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(aggiornato al 31 luglio 2018)

 

Vedi QUI la Circolare 15 del 2015 con le note esplicative dell'Agenzia delle Entrate sullo Split payment

 

Con Decreto Legge n.87 del 2018 l’art. 11, che abroga il sistema dello split payment nel caso delle prestazioni dei professionisti a favore della PA.

Il successivo articolo 12 del DL 87/2018 prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese dai professionisti alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973.

 

La “scissione del pagamento” fino a ora ha riguardato PA e Società controllate, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA. Essa comportava, ai fini di ridurre l’evasione fiscale, che quando le pubbliche amministrazioni acquistano beni o servizi spetta a loro versare direttamente all’erario l’Iva addebitata in fattura, e non pertanto ai fornitori, che quindi ricevono il pagamento della prestazione al netto della ritenuta.

Sullo split payment si vedano le Circolari dell’Agenzia delle Entrate:

- Circolare n. 27/E con cui fornisce nuovi chiarimenti in merito al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment).
- Circolare 1/E del 9 febbraio 2015;
- Circolare 6/E del 19 febbraio 2015;
- Circolare n.15 del 13 aprile 2015.

- D.L. 50 del 2017;

(Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Prevede il comma 624 della Legge 190 del 2014:

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

(.......)

b) prima dell'articolo 18 e' inserito il seguente:

«Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Lo Splyt payment fu poi rafforzato con il DL 50 del 2017, che estese ai professionisti il meccanismo di prelievo dell'IVA.

Da ultimo, lo split paymemnt è stato  limitato dal c.d. "decreto dignità" , art. 12 del DL n.87 del 2018, che abolisce lo split payment a carico dei professionisti.