Provvedimento D.G.S.A. Direzione Generale per i Sisitemi Informatici del 20 marzo 2020 sulle modalità delle udienze civili e penali.
LE UDIENZE CIVILI E PENALI DA REMOTO.
L'art. 83 del DL n°18 del 2020, comma 6 prevede nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 che i capi degli uffici giudiziari, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ,adottino le necessarie misure organizzative.
Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, si svolgeranno tramite collegamenti da remoto individuati e regolamentati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia. Le udienza potranno svolgersi mediante collegamento da remoto organizzati dal giudice, che utilizzerà i programmi " Skipe per business" e " Teams". L'udienza dovrà svolgersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice comunica ai difensori il giorno, ora e le modalità del collegamento. All'udienza il Giudice redige il verbale, accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e accerta la volontà delle parti. Di tutte le operazioni è dato atto nel processo verbale.
Il Direttore Generale per i Sistemi Informatici automatizzati ha emanato in data 20/3/2020 un provvedimento nel quale prevede quali debbano essere i collegamenti da remoto da utilizzare per lo svolgimento delle udienze civili e penali.
LE UDIENZE PENALI di cui al comma 12, art. 83, DL 18/2020 ( Ferma l'applicazione Art. 472 comma 3 CPP), dal 9 marzo al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata - ove possibile - mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale S.I.A., applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui art. 146 bis del d.l.ivo 271/1989.), si svolgono, ove possibile utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ex art.146 bis d.l.ivo 271/1989.
In alternativa possono essere utilizzati i collegamenti da remoto come per le udienze civili ove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta , internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano - a qualsiasi titolo - in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.
Vedi QUI il Provvedimento D.G.S.A. Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati del 20 marzo 2020
sulle modalità delle udienze civili e penali (scarica il formato PDF)
