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Ministero della giustizia

D.Dirett. 24-7-2006

Approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 2007, n. 35, S.O.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato

D.Dirett. 24 luglio 2006

Approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione deve, altresì, stabilire i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, lettera d);

 

Sentito il Comitato degli esperti nominati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, che ha valutato la rispondenza del modello di domanda, comprensivo degli allegati, ai criteri previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nonchè l'idoneità dei requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione, come di seguito determinati dal responsabile;

 

Approva

l'allegato modello di domanda con acclusa nota esplicativa e i criteri ivi stabiliti;

Approva

i seguenti requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione:

1) attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;

 

2) attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra;

3) attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;

4) attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

Allegato: Schema di domanda

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione e le comunicazioni.

Allegato

Introduzione alla conciliazione

I. Le fonti normative. L'istituzione del Registro degli organismi di conciliazione (artt. 38-40 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) corrisponde a una più generale linea di tendenza del nostro ordinamento, rivolta a individuare e disciplinare strumenti alternativi di definizione delle controversie capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d'altra parte, di ridurre il contenzioso giurisdizionale, senza naturalmente rinunciare al carattere universale della relativa tutela, in conformità dei precetti costituzionali.

 

L'art. 38 prevede: «1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 2. Il Ministero della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinata altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro. 3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositata presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39».

 

In attuazione di tali disposizioni normative sono stati emanati:

 

ai sensi dell'art 38, co. 2, il D.M. 23 luglio 2004, n. 222, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (in G.U. n. 197 del 23 agosto 2004)»; ai sensi dell'art. 39, co. 3, il D.M. 23 luglio 2004, n. 223 «regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

 

La procedura di conciliazione disegnata da tali fonti normative tende oggi a rappresentare un primo standard di riferimento per il legislatore, quando interviene a prevedere specifiche ipotesi di conciliazione regolata: così nell'art. 141 del Codice del consumo - D.Lgs. n. 206/2005 - si rinvia alla procedura prevista dall'art. 38 D.Lgs. n. 5/2003, nella recente norma istitutiva dei c.d. «patti di famiglia» (art. 768-octies c.c.).

II. Cos'è la conciliazione. La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall'azione in giudizio. I vantaggi della conciliazione sono evidenti, sia per l'interesse dei soggetti che vi ricorrono, in considerazione del risparmio di costi e di tempi che la conciliazione consente, sia per l'interesse generale, dato che alla diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle liti consegue una semplificazione dell'amministrazione della giustizia.

La conciliazione è governata da regole semplici. La definizione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera delle loro volontà e non, come nel processo civile e nell'arbitrato rituale, alla decisione autoritativa di un organo terzo (il giudice, l'arbitro).

 

Il conciliatore assume, tuttavia, un ruolo estremamente sensibile, perché deve essere capace di chiarire alle parti gli aspetti della controversia che esse devono considerare per pervenire o meno alla conciliazione, i vantaggi e le soluzioni che possono valorizzare nella conciliazione della lite. Il compito del conciliatore è pertanto, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che si riveli soddisfacente per gli interessi di entrambe. Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell'accordo. Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a formulare una propria, che possa poi essere tratta a base contenutistica del definitivo atto transattivo della lite.

 

Il conciliatore, peraltro, non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica.

 

