(aggiornato al 31 luglio 2018)
Con Decreto Legge n.87 del 2018 l’art. 11, che abroga il sistema dello split payment nel caso delle prestazioni dei professionisti a favore della PA.
Il successivo articolo 12 del DL 87/2018 prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese dai professionisti alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973.
La “scissione del pagamento” fino a ora ha riguardato PA e Società controllate, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA. Essa comportava, ai fini di ridurre l’evasione fiscale, che quando le pubbliche amministrazioni acquistano beni o servizi spetta a loro versare direttamente all’erario l’Iva addebitata in fattura, e non pertanto ai fornitori, che quindi ricevono il pagamento della prestazione al netto della ritenuta.
Sullo split payment si vedano le Circolari dell’Agenzia delle Entrate:
- Circolare n. 27/E con cui fornisce nuovi chiarimenti in merito al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment).
- Circolare 1/E del 9 febbraio 2015;
- Circolare 6/E del 19 febbraio 2015;
- Circolare n.15 del 13 aprile 2015.
- D.L. 50 del 2017;
(Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Prevede il comma 624 della Legge 190 del 2014:
629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(.......)
b) prima dell'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo Splyt payment fu poi rafforzato con il DL 50 del 2017, che estese ai professionisti il meccanismo di prelievo dell'IVA.
Da ultimo, lo split paymemnt è stato limitato dal c.d. "decreto dignità" , art. 12 del DL n.87 del 2018, che abolisce lo split payment a carico dei professionisti.