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Categoria: Avvocato
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(aggiornato al 2.2.2018)

 - vedi anche su questo sito "il contributo unificato D.Lvo 115/2002"

La dichiarazione di valore della causa

                                     dichiarazione di valore

La dichiarazione del valore della causa ai fini della determinazione del contributo unificato era


originariamente prevista dall'articolo 9 comma 5 della legge 23/12/1999 n. 488 il quale prevedeva:


“Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto
introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la
parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo
gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non si provveda, il giudice
dichiara l'improcedibilità della domanda.”


Questa  norma fu abrogata dall'art. 298 del “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA” (D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115).
Peraltro l'art. 14 del medesimo decreto prevedeva che “La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del
contributo unificato.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione
a debito.
La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o
svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.”


Infine la Legge 17 agosto 2005, n.168 all'art. 9-bis, rubricato “Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115” ha disposto che “Al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...omissis...
b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto
degli interessi”


Pertanto la norma vigente in materia di contributo unificato dispone che:

Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

 

Questo è la formulazione dell'attuale art. 14 del DPR 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) (aggiornato al 2.2.2018):

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