Sono caratteri della conciliazione: A) L'incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa, benché in caso di recesso dalle trattative l'art. 40, 2° co., in fine, D.Lgs. n. 5/2003, contenga la seguente disposizione: «il conciliatore da altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione». B) L'imparzialità: il conciliatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il conciliatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità. C) L'equità: l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione. D) La salvezza: se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia a norma dell'art. 41, co. 5, D.Lgs. n. 5/2003, la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo il giudice decidere sulle spese in termini diversi dal criterio della soccombenza, escludendo la ripetizione delle spese da parte della parte vittoriosa o addirittura condannandola a rimborsare le spese al soccombente. E) L'autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del conciliatore sulla formazione dell'accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi. F) La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata. L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro. G) L'economicità: le parti saranno tenute a corrispondere soltanto l'onorario del conciliatore, che è fisso e predeterminato in ragione del valore della controversia, nonché le spese (anch'esse fisse) di segreteria (al riguardo si v. D.M. 23 luglio 2004, n. 223); a norma dell'art. 39 D.Lgs. n. 5/2003 «gli atti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (1° co.), ed inoltre che «il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro» (2° co.). H) La riservatezza: il conciliatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade sulle parti, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale (art. 41, co. 3, D.Lgs. n. 5/2003); I) La responsabilità: il conciliatore abilitato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 5/2003 deve essere assicurato dall'organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisce sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.

 

 

 

III. Il registro degli organismi di conciliazione. Gli organismi di conciliazione, per poter assolvere la funzione prevista dalla legge, sono iscritti in un registro, tenuto presso il Ministero della giustizia e sottoposto alla vigilanza del Responsabile del registro (il Direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato, che può essere affiancato, ai sensi dell'art. 3, co. 3, da un comitato di esperti con funzioni consultive). Il registro degli organismi di conciliazione è una banca di dati tenuta presso il Ministero della giustizia, sotto la vigilanza del Responsabile del Registro (il Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato), nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro e abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del D.Lgs. n. 5/2003.

 

 

 

Linee guida

 

 

 

I. Il registro degli organismi di conciliazione. Gli organismi di conciliazione, per poter assolvere la funzione prevista dalla legge, sono iscritti in un registro, tenuto presso il Ministero della giustizia e sottoposto alla vigilanza del Responsabile del registro (il Direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato, che può essere affiancato, ai sensi dell'art. 3, co. 3, da un comitato di esperti con funzioni consultive).

 

A) cos'è il registro degli organismi di conciliazione.

Il registro degli organismi di conciliazione è una banca di dati tenuta (con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati anche con finalità statistica e ispettiva) presso il Ministero della giustizia, sotto la responsabilità del Responsabile del Registro (il Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato), nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro e abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del D.Lgs. n. 5/2003.

 

Il registro è articolato in una prima sezione dove sono elencati gli organismi pubblici, recante in una sottoscrizione l'elenco dei conciliatori in essi operanti, e in una seconda sezione in cui sono elencati gli organismi privati, al cui interno si aprono due sottosezioni in cui sono, rispettivamente, elencati i soci, gli associati, i dipendenti, gli amministratori e rappresentanti dell'organismo e, in altra sottosezione, l'elenco dei conciliatori attivi in ciascuno di tali organismi.

 

La determinazione dirigenziale approva il modello di domanda per l'iscrizione nel registro, con l'elenco degli allegati, lo standard della polizza assicurativa per i soggetti ai quali ne è richiesta l'obbligatoria stipulazione, nonché lo standard dei corsi di formazione per i conciliatori non in possesso di un titolo di per sé abilitante.

B) la domanda e i termini per l'iscrizione.

La domanda, presentata secondo il modello approvato dal Responsabile del Registro e corredata di tutti gli allegati richiesti deve essere inviata al Responsabile stesso con modalità cartacee e successivamente anche telematiche che ne assicurino il ricevimento. Decorsi novanta giorni dal ricevimento della domanda, senza che il responsabile abbia provveduto, si provvede comunque all'iscrizione (art. 5, co. 5, D.M. n. 222/2004). Tuttavia è ammessa, per una sola volta, la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati, con valore interruttivo del termine di novanta giorni per il provvedimento di assenso o di diniego all'iscrizione (art. 5, co. 4, D.M. n. 222/2004).

C) effetti dell'iscrizione

In seguito all'iscrizione e alla comunicazione del numero d'ordine attribuito al richiedente nel registro, l'organismo o l'ente e il conciliatore assumono l'obbligo di fornire le prestazioni di conciliazione che gli vengano richieste, prestazioni che pertanto hanno carattere obbligatorio e non possono essere rifiutate.

 

Negli atti, nella corrispondenza e nelle eventuali forme di pubblicità consentite e in genere nelle comunicazioni al pubblico) deve essere inserita la dicitura «iscritto al n... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5».

 

Ogni ente od organismo è tenuto a trasmettere per ciascun anno di attività a partire dal secondo anno di iscrizione e con termine al 31 marzo dell'anno successivo il rendiconto della gestione su modelli appositamente predisposti dal Ministero e da questo pubblicati sul sito internet.

 

 

 

D) gli affari di conciliazione

 

Dell'esito positivo degli affari di conciliazione deve essere data notizia al responsabile del registro, mediante trasmissione di originale o di copia conforme del relativo verbale, affinché il responsabile, su istanza di parte, possa trasmettere il verbale al presidente del Tribunale ai fini dell'eventuale omologazione (art. - 8, co. 2, D.M. n. 222/2004).

 

 

 

E) la tenuta del registro

 

Il responsabile, in presenza di violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'organismo o sull'ente (art. 8 D.M. n. 222/2004) ovvero qualora venga accertato il difetto o il venir meno di uno dei requisiti il cui possesso è necessario per l'iscrizione nel registro può disporre la sospensione, ovvero «nei casi più gravi» la cancellazione dell'organismo o dell'ente dal registro (art. 10, co. 1, D.M. n. 222/2004).

 

Deve disporsi la cancellazione degli enti od organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio (art. 10, co. 2, D.M. n. 222/2004).

 

Spetta al responsabile, ai fini dell'esercizio del potere di sospensione o «nei casi più gravi» di cancellazione dell'organismo o dell'ente dal registro (art. 10, co. 1, D.M. n. 222/2004), «l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti od organismi interessati» (art. 10, co. 4, D.M. n. 222/2004).

 

 

 

II. Gli organismi di conciliazione

 

i) chi ha titolo per iscriversi nel registro degli organismi di conciliazione

 

Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto (di carattere associativo, societario o altro) ovvero essere istituiti da altri enti (ad es. una associazione, una società o altro).

 

Gli organismi (come gli enti istitutivi) possono essere privati o pubblici.

 

Le camere di commercio che, individualmente o in forma associata, abbiano istituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 [recte: art. 2] L. 29 dicembre 1993, n. 580 hanno «diritto di ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro» (art. 38, co. 2) «su semplice domanda» (art. 4, co. 2, D.M. n. 222/2004).

 

Nel registro degli organismi di conciliazione possono iscriversi di diritto gli organismi istituiti dalla Camere di commercio ai sensi dell'art. 4 L. n. 580/1003, nonché tutti gli organismi aventi i requisiti di professionalità ed efficienza indicati dall'art. 4 D.M. n. 222/2004.

 

I requisiti di cui il responsabile, tranne nei casi indicati, deve riscontrare la sussistenza sono la forma giuridica dell'ente, il suo grado di autonomia, la compatibilità della attività di conciliazione con lo scopo istitutivo, la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi e il suo grado di adeguatezza anche sotto il profilo patrimoniale, nonché la stipulazione di una polizza, idonea a coprire i rischi individuati nello standard approvato dal responsabile del registro (v. Modello di domanda, Appendice IV), per un massimale di importo non inferiore a 500.000,00 € per le eventuali «conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione», i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori, rappresentanti (non inferiori ex art. 4, co. 3 lett. c, a quelli di cui all'art. 13 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico con i conciliatori, le garanzie di indipendenza, di imparzialità e di riservatezza nello svolgimento del servizio nonché la conformità del regolamento di procedura alla legge e delle tabelle delle indennità alle previsioni regolamentari (D.M. 23 luglio 2004, n. 223), infine la sede dell'organismo e la sussistenza del numero minimo di sette conciliatori in via esclusiva.

 

Devono in ogni caso essere destinate all'organismo, con prevalenti compiti di segreteria, anche in via non esclusiva, «almeno due... persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato» e qualora l'ente istitutivo dell'organismo sia una società di avvocati o una associazione di professionisti, deve trattarsi di «prestatori di lavoro subordinato... ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro»: nell'uno e nell'altro caso non potendo trattarsi delle stesse persone che assumono il ruolo di conciliatori ovvero dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dell'organismo o dell'ente istitutivo (art. 4, co. 5 e 6 D.M. n. 222/2004).

 

ii) chi può svolgere la funzione di conciliatore nel quadro disciplinare dell'art. 38 D.Lgs. n. 5/2003

 

Per costituire un organismo di conciliazione è necessario dimostrare l'inserimento nella struttura organizzativa di un certo numero di conciliatori.

 

I conciliatori sono necessariamente persone fisiche, che abbiano certi requisiti di imparzialità, di indipendenza e di professionalità.

 

Il conciliatore non può partecipare contemporaneamente a più di tre organismi di conciliazione (art. 6, co. 2, D.M. n. 222/2004).

 

Ciascun organismo di conciliazione (diverso da quelli istituiti ai sensi dell'art. 4 L. n. 580/1993) deve, d'altra parte, avere almeno sette conciliatori che abbiano dato esclusiva disponibilità al richiedente (art. 4, co. 3, lett. f, D.M. n. 222/2004).

 

Il conciliatore deve essere:

 

- un magistrato in quiescenza;

 

- un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in quiescenza;

 

- un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari;

 

un laureato in materie giuridiche o economiche ovvero un iscritto in albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni purché abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta dal Responsabile dei registro a norma dell'art. 10, co. 5, D.M. n. 222/2004.

 

iii) Il regolamento di procedura. Il regolamento di procedura deve necessariamente essere allegato alla domanda (art. 5, co. 1, D.M. n. 222/2004) e non deve essere incompatibile con le disposizioni di legge (art. 4, co. 3, lett. e, D.M. n. 222/2004).

 

I caratteri fondamentali del regolamento di procedura - che si deve ispirare ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, nonché all'imparzialità e idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico - sono fissati dall'art. 7 D.M. n. 222/2004: è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento di conciliazione; le norme regolamentari sono derogabili su accordo delle parti; il regolamento deve contenere l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento; deve prevedere l'eventualità che la procedura si concluda su richiesta di entrambe le parti con una proposta di definizione della lite da parte del conciliatore; stabilisce le cause di incompatibilità del conciliatore e prevede che la procedura possa iniziare solo con la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del conciliatore; le parti devono poter avere accesso agli atti, conservati secondo le modalità di legge in apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di conciliazione; è fatta salva, tuttavia, la possibilità di ciascuna delle parti di indirizzare al conciliatore comunicazioni riservate, alle quali non dovrà essere garantito l'accesso all'altra parte.

 

iv) La tabella delle indennità. Con regolamento contenuto nel D.M. 23 luglio 2004, n. 223 è stata approvata la tabella delle indennità minime e massime per ogni affare di conciliazione, cui deve adeguarsi la tabella delle indennità apprestata da ciascun organismo. L'iscrizione nel registro «per gli enti privati» (art. 6, co. 1, D.M. n. 222/2004) comporta altresì l'approvazione delle tariffe.

 

 

 

III. Il conciliatore.

 

Possono assumere il ruolo di conciliatori i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli abilitanti previsti (magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, professionisti iscritti in albi professionali di materie giuridiche o economiche da almeno quindici anni) ovvero che abbiano svolto una specifica formazione presso gli enti accreditati e, se non iscritti in albi professionali, abbiano conseguito almeno la laurea triennale in materie giuridiche o economiche.

 

Ciascun conciliatore non può rendere una dichiarazione di disponibilità a oltre tre enti/organismi di conciliazione (la violazione costituendo, peraltro, illecito disciplinare per i soggetti iscritti in albi professionali o pubblici dipendenti). D'altra parte ogni ente/organismo di conciliazione (diverso dalle camere di commercio e dagli organismi camerali) deve aver ricevuto la disponibilità, in via esclusiva, di almeno sette conciliatori.

 

Il conciliatore assume un incarico di carattere professionale, che deve essere svolto con diligenza e correttezza, osservando l'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di servizio. Egli non può assumere alcun diritto ovvero obbligo che sia direttamente o indirettamente connesso con gli affari trattati, né possono percepire compensi direttamente dalle parti, senza la mediazione dell'ente/organismo di conciliazione presso il quale presta servizio.

 

Il conciliatore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è designato, e deve successivamente dare immediata notizia all'ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.

 

 

 

IV. Gli affari di conciliazione

 

Ciascun ente o organismo, a norma dell'art. 12 D.M. n. 222/2004, è tenuto a istituire un elenco degli affari di conciliazione, che sarà tenuto in formato informatico oltre che cartaceo recante le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo delle procedure di conciliazione pervenutegli, i dati di individuazione della controversia, il suo oggetto, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, nonché il numero del fascicolo contenente gli atti del procedimento ai quali le parti possono avere accesso.

 

Il registro degli affari di conciliazione deve essere esibito al responsabile del registro dietro semplice richiesta al legale rappresentante dell'ente o dell'organismo, così come i documenti conservati relativi agli affari di conciliazione trattati o pervenuti all'organismo o all'ente.

 

Il responsabile, a norma dell'art. 12, co. 3, D.M. n. 222/2004 può prevedere che ulteriori registri o annotazioni debbano tenersi da parte degli organismi o enti. Con la determinazione dirigenziale si stabilisce che debba essere inserito in un apposito registro cronologico copia conforme dei verbali dei tentativi di conciliazione e in altro registro copia conforme delle avvenute o mancate conciliazioni.

 

Gli atti e i documenti relativi agli affari di conciliazione, ulteriori rispetto a quelli appena indicati, debbono essere conservati per almeno un triennio (art. 12, co. 3, D.M. n. 222/2004).

 

 

 

V. La domanda secondo il modello di domanda approvato.

 

Il modello di domanda si articola in quattro sezioni e in quattro appendici che devono essere compilate nel formulare la domanda; ciascuna pagina della domanda è sottoscritta per specifica approvazione delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate, della cui veridicità e osservanza il legale rappresentante assume la corrispondente responsabilità.

 

la sezione prima.

 

La sezione prima contiene la denominazione e l'indicazione della natura giuridica del richiedente (camera di commercio od organismo camerale, ente istitutivo ovvero organismo autonomo di carattere pubblico o privato).

 

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti

 

 

 

la sezione seconda.

 

La sezione seconda contiene i dati del legale rappresentante del richiedente, di cui alla sezione precedente.

 

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti

 

 

 

la sezione terza.

 

La sezione terza contiene i dati del richiedente (organismo autonomo soggetto di diritto ovvero ente istitutivo, qualora l'organismo non sia un soggetto di diritto a sé), con indicazioni della sede principale e delle eventuali sedi secondarie e degli indirizzi di posta elettronica alle quali potranno essere fatte validamente le comunicazioni attinenti alla iscrizione e alla successiva permanenza nel registro

 

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti

 

 

 

la sezione quarta.

 

La sezione quarta contiene l'indicazione dei requisiti per l'iscrizione, indicati dall'art. 4 D.M. n. 222/2004.

 

Conformemente alla disposizione regolamentare, la sezione deve essere compilata nei seguenti termini:

 

lett. A), B), C), D), E) ultimi 4 alinea, solo dagli enti/organismi pubblici o privati

 

lett. E) primi 2 alinea, F), G), H) da tutti i richiedenti, incluse le camere di commercio e gli organismi camerali

 

 

 

l'appendice prima.

 

La prima appendice è dedicata ai requisiti di onorabilità e all'elenco nominativo; essa è composta di due sezioni (A e B), la prima delle quali deve essere compilata dai soli enti/organismi di carattere privato, mentre la seconda deve essere compilata da tutti gli enti/organismi diversi dalle camere di commercio e dagli organismi camerali

 

 

 

l'appendice seconda.

 

La seconda appendice contiene l'elenco nominativo dei soggetti nominativamente indicati, o, a seconda dei casi, lavoratori dipendenti dedicati a compiti di segreteria.

 

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.

 

 

 

l'appendice terza.

 

La terza appendice contiene l'indicazione nominativa dei conciliatori, con indicazione dei titoli abilitanti e dei requisiti di onorabilità, nonché i dati sul rapporto con l'ente di carattere esclusivo o meno e la sua natura giuridica ed economica.

 

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti e sottoscritta altresì da ciascun conciliatore.

 

 

 

l'appendice quarta.

 

La quarta appendice contiene l'indicazione della durata, del massimale e della compagnia con la quale il richiedente abbia stipulato la polizza assicurativa prevista dall'art. 4, co. 2, lett. b), con la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente/organismo che il rischio assicurato corrisponde al modello di rischio indicato nell'appendice.

 

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti tranne le camere di commercio e gli organismi camerali.

 

 

 

VI. L'elenco degli allegati che devono corredare la domanda.

 

a - Atto costitutivo dell'Ente o dell'Organismo

 

b - Statuto dell'Ente o dell'Organismo

 

c - Atto istitutivo dell'Organismo non autonomo soggetto di diritto

 

d - Statuto dell'organismo non autonomo soggetto di diritto

 

e - Bilancio o rendiconto economico e patrimoniale degli ultimi due esercizi

 

f - Documentazione ulteriore della capacità patrimoniale (facoltativo)

 

g - Polizza assicurativa conforme al modello di cui alla Appendice quarta

 

h - Certificazione onorabilità dei soci/associati

 

i - Certificazione onorabilità dei rappresentanti/amministratori

 

l - Regolamento di procedura

 

m - Tabella delle indennità

 

n - Dichiarazione del legale rappresentante in ordine alle garanzie di indipendenza, riservatezza e imparzialità

 

o - Dichiarazione sull'idoneità della sede del servizio

 

p - Dichiarazione sulla trasparenza amministrativa e contabile, anche relativamente al rapporto giuridico ed economico con i conciliatori

 

q - Autocertificazione dei conciliatori dei requisiti di cui all'art. 4, co. 4, lett. B), D.M. 23 luglio 2004, n. 222 (requisiti di onorabilità, di qualificazione professionale e di disponibilità esclusiva)

 

r - Dichiarazione dei conciliatori di cui all'art. 6, co. 2, D.M. 23 luglio 2004, n. 222

 

s - Indicazione dei soggetti nominativamente indicati di cui all'art. 4, co. 5, D.M. 23 luglio 2004, n. 222

 

N.B. Gli organismi camerali sono tenuti a depositare solo gli allegati sub lett. a), b), c), d) (a seconda di quanto appropriato), l, m, r, s

 

 

 

VII. L'elenco degli enti formatori e i criteri cui deve adeguarsi lo svolgimento del corso di formazione.

 

Secondo il D.M. n. 222/2004 il Responsabile del Registro stabilisce con propria determinazione i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, co. 4, lett. a), per i conciliatori che non siano magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie giuridiche o economiche o iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità di almeno 15 anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari.

 

I requisiti di accreditamento sono così stabiliti:

 

1) attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

 

- almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

 

- almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;

 

2) attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione;

 

3) attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;

 

4) attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

 

Tali requisiti potranno consentire per un verso alle strutture esistenti di adeguare i propri standard formativi e per altro verso ai nuovi soggetti e/o enti formatori di poter strutturare l'attività di formazione secondo gli standard minimi.

 

 

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