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(12 giugno 2018)

 

- Vedi QUI il NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (aggiornato al 12 giugno 2018)

- Vedi Qui il provvedimento di modifica pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2018

 

   Nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 13 aprile 2018 è stata pubblicata la Delibera del CNF che ha modificato il Codice Deontologico Forense.
Nella specie, sono state cambiate le disposizioni di cui all'art. 20 e all'art. 27, rispettivamente in materia di responsabilità disciplinare e dovere di informazione.

  La modifca è stata necessaria per adeguare il Codie deontologico ad alcuni pincipi maturati in tema di responsabilità e di informazione.

 L’articolo 20  è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all’esito delle procedure di consultazione di cui
all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio
nazionale forense del 22 settembre 2017.

  Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a riformulare il
comma 1 e ad aggiungere il comma 2. Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018.

   Il testo precedente del comma 1 così recitava: «La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce
illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice».

La nuova formulazione dell'art.20:

Art. 20 - Responsabilità disciplinare 

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque
le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia
costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente
codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non
riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli
articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da
determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo
codice.

 E la nuova formulazionedell'art. 27:

Art. 27 – Doveri di informazione 

1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione
dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del
processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a
colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

2 L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all’esito delle procedure di consultazione di cui
all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio
nazionale forense del 22 settembre 2017.
Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a modificare il comma
3 e eliminando, dopo la parola «informare», l’inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola
«chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di
negoziazione assistita e, per iscritto,».

  Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018.
Il testo precedente del comma 3 così recitava: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve
informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di
mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure
previsti dalla legge.».