IVA, tuttavia, resta fermo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nei casi previsti dall’art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006, descritti in precedenza.I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in caso di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

 

iù dettagliate le fornisce Fisco e sono le seguenti: