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Categoria: Avvocato
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Con Decreto del Ministero del Lavoro  il contributo di 600 euro è stato esteso anche ai professionisti iscritti alle Casse private, tra cui la Cassa Avvocati.

Il medesimo Decreto pone alcuni requisiti per ottenere il beneficio ai professionisti iscritti alle Casse:

1. Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato ai sensi dell’articolo 4.

2. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

3. L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

   a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

   b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

   c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b); e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);

4. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.:

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Avvocati stà predisponendo i moduli per poter accedere al beneficio

 

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