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Categoria: Avvocato
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(aggiornato al 24 giugno 2020)

A decorrere dal 1° luglio 2020, il limite all’uso del contante passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro.

Questa è la disposizione di legge attualmente vigente:

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124  - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (DECRETO FISCALE)

Articolo 18
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante


1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.";


b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.".
........................

A decorrere dal 1° luglio 2020, il limite all’uso del contante passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro.

La modifica è stata approvata con il decreto fiscale 2020.

Sempre dal 1° luglio 2020, viene fissato a 2.000 euro il minimo edittale della sanzione. 

Dal 1° gennaio 2022, scatterà un’altra riduzione che porterà la soglia a 1.000 euro. 

Al contempo, si riducono anche le sanzioni minime che passeranno dapprima a 2.000 euro e poi a 1.000 euro.

La norma che ha stabilito le nuove regole è contenuta nel decreto fiscale 2020 (art. 18, D.L. n. 124/2019).

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LA NORMATIVA DEL PASSATO 

Sull'uso del contante, la legge di riferimento è il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni in Legge n.225 del 2016

VEDI QUI IL DL 22.10.2016 n. 193

I limiti all'uso del contante sono determinati all'art. 7 quater del D.L. 193 del 2016:

Articolo 7 quater
 
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale (1)

 

Art. 7-quater.

1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "o compensi" sono soppresse;

b) dopo le parole: "rapporti od operazioni" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili".

 

L'art. 32 primo comma,n.2 del DPR 29.9.1973 n.600 così dispone:

 

Art. 32 - Poteri degli uffici.

 

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi [o compensi] a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale (1) (2);

Sul punto dei prelievi di contante di determinate categorie di professionisti si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza 228 del 2014

Vedi QUI Corte Costituzionale sentenza 228 del 2014

 

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